Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18764 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18764 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11797-2017 proposto da:
PALADINI MAURIZIO, anche quale legale rappresentante, nonché
socio illimitatamente responsabile, della MOSAICO ITALIA S.A.S. DI
PALADINI -MAURIZIO & C. S.A.S., elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA n.85, presso lo studio
dell’avvocato AI B1 TUCCI, rappresentato e difeso dagli
avvocati EUGENIO TARGA, e MASSIMO ZUPPA;

– ricorrente contro
A mi ss imA ASSICURAZIONI sy . A . (già c arigc Assicuraz ioni s.p.a. )
P.I.01677750158 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PASQUALE STANISLAO MANCINI n.2, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELLO Al ,ESSANDRINI, rappresenta e difesa
dall’avvocato PAOLO CABRINI;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente contro
l’ALI AMENTO PALADINI MAURIZIO E MOSAICO ITALI
S.A.S. DI PALADINI MAURIZIO & C.;

intimato

avverso la sentenza n. 727/2017 della CORTE D’APPELLO di
ATENlZIA, depositata il 03/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA
NI ARI A DI VIRGILIO;

Ric. 2017 n. 11797 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-

R.G.n.11797 del 2017
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza del 3/4/2017, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo
proposto da Maurizio Paladini, in proprio e quale legale rappresentante della
Società Mosaico Italia sas di Paladini Maurizio & C., avverso la dichiarazione di

annuale ex art.10 legge fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle
imprese, senza possibilità per l’imprenditore di provare la data anteriore di
cessazione dell’attività.
Ricorrono su di un unico mezzo il Paladini e la sas; si difende con controricorso
la sola Amissima Ass.spa.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso, col quale i ricorrenti insistono nel sostenere la
possibilità per il fallendo di provare la cessazione dell’attività, anteriormente
alla data di cancellazione ai fini della declaratoria di fallimento ex art.10 legge
fall., non prospetta questioni o elementi idonei a condurre ad un ripensamento
dell’orientamento assunto a riguardo, ed espresso, tra le ultime, nelle pronunce
8092/2016 , 4409/2016, 25217/2013.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro
4000,00, oltre euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza di presupposti Per il versamento, da parte di ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso

~e’l

a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 5/7/2018
Il Presidente

fallimento della società e del socio accomandatario, rilevando che il termine

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