Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18768 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 14/09/2011), n.18768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PESCAGLIA N. 71, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FABRIZIO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti

unitamente all’Avv. TERRACCIANO FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CITAL S.R.L, B.M.;

– intimati –

Nonchè da:

CITAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo

studio dell’avvocato PICONE ALFONSO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONELLI CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 504/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/06/2008 R.G.N. 849/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato LUDINI ELIO per delega FERRARA FABRIZIO;

udito l’Avvocato PICONE ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto, sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Saluzzo rigettava le domande proposte da P. F. contro la s.r.l. CITAL e B.M., dirette all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima invece che un contratto a termine con il secondo, per il ricorrere di un’ipotesi di interposizione illecita L. n. 1369 del 1960, ex art. 1 nonchè al pagamento di differenze di retribuzione e alla dichiarazione di inefficacia o nullità del licenziamento intimatogli dal B..

Il Tribunale, nella contumacia del B., rigettava le domande.

La Corte d’appello di Torino, a seguito di impugnazione del P., nella contumacia del B., riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando la soc. Cital e il B. in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.460,00 oltre accessori per il ritardo, a titolo di integrazioni retributive.

Il giudice di appello:

– riteneva provato che il P. aveva lavorato alle effettive dipendenze della soc. Cital, da cui era stato assunto il 18.7.2001, essendosi verificata la scissione, tipica della interposizione vietata, tra datore di lavoro apparente e datore di lavoro effettivo;

– che in relazione alle mansioni svolte di responsabile di una squadra incaricata di effettuare il montaggio delle staffe in un cantiere edile gli spettava l’inquadramento nel 6 livello del c.c.n.l. dell’industria metalmeccanica;

– che l’attuazione del rapporto era continuata fino al 29.9.2001, quando il rapporto risultava essere venuto meno e doveva intendersi consensualmente risolto;

– che dai tabulati attestanti la presenza del lavoratore risultava la prestazione anche di ore di lavoro straordinario;

– che sulla base dei conteggi prodotti in appello, riproporzionati in relazione alla più breve durata del rapporto, risultava il diritto del lavoratore ad un conguaglio pari alla somma suindicata.

In particolare la Corte riteneva che il conteggio prodotto in primo grado, anche se non particolarmente esaustivo, conteneva comunque dati sufficienti, quali il livello di inquadramento, le ore “non contabilizzate” e di straordinario svolte e relative percentuali di maggiorazione, salvo verifica mediante c.t.u. o richiesta alle organizzazione sindacali delle tabelle retributive applicabili.

Circa la conclusione del rapporto, rilevava che il P. non aveva fornito la prova del licenziamento orale, di cui era onerato.

Al riguardo osservava anche che la relativa allegazione era in contrasto con quella di essere venuto a conoscenza del licenziamento solo in occasione della comunicazione del B. del 26.11.2001, e che inoltre egli non aveva mai impugnato l’asserito licenziamento o messo a disposizione la sua prestazione lavorativa.

Il P. ricorre per cassazione con due motivi. La CITA s.r.l.

resiste con controricorso e contestualmente propone un motivo di ricorso incidentale.

Il B. non si è costituito.

Memoria illustrativa del ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 lamenta che sia stata ritenuta necessaria l’impugnativa entro 30 giorni del licenziamento orale.

Il motivo è inammissibile perchè vertente su una statuizione in realtà assente nella sentenza impugnata, il cui rigetto dell’impugnativa del licenziamento è basato sul rilievo della mancanza di elementi di prova, anche indiziari, del licenziamento.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della regola sulla ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che non vi era nel caso di specie un onere probatorio a carico del lavoratore di provare il licenziamento orale.

Tale motivo deve ritenersi inammissibile per l’inidoneità del conclusivo quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Infatti manca l’enunciazione di un principio di diritto (si chiede che la S.C. decida affermativamente circa la mancanza di un obbligo del P. di provare il licenziamento orale nel caso di cessazione del rapporto). Peraltro, se si intendesse proporre il principio secondo cui in ogni caso di cessazione di fatto del rapporto si deve presumere l’esistenza di un licenziamento orale, dovrebbe affermarsi l’infondatezza del motivo, in quanto l’ipotesi della “estromissione” del lavoratore dal posto di lavoro, cui fanno riferimento talune massime giurisprudenziali è rappresentata da forme di cessazioni di fatto del rapporto positivamente determinate da comportamenti del datore di lavoro e non dalla semplice cessazione di fatto del rapporto.

Il ricorso incidentale – che, denunciando vizi di motivazione ed erronea o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.. e degli artt. 421 e 437 c.p.c., formula doglianze generiche relative alla valorizzazione dei nuovi conteggi prodotti in appello, al valore attribuito a schede di presenza provenienti dallo stesso attore, al mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, all’inversione dell’onere della prova quanto allo svolgimento di lavoro straordinario – è inammissibile in quanto tardivo. Infatti, a fronte di una notifica del ricorso principale perfezionata in data 29.1.2009 (cfr. l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta), il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato il 9.4.2009 (data di invio della notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dal difensore, autorizzato a norma di legge), e cioè oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile. Stante la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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