Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18763 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18763 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11504-2017 proposto da:
FALLINI1NTO DELLA ClNTRO CAR S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE CE/P.1.02563160726, in persona del curatore
fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato NIAURIZIOI USTACI-II() SARRA;

– ricorrente contro
CENTRO CAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I.02563160726, in
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAIMONDO TOI i N . FINO;

– controricorrenti –

6 43Cò

Data pubblicazione: 13/07/2018

avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D’.\1 3PELLO di BARI,
depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA

N

N\

Ric. 2017 n. 11504 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-

NIARIA DI VIRGILIO;

R.G.n.11504 del 2017
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza de 23/3/2017, la Corte d’appello di Bari ha accolto il reclamo
proposto dalla Centro Car srl in liquidazione ed ha revocato il fallimento di
detta società, sul rilievo che proprio dalla relazione ex art.33 legge fall.

1.515.965,00, da cui l’insussistenza dello stato di insolvenza della società in
liquidazione.
Ricorre il Fallimento con tre motivi.
Si difende la società con controricorso, illustrato con memoria .
Considerato che:
Col primo motivo, il Fallimento denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.5 legge fall. anche in relazione agli artt. 18, 33, 42, 52 e 96 legge fall:,
si duole dell’esclusivo rilievo attribuito dalla Corte barese alla relazione ex
art.33 legge fall., ed alle poste attive e passive stimate dal Curatore sulla base
delle scritture contabili “rettificate” alla data del 30/4/2016, oltre un mese
dopo la dichiarazione di fallimento, mentre alla data del 31/3/2016, pochi
giorni prima di detta dichiarazione, per stessa ammissione del debitore, la
società registrava un patrimonio netto negativo.
Col secondo, si duole dell’abuso da parte del Giudice del reclamo dei poteri
officiosi, nell’acquisire la relazione ex art.33 legge fall. per valutare i
componenti positivi e negativi del patrimonio del debitore, già constatati dalle
parti.

emergeva un attivo di euro 1.597.883,00 a fronte del passivo di euro

Col terzo, del vizio di motivazione, per avere la Corte di merito valorizzato la
relazione del curatore nella parte espositiva di meri dati contabili e non tenuto
conto di quanto dedotto dal Fallimento nel giudizio di reclamo, e non contestato
dal debitore.
Col quarto, denuncia la nullità della sentenza ex art.360 n.4 cpc, per la totale
insufficienza motivazionale, risultando la carenza del criterio logico- giuridico
seguito.
Tutti i motivi di ricorso, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente

tz,

collegati, sono da ritenersi infondati, diversamente da quanto ritenuto nella
proposta ex art. 380 bis c.p.c.
Va premesso che la Corte d’appello ha reso applicazione del principio,
reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale, quando la società
è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5
I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del
patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale

l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo
obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci
– non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena
attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le
obbligazioni contratte (così, tra le ultime, le pronunce 19414/2017 e
25167/2016).
Ora, il Fallimento ricorrente addebita sostanzialmente alla Corte d’appello di
avere fatto ricorso solo ai dati esposti dal curatore nella relazione ex art. 33
legge fall., ricavati dalle scritture contabili “rettificate” alla data del 30/4/2016,
a distanza di oltre un mese dalla dichiarazione di fallimento, per comparare
l’attivo col passivo, con ciò superando le stesse dichiarazioni della società
debitrice rese pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, nonché nello
stesso giudizio di reclamo.
In questa prospettiva, però, sono insiti due presupposti erronei.

soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi

Va in prima battuta infatti osservato che il giudizio sulla insolvenza spetta al
Giudicante e, rispetto allo stesso, non può ipotizzarsi la valenza confessoria, id
est, cogente, come vorrebbe l’odierno ricorrente, ben potendo certamente il
Giudicante avvalersi dei dati positivi e negativi constatati dal debitore o ritenuti
dalle stesse parti, o, come nel caso di specie, dei dati contabili risultanti dalla
relazione del Curatore.
Inoltre, il ricorrente sostanzialmente postula che la valutazione sull’insolvenza
sia stata erroneamente condotta alla data del deposito della relazione del

i

(

Curatore ( 18/6/2016) o comunque alla data dell’aggiornamento delle poste
attive e passive( indicata in ricorso come 30/4/2016), e quindi in data
successiva a quella della dichiarazione di fallimento (ed infatti, come affermato
nella pronuncia 19790/2015, l’accertamento dello stato di insolvenza va
compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza
dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo

Ora, tale interpretazione della pronuncia impugnata, se pure ipotizzabile alla
stregua di una certa equivocità del ricorso all’espressione “allo stato”, non è nei
fatti supportata da riferimenti maggiormente qualificanti, ed è invece
plausibilmente da riferirsi proprio ai dati rettificati, e riscontrabili pertanto nella
fase del reclamo, ma pur sempre riferiti alla data della dichiarazione di
fallimento ( ed anzi, proprio il ricorso ai dati “rettificati” nella relazione ex
art.33 legge fall. depone per la corretta valutazione riferita alla precedente
data).
E’ infine meramente assertiva e del tutto generica la deduzione del Fallimento,
del carattere provvisorio e non verificato delle poste attive e passive alle quali
si è riferita la sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in euro
6100,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese tariffarie ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso(principaTè a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 5/7/2018
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

ricorso).

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