Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1876 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, (ud. 14/11/2017, dep.25/01/2018),  n. 1876

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 24.1.2013 – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che, su domanda di S.A. (proprietario di un terreno edificatorio in (OMISSIS) (fol. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS)) aveva costituito una servitù di passaggio coattivo, pedonale e carrabile a carico di una striscia di terreno di mq 17,70 di proprietà della B & M snc di B.A. e M.A..

Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale, respinta l’eccezione di nullità della sentenza per difetto di integrità del contradditorio nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi, ha rilevato, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede:

– che il fondo dell’attore era relativamente intercluso per effetto della costruzione di un fabbricato sulla particella (OMISSIS);

– che lo sbocco sulla via pubblica non potrebbe realizzarsi attraverso la suddetta particella dell’attore perchè eccessivamente dispendioso;

– che la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1054 c.c., comma 4, era risultata indimostrata e che non era dato sapere se l’area interessata dal passaggio coattivo fosse davvero obbligatoriamente vincolata a parcheggio.

Contro tale decisione la B & M snc ricorre per cassazione con tre motivi.

Non hanno svolto difese in questa sede nè gli eredi dello S. (frattanto deceduto) nè A.A.R. e C.C. (pure convenute nel giudizio dall’attore, ma nei cui confronti la domanda è stata rigettata).

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1, art. 112 “disp. att. c.p.c.” (così testualmente, ndr) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5): si rileva che il giudizio non si è svolto nei confronti di tutti i proprietari interessati passivamente alla servitù coattiva di passaggio e si rimprovera alla Corte di appello l’omessa pronuncia su una eccezione costituente motivo di appello (l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti dei condomini del complesso immobiliare ricadente sulle particelle (OMISSIS) fol. (OMISSIS) indicate in citazione come oggetto di servitù di passaggio). Così facendo, sostiene la ricorrente, la Corte d’Appello ha violato gli artt. 112 e 354 c.p.c., avendo omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per tale difetto di contraddittorio e quindi è affetta dal vizio di omesso esame circa un fatto decisivo.

Il motivo (a parte il chiaro refuso rappresentato dal richiamo alle disp. att. c.p.c.) è inammissibile perchè per costante giurisprudenza di questa Corte non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013 Rv. 628214; Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009 Rv. 606407; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006 Rv. 588964; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003 Rv. 564543). Nel caso di specie la questione del litisconsorzio, con particolare riferimento ai “soggetti interessati passivamente alla servitù coattiva di passaggio”, che – a dire della ricorrente – la Corte d’Appello avrebbe tralasciato è puramente processuale e quindi potrebbe semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Sez. 1, Sentenza n. 10073/2003 cit.).

Nè sussiste l’omesso esame di fatto decisivo perchè la Corte di merito si è posta il problema della regolarità del contraddittorio e l’ha superato, seppur in modo difforme dalle aspettative della ricorrente.

2 Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la ricorrente osserva che l’attore aveva dedotto l’interclusione assoluta mentre la Corte d’Appello ha invece ravvisato l’interclusione relativa “a norma del terzo comma” (così testualmente, ndr) della suddetta disposizione del codice civile non invocato dall’attore, così violando palesemente l’art. 112 c.p.c.). Nega l’interclusione del fondo dell’attore, in quanto confinante con la S.S. (OMISSIS) e rimprovera alla Corte d’Appello di avere distinto arbitrariamente il fabbricato dal retrostante terreno per poi fare riferimento al solo terreno

e indi ravvisarne l’interclusione relativa. Rileva che in tal modo la Corte abbia falsamente applicato la norma dell’art. 1051, comma 3, e reputa insufficiente, illogica e parziale la motivazione sul punto decisivo e controverso (interclusione relativa), avendola il giudice rapportata al solo terreno a non all’intero immobile.

