Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18760 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 10/09/2020), n.18760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 14427-2019 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso l’ordinanza n. 5281/2019 della CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 22/02/2019;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza n.5281 del 22 febbraio 2019, la Suprema Corte rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che invece per il rinvio doveva essere designata la Ctr della Puglia, che aveva emesso al sentenza cassata.

Che trattasi di evidente errore materiale.

P.Q.M.

La Corte dispone ex art. 391 c.p.c. la correzione dell’ordinanza n. 5281/2019 e dove è scritto Commissione regionale della Lombardia, sia nella parte motiva che nel dispositivo, deve leggersi ed intendersi Commissione Regionale della Puglia. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito sulla ordinanza corretta.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

 

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