Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18760 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12361-2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS) – quale Agente della i riscossione

del Servizio di Riscossione dei tributi per le Province di Firenze,

Massa Carrara, nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e

Prato, a seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA GET SPA

in persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e

CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GRAF SISTEMI SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 54/2010 del TRIBUNALE di PISTOIA del 25.3.2010,

depositato il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Con decreto emesso il 31 Marzo 2010 il Tribunale di Pistoia rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento GRAF SISTEMI s.r.l.

proposta dall’Equitalia Cerii s.p.a., quale agente della riscossione delle province di Firenze, Massa Carrara, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, volto ad ottenere l’ammissione al rango privilegiato – anzichè chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di Euro 9.324,83 vantato a titolo di i.r.a.p..

Motivava:

che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e quindi insuscettibili di analogia, e che l’art. 2752 cod. civ., nel testo anteriore alla sua novellazione con D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), non menzionava l’Irap tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.

Avverso il provvedimento l’Equitalia Cerit s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato il 29 Aprile 2010, affidato ad un unico motivo.

Il fallimento Graf Sistemi s.r.l. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti, il ricorso appare “prima facie” manifestamente fondato (art. 375 c.p.c., n. 5).

Come già statuito da questa Corte, il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con emendamenti dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto ai detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell’I.l.o.r. e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass., sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensori della parte ricorrente, che non ha depositato memoria;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione della novità ed incertezza della fattispecie all’epoca dell’insorgere della controversia.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, ammette il credito al privilegio di cui all’art. 2752 cod. civ.;

– dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 Maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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