Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18763 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8660-2010 proposto da:
S.P. (OMISSIS), S.L.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che li
rappresenta e difende, unitamente a se medesimi, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato IANNOTTA ANTONELLA, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3972/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
30.6.09, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito per i ricorrenti gli Avvocati Enrico Caroli e Luigi Sbordone
(difensore di se medesimo) che hanno chiesto l’ammissibilità del
ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Matteo Parrotta (per delega
avv. Antonella Iannotta) che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- S.L. e S.P. hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 12.10.2009 con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stata dichiarata inammissibile la loro insinuazione tardiva (ex art. 101, L. Fall., nel testo previgente) nel passivo della liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. Firs Italiana Assicurazioni per gli interessi – richiesti in via privilegiata – sul proprio credito già ammesso al passivo della procedura dal Commissario Liquidatore per sorte capitale dovuta a titolo di compensi per prestazioni professionali.
La liquidazione coatta intimata resiste con controricorso.
p.2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 101, L. Fall, in relazione agli artt. 208 e 209, L. Fall.. Deducono che con la domanda presentata il 6.10.1997 avevano ritualmente richiesto l’ammissione al passivo – sebbene in chirografo alla luce della normativa precedente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2001 – anche degli interessi ma il Commissario Liquidatore della Firs aveva ammesso la sola sorte capitale per i compensi (in privilegio), oltre IVA e spese, senza nessun riferimento agli interessi. Non vi sarebbe stato implicito rigetto della domanda per interessi.
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti ripropongono – per l’eventuale decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. – il motivo di appello incidentale diretto ad ottenere una diversa decorrenza finale degli interessi (ammessa dal Tribunale fino alla definitività dello stato passivo), chiedendo l’applicazione del nuovo testo dell’art. 54, L. Fall. (decorrenza fino al deposito del progetto di riparto) e, in subordine, il riconoscimento degli interessi fino al momento finale della liquidazione dell’attivo.
3.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata, invero, ha deciso le questioni di diritto evidenziate in ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare il precedente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, così come nella procedura fallimentare, l’insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, perchè, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l’opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 98, L. Fall., richiamato dal successivo art. 209, comma 2 (Sez. 1-23 luglio 2010, n. 17337; Sez. 1, Sentenza n. 11600 del 08/11/1995).
Secondo Cass. 29 settembre 1999 n. 10783, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l’insinuazione tardiva ha per oggetto esclusivamente i crediti per i quali non sia stata richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, attraverso la quale, con l’eventuale fase della opposizione, si determina una preclusione alla riproponibilità della domanda; è pertanto necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda tardivamente proposta sia nuova, salvo che il “petitum” esigibile non sia stato richiesto per intero con l’insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto.
Nella concreta fattispecie i ricorrenti avevano richiesto gli interessi con la domanda proposta nella fase amministrativa mentre il Commissario Liquidatore ha ammesso soltanto il credito per capitale, IVA e spese, implicitamente rigettando la domanda relativa agli interessi. I ricorrenti, dunque, avevano l’onere di proporre l’opposizione ex art. 98, L. Fall.. Peraltro, una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 23726 del 15/11/2007).
4. – Tanto può essere affermato con decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfite dal contenuto della memoria – e che conducono al rigetto del ricorso.
Invero, le argomentazioni svolte nella memoria presuppongono non un implicito rigetto della domanda relativa agli interessi bensì una omissione di pronuncia da parte del commissario della l.c.a. e sono basate sull’assunto per il quale la procedura si sarebbe difesa assumendo che la richiesta degli interessi in via tempestiva non sarebbe stata presa in considerazione dal predetto commissario.
Assunto esplicitamente smentito dalla sentenza impugnata là dove afferma che la l.c.a. si era costituita in primo grado eccependo l’inammissibilità dell’insinuazione tardiva per l’avvenuta richiesta in via tempestiva degli interessi talchè “contro il provvedimento limitativo e implicitamente non ammissivo dell’ulteriore credito per interessi gli istanti” avrebbero dovuto proporre l’opposizione allo stato passivo (sentenza della Corte di merito, pag. 2).
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
Il rigetto del ricorso è pronunciato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 in applicazione del principio per il quale nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, così come nella procedura fallimentare, l’insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, perchè, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l’opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 98, L. Fall., richiamato dal successivo art. 209, comma 2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011