Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18761 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25614-2011 proposto da:

PROPOSTA VERDE S.R.L., in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in Roma, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo

studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA PASQUALE SACCO;

– ricorrente –

contro

ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, IN PERSONA DEL

PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRAZIA CAPILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2168/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Carlo Albini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luigi Manzi difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-9-2006 Proposta Verde s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l’ALER-Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano, proprietaria degli immobili siti in (OMISSIS), esponendo di avere stipulato con la gestione autonoma dei predetti edifici, rispettivamente in data (OMISSIS), due contratti di appalto di servizi di pulizia, raccolta differenziata, sgombero macerie e masserizie; di avere svolto regolarmente le proprie prestazioni e di avere conseguentemente emesso sei fatture dell’importo complessivo di Euro 111.144,43. Ciò posto e atteso che la gestione autonoma era stata revocata con effetto immediato a seguito di provvedimento dell’ALER, l’attrice sosteneva che, essendo rimaste insolute le fatture emesse, tale azienda era tenuta al pagamento delle prestazioni da essa rese in favore della gestione autonoma, e chiedeva, conseguentemente, la sua condanna al pagamento delle relative somme.

Nel costituirsi, la convenuta eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che tenuti al pagamento erano la gestione autonoma e, in solido con essa, gli assegnatari che la componevano.

Con sentenza in data 11-6-2008 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 111.144,13, oltre interessi moratori al tasso legale, D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4, 5.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’ALER.

Con sentenza in data 18-7-2011 la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta, condannando l’attrice a restituire alla ALER le somme da quest’ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata e al pagamento delle spese di entrambi i gradi. La Corte territoriale riteneva fondato l’assunto dell’appellante, secondo cui, pur essendo stata la gestione autonoma revocata con provvedimento del 27-7-2005, per gravi irregolarità contabili, il soggetto tenuto al pagamento degli importi oggetto di causa, se effettivamente dovuti, era esclusivamente la gestione autonoma, e per essa gli assegnatari dei due complessi edilizi, in nome e per conto dei quali le obbligazioni erano state assunte e a favore dei quali le prestazioni erano state rese. Escludeva, al contrario, che in base alla normativa speciale in tema di edilizia residenziale pubblica, sull’ALER, quale ente gestore degli immobili, potesse gravare alcuna obbligazione al riguardo nei confronti dei terzi, ai quali, pertanto, non era attribuita alcuna azione diretta nei confronti della predetta azienda.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Proposta Verde s.r.l., sulla base di tre motivi.

ALER, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 2, in relazione all’ignoto soggetto “Open Servizi ” citato a pagg. 5 e 8.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha riportato correttamente la denominazione delle parti, sia nell’intestazione che nella motivazione e nel dispositivo; sicchè non sussiste alcuna incertezza in ordine ai destinatari della decisione.

L’erroneo riferimento a “Open Servizi” (soggetto estraneo al giudizio) è contenuto, in realtà, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza di primo grado, integralmente trascritti a pag. 5 e 8 della sentenza impugnata. Si tratta di un evidente errore materiale, che, come si legge a pag. 14 del contorricorso, è stato corretto a seguito di istanza della odierna ricorrente e che, comunque, è rimasto superato dalla pronuncia di appello, che ha integralmente riformato la sentenza di primo grado.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla qualifica di ALER quale assegnataria. Deduce che la Corte di Appello, nell’affermare che, pur ammettendosi che la gestione autonoma fosse stata revocata, soggetti tenuti al pagamento erano la gestione autonoma e per essa gli “assegnatari” dei due complessi edilizi, non ha tenuto conto di quanto dedotto dall’appellata nella comparsa conclusionale di appello, secondo cui ALER risultava comunque assegnataria, alla luce della Delibera della Giunta Regionale Lombardia “Criteri per la stesura del regolamento delle autogestioni”, a mente della quale “quando la gestione autonoma risulta costituita l’ente gestore (ALER) assume a tutti gli effetti la qualifica di assegnatario per ciascuna delle unità immobiliari sfitte e per quelle illegalmente occupate…”. Sostiene che la controparte nel corso del giudizio non ha mai contestato che vi fossero degli alloggi sfitti o occupati illegalmente.

Anche tale motivo deve essere disatteso, riguardando una questione che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, è stata da questa sollevata solo nella comparsa conclusionale di appello e che, pertanto, il giudice del gravame non era tenuto a prendere in considerazione.

La comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c., infatti, ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, nè la questione stessa può essere riproposta con ricorso per cassazione (Cass. 1-2-2000 n. 1074).

