Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18761 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 15/03/2017, dep.28/07/2017),  n. 18761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14379/2015 R.G. proposto da:

R.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Ferrara,

con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Caterina Alaggio;

– ricorrente –

contro

R.S. e R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il

29 novembre 2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

D’Arrigo Cosimo;

letto il ricorso;

ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere

redatta in forma semplificata.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente propone quattro motivi, fra loro strettamente connessi, sostanzialmente tutti volti a censurare l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla negazione della sussistenza di un diritto di proprietà esclusiva della corte antistante il garage;

tali motivi sono tutti inammissibili, in quanto non tengono conto che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012) non contempla più, fra i motivi di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, bensì lo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

la citata disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

la ricorrente non ha dedotto alcuna di queste specifiche censure, limitandosi a formulare un generico giudizio di non condivisibilità della decisione di merito alla luce delle risultanze istruttorie;

le censure in esame sono inammissibili anche nella parte in cui censurano la valutazione del materiale probatorio ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto in concreto non viene dedotta alcuna violazione dei canoni legali di valutazione della prova, bensì l’omessa valutazione di una postilla in calce all’atto di divisione; vizio che, come s’è detto, semmai sarebbe dovuto essere riportato al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, deducendone la decisività e comprovando che si tratti di fatto controverso fra le parti (requisito rispetto al quale il ricorso è altresì privo del requisito dell’autosufficienza);

in ogni caso, non è neppure vero che la corte d’appello abbia omesso di valutare i titoli di provenienza, dandone tuttavia un’interpretazione diversa da quella proposta dalla ricorrente;

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva della parte intimata;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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