Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18768 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18768 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 3723-2017 proposto da:
DE FRANCESCHI GIORGIO, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO
TRINCO;

– ricorrente contro
FAMIGLIA COOP. MORI SC_ARL P.I.00122000227, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VARRONE n.9, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO M_ALOSSINI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DANIELA RUSSO, ANDREA
TOMASI;

u-

CI,

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.11.2016, la Corte d’appello di
Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
rigettato l’impugnativa proposta da Giorgio De Franceschi avverso
il licenziamento disciplinare intimatogli da Famiglia Coop. Mori
s.c.ar.l. e lo aveva condannato a rifonderle i danni patiti in
conseguenza delle condotte illecite ascrittegli, decurtando quanto
dovutogli a titolo di competenze di fine rapporto;
che avverso tale pronuncia Giorgio De Franceschi ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo dodici motivi di censura;
che Famiglia Coop. Mori s.c.ar.l. ha resistito con controricorso,
eccependo tra l’altro l’improcedibilità dell’avversa impugnazione per
tardività del deposito del ricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità
il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti di causa,
prevista dall’art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma
prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve

2

CAVALLARO.

intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della
controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di
secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, sulla
scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014);
che, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riportare, nella

e a dare quindi atto dell’avvenuta costituzione di controparte, della
riunione dei procedimenti, del rigetto delle sue domande in prime
cure, dell’avvenuta proposizione dell’appello e del suo rigetto da
parte della Corte adita in sede di gravame (cfr. ricorso per
cassazione, pagg. 2-5), senza punto illustrare né i fatti sostanziali da
cui era scaturita la controversia né le ragioni giuridiche fatte valere
nel giudizio di primo grado e in quello di appello a supporto delle
proprie domande;
che l’esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può in
specie ricavarsi nemmeno dall’esame dei motivi di ricorso, dal
momento che, anche quando in essi si evoca la vicenda sostanziale
o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le
linee difensive, senza che dei fatti sostanziali e processuali si
compia mai alcuna precisa enucleazione;
che il ricorso, assorbita ogni altra questione pregiudiziale, va
pertanto dichiarato inammissibile, provvedendosi come da
dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio
della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del
ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso;

3

“premessa” ai motivi di ricorso, il petitum dei giudizi di primo grado

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese
generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
N

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17.4.2018.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

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