Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18762 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18762 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10162-2017 proposto da:
1QUITAI,I.1 SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. P.I.13756881002,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROM .1 LARGO GEROLAMO BITLONI n.4, presso
lo studio dell’avvocato NICOLA POLISINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato VALkTN uNA AMI MIO;

– ricorrente contro
ALLIMENTO

LIGRA S.R.L. C.F.04871101210, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NIZZA n.59, presso lo studio dell’avvocato
FRANCISCA PAOLA RINALDI, che lo rappresenta e difende;

– con troricorren te –

Data pubblicazione: 13/07/2018

avverso il decreto n.cronol. 890/2017 del TRIBUN \LE di NAPOLI,
depositato il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 10162 sez. M1 – ud. 05-07-2018
-2-

R.G.n.10162/2017
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con decreto dep. il 22/3/2017, comunicato in pari data, il Tribunale di Napoli
ha respinto l’opposizione proposta da Equitalia Servizi di riscossione spa per
ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento Ligra srl del maggiore importo
richiesto, rispetto a quanto già ammesso.
Il Tribunale ha ritenuto di non potere ammettere il credito, non essendo stata
provata la notifica di alcun atto impugnabile alla fallita

in bonis ovvero al

curatore; nella specie, infatti, non era stata provata la regolare notifica delle
cartelle di pagamento in relazione ai crediti tributari fatti valere, ed Equitalia
aveva preteso il pagamento sulla base dei cd. estratti di ruolo, non contenenti
alcuna pretesa impositiva, ed anzi si trattava di semplici estratti riepilogativi
delle cartelle, riportanti il numero della cartella e la data della presunta notifica
della cartella stessa.
Ricorre Equitalia sulla base di un unico motivo.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Considerato che:
Il ricorso, da reputarsi ammissibile, attesa la individuazione della questione di
diritto posta, va accolto, in conformità ai principi già affermati da questa Corte.
Va a riguardo richiamata, tra le altre, la pronuncia 11142/2015, che ha così
argomentato: « la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in
unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla
corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli
elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere
tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale
pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente
di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza
della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché
contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la
contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio
fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità

y

delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto,
l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il
codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di
esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento,
l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal d.P.R. n.602 del
1973, art.25 e D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)…
L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione

ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei
confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che
l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v.
già Cass. n.724 del 2010).»
E la recente pronuncia 31190/2017 ha specificamente affermato che la società
concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari
maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che
occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del
solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione
finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende
indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una
stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che gli estratti
del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento
informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla
trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione,
hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato
contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale.
Resta salva la necessità, di fronte a contestazioni del curatore, dell’ammissione
con riserva, da sciogliere ex art. 88, comma 2, d.P.R. 602/1973, allorchè sia
stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario
(v. tra le tante, le pronunce 23110/2016 e 26296/2017).

Va conseguentemente accolto il ricorso e, cassata la pronuncia impugnata, la
causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, a cui si

dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del

demanda anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale
di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018

Il Presidente

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