Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18765 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25984-2014 proposto da:

DITTA B.U. in persona del titolare B.U.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati DONATO BRUNO, GIUSEPPE DE FELICE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1838/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA per delega;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

C.C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di B.U., titolare dell’omonima ditta individuale, per il pagamento di Euro 16.390,00 (14.900,00 oltre IVA) a titolo di corrispettivi per prestazioni d’opera;

il Tribunale di Venezia, Sez. Dist. di Dolo, revocò il d.i. rilevando che il C. aveva dimostrato di avere versato l’importo di 18.075,99 Euro, superiore a quello ingiunto, mentre l’opposto non aveva offerto prove a sostegno della maggiore pretesa;

la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame del B., rilevando che, a fronte di un debito complessivo di 35.568,07 Euro, il C. aveva provato di avere pagato l’intero importo dovuto;

ha proposto ricorso per cassazione il B., affidandosi a due motivi, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva;

il ricorso, trattato all’adunanza camerale del 21.1.2016, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione;

il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Corte di Appello ha rilevato che “dagli atti e dalle stesse dichiarazioni dell’appellante emerge che (…) venivano eseguiti lavori per Euro 35.568,07, venivano corrisposti acconti per Euro 20.658,28 e residuava un credito, quello di cui alla fattura sulla cui base veniva chiesta ingiunzione di pagamento, pari ad Euro 14.900. A fronte di ciò parte appellata produceva quietanza di pagamento per Euro 18.075,99, dimostrando di avere integralmente pagato il dovuto”, non residuando pertanto alcun credito del B.;

col primo motivo – che deduce “nullità della sentenza (per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c.)” – il ricorrente rileva che il pagamento complessivo individuato dalla Corte non era mai stato dedotto in causa, in quanto il C. si era limitato a sostenere di avere pagato 18.075,99 Euro, mentre il B. aveva dichiarato di avere ricevuto, oltre a tale importo, un ulteriore acconto di 5.000,00 Euro, per complessivi 20.658,28 Euro; evidenzia che la Corte si era “pronunciata come se la difesa del C. avesse eccepito ulteriori e distinti pagamenti rispetto a quelli denunciati e riconosciuti o come se la ditta del B. avesse in qualche modo inteso ridurre la pretesa azionata”, così incorrendo in “un vizio di ultra o extra petizione”;

con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la controversia concerneva – da un lato – l’entità dei lavori eseguiti dalla ditta B. e -dall’altro – quella dei pagamenti effettuati dal C., e lamentando che la Corte aveva omesso di esaminare il fatto decisivo che il pagamento effettuato dal C. era stato di Euro 20.658,28 “e non di 20.658,28 + 18.075,99”; evidenzia pertanto che, “se tale fatto -pagamento complessivo e incontroverso di Euro 20.658,28 – fosse stato esaminato, l’esito del giudizio sarebbe stato diverso”, concludendo che la motivazione risultava “perplessa e obiettivamente incomprensibile” e pertanto sindacabile ex art. 360 c.p.c., n. 5;

il ricorso, esaminati congiuntamente i due motivi, merita accoglimento;

quello dedotto dal B. non è propriamente un vizio percettivo (come ipotizzato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.) in quanto involge un elemento valutativo (concernente la circostanza che l’importo di 18.075,99 Euro versato dal C. fosse o meno ricompreso nella somma di 20.658,28 Euro riconosciuta come riscossa dal B.), che esula dal paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

risulta, invece, integrato un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sotto il profilo dell’omessa considerazione del fatto che, a fronte di un credito complessivo del B. accertato dalla Corte in 35.668,07 Euro, il C. ha prodotto una quietanza di 18.075,99 e che tale importo, pur maggiorato di quello ulteriore (di 5.000,00 Euro) che il B. ha riconosciuto di avere riscosso, non risulta idoneo ad estinguere il credito originario;

la Corte di rinvio dovrà pertanto procedere a nuovo esame della vicenda per accertare se, detratti dal credito complessivo del B., l’importo di cui alla quietanza prodotta dal C. e quello dell’ulteriore versamento di 5.000,00 Euro, residui un credito a saldo in favore del ricorrente;

la Corte territoriale provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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