Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18765 del 13/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18765 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 12116-2017 proposto da:
UROPA CARRI S.R.L. P.1.07733500636, in persona del liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAMERINO n.15, presso lo studio dell’avvocato
ALISSANDRA VICINANZA, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato RAFFAELE VICINANZA;
– ricorrente contro
FALLIN11′,NTO
SANTAGATA
AUTOTRASPORTI
DI
SII Al STRO MARIA & C. S.A.S.;
– intimato avverso la sentenza n. 1488/2017 della CORTE D’APPELLO di
NAPOI,I, depositata il 31/03/2017;
›ct32.
Data pubblicazione: 13/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
Ric. 2017 n. 12116 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-
R.G.n.12116 del 2017
Ordinanza
La Corte,
Rilevata che:
Con sentenza del 31/3/2017, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Europa Carri srl avverso la sentenza del
Tribunale, di accoglimento della domanda di revocatoria ex art.67, primo
a mezzo di scrittura privata autenticata del 9/4/2003, trascritta al Pra il
18/2/2004, di un trattore stradale alla Europa Carri da parte della società
Santagata Trasporti poi fallita, ritenendo inammissibile il motivo inteso a
denunciare l’omessa motivazione sulla “scientia fraudis”, la doglianza relativa
all’accoglimento delle conclusioni della CTU, ed alla mancata convocazione da
parte del CTU, nonché alla data di perfezionamento della compravendita.
Ricorre Europa Carri con tre motivi.
L’intimato non svolge difese.
Considerato che:
Il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione art. 67 legge fall.,
per non essere stata resa alcuna motivazione sulla
“scientia fraudis”
è
manifestamente infondato, atteso che è stata accolta la domanda ex art.67,
comma 1, n.1 legge fall., di talchè è presunta la scientia decoctionis; il secondo
mezzo, inteso a far valere la violazione del contraddittorio per avere il Tribunale
disposto CTU e per non avere avuto la parte comunicazione del giorno ora e
luogo dell’indagine, non tiene in alcun conto il rilievo di genericità della
doglianza, operato dalla Corte del merito.
Il terzo mezzo è manifestamente infondato, dato che la vendita è avvenuta con
scritturà privata autenticàta il 9/4/03, e uindi nell’arco dl biennio dalla data
del fallimento, ex art.67, comma 1, legge fall.
Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
comma, n.1 legge fall. nella formulazione applicabile, in relazione alla vendita,
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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Così deaso in Roma, in clgta 5/7/2018