Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18766 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18766 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12467-2017 proposto da:
SPATARO EMANIATE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato) e
difeso dall’avvocato GIOVANNI MAGNANO;

– ricorrente contro
li’ ALLINILNT()lUR(..)

FIN S.P.A., in persona del curatore

fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MITA CANCI A n.85 presso lo studio
dell’avvocato ELVIRA MI lUI

,

rappresentato e difeso dall’avvocato

SI BASTIAN() LI ROSI;

– controricorrente avverso il decreto del “InRIBUNALI di CALTAGIRONE, depositato
il 22/04/2017, emesso sul procedimento iscritto al n°550/2014 RG.;

69 -3R

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROS

.11ll DI VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 12467 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-

R.G.n.12467 del 2017
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con decreto del 22/4/2017, il Tribunale di Caltagirone ha respinto l’opposizione
allo stato passivo del Fallimento Eurofin spa in liquidazione, proposta dal
rag.Emanuele Spataro, ritenendo che questi, nominato componente del collegio

della delibera del 10/12/08, non aveva provato l’espletamento della specifica
attività in oggetto ed era allo scopo inidonea la mera partecipazione
all’assemblea ordinaria del 16/4/2010 ed alla straordinaria del 29/8/2011.
Ricorre lo Spataro, con tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Considerato che:
1)Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
artt.99, comma3, legge fall.,112 e 134 cod. proc.civ.; sostiene che il Giudice
relatore avrebbe dovuto investire il collegio della decisione sulle istanze
istruttorie, da cui la nullità dell’ordinanza da questi emessa e, in via derivata,
del decreto.
Il motivo è manifestamente infondato, attesa la delega dal Presidente del
tribunale al Giudice relatore ex art. 99, comma 3, legge fall., il quale ha
provveduto sulle istanze istruttorie, secondo il disposto ex art.99, comma 9,
legge fall.
2)Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 90 e 99
comma 2, n.4 legge fall.; deduce, alquanto confusamente, di avere prodotto
tutti i documenti già fatti valere in sede di verifica e di avere reiterato l’istanza
di acquisizione della documentazione (libri sociali, contabili e delle adunanze
del collegio sindacale) nell’esclusiva disponibilità del Tribunale fallimentare.
Ora, risulta che il Giudice relatore ha ritenuto tardiva l’istanza ex art. 210
cod.proc.civ., in quanto non avanzata nel ricorso, né il ricorrente, stante la
genericità del richiamo alla documentazione prodotta nella fase della verifica,
può avvalersi dell’orientamento di questa Corte relativo al diverso caso della
indicazione in ricorso degli atti del fascicolo della parte in sede di domanda di

sindacale, avente anche controllo contabile ex art. 2409 bis cod.civ. a seguito

ammissione al passivo, di cui alle pronunce 12548 e 12549 del 2017, secondo
cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di
decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare
specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso
della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto
della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal
fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

manifestamente infondato, applicandosi nella specie,

ratione temporis, l’art.

360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che esclude il
sindacato della correttezza logica della motivazione sotto il profilo della sua
insufficienza o contraddittorietà, potendo ora denunciarsi in cassazione solo
l’omesso esame di un fatto storico (principale o secondario, purché risultante
dal testo della sentenza o dagli atti processuali) che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, mentre l’omessa
motivazione (se risultante dal testo della sentenza, senza necessità di
confronto con le risultanze processuali) viene parametrata ad un “minimo
costituzionale”, esaurendosi nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile
tra

affermazioni

inconciliabili»

e

nella

«motivazione

perplessa

ed

obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053 e n. 9032 del
2014; cfr. Cass. n. 7472 del 2017); ferma restando, in ogni caso, l’impossibilità
di censurare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali e la
ricostruzione, attraverso di esse, della fattispecie concreta, trattandosi di
compito pacificamente riservato al giudice di merito.
Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.
P.Q. M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro
2400,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

3)11 terzo mezzo, col quale la parte denuncia motivazione apparente, è

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 5/7/2018
Il Presidente

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