Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18762 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 15/03/2017, dep.28/07/2017), n. 18762
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17700/2015 R.G. proposto da:
Comune di Catanzaro, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Polacco, con domicilio
eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, presso lo studio dell’Avv.
Annarita Manna;
– ricorrente –
contro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Pallone,
dall’Avv. Giuseppe Iannello e dall’Avv. Francesco Scalzi, con
domicilio eletto in Roma, via della Balduina, n. 28, presso lo
studio dell’Avv. A. Corace;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il
17 maggio 2014.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
D’Arrigo Cosimo;
letto il ricorso, il controricorso con ricorso incidentale e le
memorie presentate ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;
considerato che il ricorso principale è inammissibile perchè:
– in relazione al primo motivo, con il quale si deduce che la corte d’appello avrebbe invertito l’ordine delle domande proposte dal Comune di Catanzaro, il ricorrente non illustra quale sarebbe stato il vulnus derivatogli, dal momento che il giudice di secondo grado ha comunque esaminato tutte le domande prospettate;
– con il secondo motivo si deduce, nella sostanza, un vizio di motivazione (“la motivazione della sentenza sopra richiamata non consente di seguire il percorso logico giuridico attraverso cui perviene al suo convincimento”), che – ai sensi del nuovo tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – non è più contemplato fra i motivi di ricorso per cassazione, a decorrere dalle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012;
– il terzo motivo non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, in quanto concerne l’efficacia e la portata di un atto amministrativo (la delibera di Giunta n. 243 del 1994) che non viene prodotto e del cui contenuto nulla si riferisce;
– con il quarto motivo si sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto interpretare la domanda del Comune anche alla luce delle precisazioni rese nel corso del giudizio e, in particolare, non pronunciarsi sull’uso di taluni immobili non più di proprietà dell’amministrazione comunale; ma anche in questo caso non viene illustrato quale pregiudizio sarebbe derivato al ricorrente dalla pretesa violazione e il Comune non ha interesse a dolersi di una ultrapetizione che concerne beni non di sua proprietà;
con il quinto motivo si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, in ordine alla domanda di ingiustificato arricchimento, l’impugnazione non conteneva alcuna critica specifica nei confronti delle ragioni espresse dal giudice di primo grado; queste ultime, però, non sono trascritte, sicchè la censura difetta di autosufficienza;
considerato che il ricorso incidentale è assorbito dall’inammissibilità del principale, in quanto proposto in via subordinata;
in conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di quello incidentale, e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;
sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017