3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle norme sul mandato e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione delle norme sul Condominio. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento solo alle norme sul mandato. Nel far presente che proprio la sentenza impugnata, a pag. 13, ha ritenuto che nella specie erano applicabili per analogia le norme in materia di Condominio ed ha equiparato la Gestione Autonoma a un Amministratore di Condominio ove ALER risulta l’unico proprietario degli immobili ed i conduttori degli stessi risultano gli assegnatari, sostiene che, essendo cessata la gestione autonoma, il terzo Proposta Verde ha diritto di agire direttamente nei confronti dell’unico proprietario degli immobili e unico condomino ALER.

Il motivo, nella parte in cui denuncia l’erronea applicazione delle norme sul mandato, non coglie nel segno, non attingendo la reale ratio decidendi, che non è affatto costituita dall’applicazione delle norme sul mandato, richiamate dal giudice di appello solo per escludere, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale, che in base alle stesse potesse pervenirsi ad affermare la legittimazione passiva dell’ALER.

La censura di contraddittorietà della motivazione è formulata in termini generici, non essendo dato comprendere a quali specifiche asserzioni della sentenza impugnata la ricorrente abbia inteso fare riferimento e, in particolare, in quale parte della sua decisione la Corte di Appello abbia equiparato “la ex Gestione Autonoma a una Amministrazione di Condominio ove ALER risulta l’unico proprietario degli immobili ed i conduttori degli stessi risultano gli assegnatari”: a pag. 13 della sentenza impugnata (richiamata nel ricorso), in realtà, non sono contenuti passaggi motivazionali della pronuncia di appello, ma vengono illustrate le censure mosse dall’appellante con il secondo motivo di impugnazione.

In ogni caso, si rileva che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. Un. 22-12-2010 n. 25984).

Nella specie, l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata non presenta alcuna contraddittorietà rilevante, avendo la Corte di Appello dato ampio conto delle ragioni della decisione, con motivazione esaustiva e congruente sul piano logico, basata su un’analitica disamina della normativa dettata in materia di gestioni autonome di servizi dalla L.R. Lombardia n. 91 del 1983, dal relativo regolamento di attuazione, dalla convenzione conclusa tra la gestione autonoma de qua e la ALER e dall’annesso regolamento; normativa che non prevede alcuna responsabilità a carico dell’ente gestore (nella specie, ALER) nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalle gestioni autonome, che, al contrario, anche in caso di scioglimento di queste ultime, gravano esclusivamente sulle stesse e, per esse, sugli assegnatari delle unità immobiliari comprese negli stabili oggetto di autogestione. Il giudice del gravame ha poi tratto dalle norme sul mandato senza rappresentanza e, in particolare, sulla revoca del mandato stesso (dalle quali il Tribunale aveva desunto la legittimazione passiva dell’ALER in relazione all’azione intrapresa nel presente giudizio) la conferma, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice, della insussistenza di alcuna obbligazione diretta del mandante (nel caso in esame, l’ente gestore ALER) nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dal mandatario (gestione autonoma); e ciò in base al rilevo secondo cui, poichè, ai sensi dell’art. 1705 c.c., il terzo non ha alcun rapporto con il mandante, alla revoca dell’autogestione (assimilata dal Tribunale alla revoca del mandato senza rappresentanza) non può certo conseguire, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, il “curioso” effetto della “estinzione del mandatario” e la conseguente assunzione di responsabilità verso terzi in capo al mandante.

La ricorrente non ha mosso specifiche censure in ordine alle argomentazioni svolte nella prima parte della motivazione, che costituiscono la sostanziale ratio decidendi, e che appaiono frutto di una corretta interpretazione della normativa che regola la materia.

In tema di edilizia residenziale pubblica, infatti, le gestioni autonome costituite, in base ad apposite convenzioni stipulate dall’ente gestore, tra gli assegnatari per la conduzione dei servizi indicati dalla L.R. Lombardia n. 91 del 1983, art. 26 stipulano, tramite il loro rappresentante legale, a proprio nome i contratti con le imprese fornitrici. Delle obbligazioni contratte dalle gestioni autonome rispondono, anche dopo l’eventuale cessazione dell’autogestione, gli assegnatari, nel cui interesse le stesse sono state assunte e in cui favore le prestazioni sono state rese; mentre nessun onere nei confronti dei terzi grava sull’ente gestore degli immobili, il quale, conseguentemente, è carente di legittimazione passiva in relazione alle domande di pagamento proposte dai fornitori.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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