Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18761 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 10/09/2020), n.18761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26946/2015 R.G. proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Cantillo e

dall’avv. Guglielmo Cantillo, elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 12, n. 3497/12/15,

pronunciata il 23/03/2015, depositata il 15/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.G. impugnò innanzi alla CTP di Salerno l’avviso di accertamento che, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione IVA, per l’annualità 2006, recuperava a tassazione il suo reddito, determinato con metodo induttivo, sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette, per le quali egli aveva presentato la dichiarazione;

la CTP di Salerno, con sentenza n. 286/13/2012, rigettò la domanda e tale pronuncia è stata confermata dalla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, ha respinto l’appello del contribuente;

la commissione regionale ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di primo grado e ha soggiunto che, in difetto di presentazione della dichiarazione IVA, l’ufficio si è avvalso legittimamente di presunzioni semplici per la determinazione induttiva del reddito e ha adoperato il criterio valutativo degli studi di settore per estrapolare un indice di produttività dell’impresa del contribuente, in assenza dei dati esposti in dichiarazione;

ha escluso, infine, il dedotto vizio del compendio argomentativo della decisione appellata in punto di obbligatorietà o meno dell’istaurazione del contraddittorio, in fase endoprocedimentale, in ragione del fatto che si è trattato di un accertamento d’ufficio del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 41;

il contribuente ricorre per la cassazione, sulla base di quattro motivi; l’Agenzia resiste con atto di costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso, denunciando “Omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, il ricorrente assume che, nell’atto di appello (riprendendo una censura già articolata nel giudizio di primo grado), aveva contestato che la sentenza della CTP non si era pronunciata sulla doglianza per la quale l’ufficio, in assenza dei requisiti di legge, aveva compiuto una ricostruzione induttiva (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, art. 41) dell’imponibile, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, rielaborando, attraverso un calcolo incomprensibile, l’indice di produttività per addetto che, dall’applicazione del software Gerico, risultava “non coerente”, pur ravvisandosi uno scostamento irrisorio; imputa, quindi, alla CTR di avere omesso qualsiasi argomentazione in merito a tale censura;

con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24,53 Cost., della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e art. 10, comma 1, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato il diritto dell’interessato al contraddittorio, in fase amministrativa, sul presupposto che si era trattato di un accertamento induttivo e non di un accertamento basato sugli studi di settore;

con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112, c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla sua doglianza (già proposta nel giudizio di primo grado), per la quale l’accertamento era illegittimo perchè, sebbene l’Amministrazione finanziaria avesse contestato esclusivamente la mancata dichiarazione IVA, si reggeva sul metodo induttivo non solo per ricostruire il maggiore reddito imponibile ai fini dell’IVA, ma anche per la rideterminazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, per le quali la dichiarazione era stata presentata;

con il quarto motivo, formulato in subordine rispetto alla precedente doglianza, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere “sbrigativamente legittimato”, in ragione dell’omessa dichiarazione, l’accertamento induttivo compiuto dall’ufficio, senza valutare la circostanza che la ricostruzione (induttiva) della base imponibile si era discostata, in assenza di una valida giustificazione, dai dati contabili dichiarati nel modello unico 2007, non contestati dall’Amministrazione finanziaria;

il secondo motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato nei termini che seguono;

per consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a sezioni unite (Cass. sez. un. 9/12/2015, n. 24823): “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.”;

la CTR ha errato nel non riconoscere che, con riferimento all’accertamento induttivo dell’imponibile ai fini IVA (tributo armonizzato), si è verificata una lesione del contraddittorio preventivo, avendo l’interessato prospettato, in giudizio, le ragioni (non pretestuose) che avrebbe potuto opporre, in fase amministrativa, per contrastare l’esito dell’accertamento induttivo, sì da pervenire ad un risultato (complessivo) diverso;

in particolare, egli aveva censurato l’assoluta inattendibilità della ricostruzione induttiva dei ricavi (per l’anno 2006), compiuta dall’ufficio che, pur in presenza di una sostanziale corrispondenza tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dallo studio di settore, aveva utilizzato un indice di produttività (o indice di resa oraria) per addetto non corretto, inficiato dal grave errore di calcolo del numero degli addetti (che, in realtà, compreso il titolare, erano tre e non due);

gli altri motivi rimangono assorbiti;

in definitiva, accolto il secondo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenzeg, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA