Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18767 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18767 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 13482-2017 proposto da:
FALI X;NAMERI A GARRON I DEI FRATI TI G ARRONI
GIORGIO E GARRONE CARLO ANTONIO & C S.N.C.,
P.I.01510240060, in persona del legale rappresentante pro tempore,
nonché i soci illimitatamente responsabili GARRONE GIORGIO) E
GARRONI:, CARLO ANTONIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO TRIESTE n.37, presso lo studio dell’avvocato
MARIA PIA BUC(2ARIThLI, che li rappresenta e difende unitamente
e disgiuntamente all’avvocato CARI X) ANDRIA CHIISA;

– ricorrenti contro
SINGFI GURCHET;

– intimato –

y'”1

avverso la sentenza n. 880/2017 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA.

MARIA DI VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 13482 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-

R.G.n.13482 del 2017
Ordinanza
La Corte,
Rilévato che:
Con sentenza comunicata alla società il 21/4/2017, la Corte d’appello di Torino
ha respinto il reclamo della Falegnameria Garrone dei Fratelli Garrone Giorgio e
Garrone Carlo Antonio snc nonché dei soci illimitatamente responsabili, avverso

motivo di reclamo, per non potere i reclamanti provare una data anteriore a
quella di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai fini della
dichiarazione di fallimento entro l’anno.
Ricorrono la società ed i soci illimitatamente responsabili,sulla base di due
mezzi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti insistono nel sostenere la
possibilità per il fallendo di provare la cessazione dell’attività, anteriormente
alla data di cancellazione ai fini della declaratoria di fallimento ex art.10 legge
fall., non prospetta questioni o elementi idonei a condurre ad un ripensamento
dell’orientamento assunto a riguardo, ed espresso, tra le ultime, nelle pronunce
8092/2016 , 4409/2016, 25217/2013.
Il secondo motivo è inammissibile per novità,atteso che non risulta la questione
trattata nella sentenza impugnata né i ricorrenti hanno dedotto di averla fatta
valere nel giudizio di merito, quando ed in quale atto.
Conclusivamente, va respinto il ricorso;non v’è pronuncia sulle spese, non
essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso (pr
jr-ìcii__Dalej a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 5/7/2018

la dichiarazione di fallimento degli stessi, rilevando l’infondatezza dell’unico

N

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