Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18764 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 10/09/2020), n.18764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27251 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Soundnvision s.r.l., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli e Giuseppe Fischioni, elettivamente

domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio di

quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 5/8/2012, depositata in data 20

gennaio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Soundnvision s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2004, aveva contestato l’indebita detrazione dell’Iva corrisposta a seguito della stipula di un contratto di cessione di un contratto di associazione in partecipazione e irrogate le conseguenti sanzioni; in particolare, la società statunitense Niwon aveva stipulato un contratto di associazione in partecipazione con la società Eight Wonders Italia s.r.l. per effetto del quale si era impegnata a fornire in favore di quest’ultima società prestazioni di consulenza aziendale e aveva ad essa ceduto il diritto di usufrutto della partecipazione azionaria nella società Hingmark International Trade; successivamente, nella stessa data in cui quest’ultima società aveva deliberato e disposto la distribuzione di un dividendo straordinario, Eight Wonders Italia s.r.l. aveva parzialmente ceduto il contratto di associazione in partecipazione alla Soundnvision s.r.l. che, a seguito di fattura conseguente alla cessione, aveva detratto l’Iva sul prezzo di acquisto; l’amministrazione finanziaria aveva, quindi, ritenuto che il contratto di cessione del contratto di associazione in partecipazione fosse nullo, in quanto realizzato al solo fine di eludere il pagamento dell’imposta; avverso l’avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo aveva rigettato; avverso la suddetta pronuncia la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era correttamente motivato e non contraddittorio, in quanto l’ufficio finanziario aveva ritenuto privi di giustificazione economica sia l’atto di associazione in partecipazione che il successivo atto di cessione, sicchè non aveva rilevanza la tesi difensiva circa la autonomia dei due contratti, in quanto l’ufficio aveva posto a fondamento dell’accertamento l’indebita detrazione Iva conseguente alla cessione del contratto di associazione in partecipazione che non aveva in sè, nè poteva trarla dal contratto ceduto, alcuna giustificazione economica, essendo finalizzato unicamente all’ottenimento di un risparmio fiscale; il contenuto delle informazioni ricevute dall’autorità estera in ordine alla mancanza di concreta attività e di operatività della società statunitense era stato reso esplicito nell’avviso di accertamento e comunicato, in tal modo, alla contribuente; l’ufficio aveva assolto all’onere di prova su di esso gravante;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso Soundnvision s.r.l. affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26, per avere ritenuto legittima la contestazione della indebita detrazione dell’Iva in quanto, essendo il contratto di associazione in partecipazione oggettivamente simulato, ne ha fatto conseguire la nullità del contratto di cessione dell’associazione in partecipazione, senza tenere conto dell’autonomia della disciplina civilistica in materia di invalidità del contratto rispetto a quella fiscale, fondata sulla movimentazione di ricchezza;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame ha motivato sulla fondatezza della pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria tenendo conto della mancanza di giustificazione economica del contratto di cessione del contratto di associazione, evidenziando, inoltre, che non aveva rilevanza l’argomentazione difensiva basata sulla differenziazione dei due contratti e sull’autonomia del contratto di cessione anche se avente ad oggetto un contratto nullo;

sicchè, il giudice del gravame ha preso in considerazione, più che i profili civilistici della invalidità del contratto, la realtà economica dell’operazione realizzata, e, proprio con riferimento a questa, ha concluso per la mancanza di giustificazione della stessa e, quindi, sotto il profilo prettamente fiscale, della insussistenza del diritto della ricorrente alla detrazione dell’Iva;

sotto tale profilo, proprio in considerazione dell’assenza di una operazione economica effettivamente posta in essere dalla contribuente, non è corretta la ritenuta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26, come prospettata con il presente motivo di censura;

in tale caso, in realtà, non si realizzano i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e la previsione di cui al successivo art. 21, comma 7, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, determinando l’obbligo di versare l’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del relativo presupposto;

nè può assumere rilievo il riferimento alla previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2;

la norma invocata attribuisce al cedente il diritto di portare in detrazione l’imposta, previa registrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25, in ogni caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento…” (comma 2). Qualora tali eventi si verifichino “in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti la neutralità fiscale può essere fatta valere esclusivamente entro l’anno dalla operazione imponibile”(comma 3);

l’applicabilità della previsione normativa in esame, presuppone, fra l’altro, che sussista una effettiva operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, nel senso che deve essere “vera e reale e non già del tutto inesistente”, come deve argomentarsi dalla disposizione di chiusura del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, che individua il presupposto impositivo, in caso di operazione inesistente, e dunque in assenza di un fatto imponibile definito nel suo effettivo contenuto economico, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 6, nel mero elemento cartolare della fattura (Cass. civ., 6 ottobre 2011, n. 20445; Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 12353);

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla sussistenza della simulazione oggettiva del contratto di associazione in partecipazione e del successivo contratto di cessione, avendo il giudice del gravame pronunciato con motivazione astratta e generica e comunque non conferente rispetto agli elementi di fatto dedotti dalla ricorrente;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame è pervenuto alla considerazione della mancanza di giustificazione economica sia del contratto di associazione in partecipazione che del successivo contratto di cessione evidenziando che tutti gli elementi indicati dall’ufficio a riprova del proprio assunto (tempistica degli atti, mancanza di documentazione giustificativa, mancanza sostanziale di controprestazioni, forma degli atti, descrizione inusualmente generica, mancanza di utilità economica, etc), hanno trovato conferma negli atti e non sono stati in realtà contraddetti;

l’indicazione degli elementi indiziari sulla cui base, a seguito della loro complessiva valutazione, il giudice del gravame ha espresso la propria considerazione circa la mancanza di giustificazione economica dell’operazione economica, trova completamento, sotto il profilo motivazionale, con quanto esposto a pag. 2 della sentenza, laddove, in modo più specifico, sono stati riportati tutti i diversi elementi indiziari sulla cui base l’ufficio aveva prospettato il carattere puramente fittizio dell’operazione;

agli stessi, invero, in parte motiva, ha fatto richiamo la sentenza censurata, avendo fondato la propria conclusione sulla base di tutti gli elementi indicati dall’ufficio a riprova del proprio assunto, così come risultano sintetizzati nel medesimo passaggio motivazionale e, più estesamente, riportati in sede di svolgimento del processo; ne consegue che la pronuncia censurata ha specificamente indicato sulla base di quali elementi indiziari, valutati nel loro complesso, è pervenuta alla considerazione finale della fittizietà dell’operazione, secondo un accertamento in fatto non censurabile in questa sede; peraltro, con specifico riferimento alla ragione di censura prospettata dalla ricorrente, secondo cui il giudice del gravame non avrebbe motivato in relazione agli elementi di fatto da essa addotti al fine di contrastare le deduzioni dell’amministrazione finanziaria, va evidenziato che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, il giudice del gravame, in sede di esposizione del fatto, ha chiaramente indicato quali erano le ragioni prospettate dalla ricorrente ai fine di contrastare la pretesa dell’amministrazione finanziaria;

va quindi precisato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U., 3 marzo 2017, n. 5504; Cass. civ., 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civ., 5 ottobre 2006, n. 21412), il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, fornisca un’esauriente e convincente motivazione della decisione adottata sulla base degli elementi, che ritiene più attendibili e pertinenti, sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata;

in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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