Richiama inoltre il terzo motivo di appello con cui si era dedotta la possibilità, per l’attore, di destinare una parte del fabbricato adiacente alla strada a parcheggio relativo alla progettata demolizione ricostruzione e ne indica le modalità rimproverando alla Corte d’Appello di avere omesso l’esame di tali punti controversi e decisivi e di avere addotto argomentazioni attinenti all’art. 1052 c.c., non invocato.

Il motivo, anch’esso contenente erronei richiami a disposizioni di legge, estranee alla predente vicenda (l’art. 1051 c.c., comma 3), è infondato: come già affermato da questa Corte, poichè per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 22834 del 28/10/2009 Rv. 610666).

Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito si è posto il problema della creazione di una uscita sulla via pubblica attraverso la particella (OMISSIS) di proprietà dello stesso S. e, attraverso una attenta analisi dei lavori necessari alla sua realizzazione, l’ha scartata per l’eccessiva dispendiosità delle opere, non solo se si volesse realizzare un passaggio di larghezza di mt. 2,50 (implicante la demolizione parziale, se non totale del fabbricato p.lla (OMISSIS) con una spese e un danno evidentemente sproporzionati al vantaggio e comunque di gran lunga superiori al dispendio richiesto per la creazione della servitù), ma anche se si volesse creare un passaggio largo, in un punto mt. 1,80 (e quindi inidoneo al passaggio con autovetture) perchè in tal caso occorrerebbe demolire alcuni tramezzi, allargare l’apertura verso il terreno libero (p.lla (OMISSIS)) spostare la scala di accesso al piano superiore (v. sentenza impugnata pagg. 9 e 10). Ha poi ritenuto che la realizzazione del fabbricato avvenne quando forse nessun possibilità (e di sicuro nessuna ragionevole probabilità) vi era di un utilizzo edificatorio del terreno.

L’interclusione relativa è stata dunque correttamente accertata attraverso un apprezzamento in fatto del tutto in linea con la giurisprudenza di questua Corte.

Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 Rv. 636968; Sez. L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011 Rv. 616369): da questo principio discende, come logico corollario che l’aver ravvisato una interclusione relativa non integra violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il provvedimento finale coincide con la richiesta dell’attore ed è stato emesso sulla base dei fatti esposti.

In ogni caso, dalla sentenza impugnata (v. la parte narrativa) risulta che l’attore aveva agito nei confronti di vari soggetti (tra cui anche la società odierna ricorrente) perchè fosse costituita in via coattiva una servitù di passaggio a favore del suo immobile ai sensi dell’art. 1051 c.c., senza puntualizzare sulla natura dell’interclusione lamentata (se assoluta o relativa) e i giudici di merito si sono attenuti a tale richiesta.

Disquisire poi in sede di legittimità sulla sussistenza in concreto o meno dell’interclusione (accertata dal giudice di merito) e delle iniziative da intraprendere a cura dello stesso proprietario del fondo dominante per fare a meno della servitù (v. pag. 9 e 10 in cui si suggeriscono soluzioni alternative come quella consistente nel destinare a parcheggio coperto parte del fabbricato avente accesso dalla via pubblica), non ha senso perchè alla Corte di Cassazione non compete di riesaminare il fatto (salvo che nel caso di errores in procedendo, ipotesi qui non ricorrente). E parimenti, non ha alcun senso censurare oggi in cassazione la motivazione sulla interclusione relativa perchè “insufficiente, illogica e imparziale” (v. pag. 9 ricorso), ostandovi la chiara previsione dell’art. 360, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis che consente solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ipotesi anch’essa non ricorrente perchè il fatto decisivo, cioè l’interclusione, è stata oggetto di adeguata disamina).

3 Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia infine violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., u.c., nonchè della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia di parcheggio e relativi vincoli in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 – Violazione dell’art. 112 “disp. att. c.p.c.”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare che l’area interessata dalla servitù è adibita per destinazione progettuale a parcheggio e quindi costituisce pertinenza inderogabile e urbanisticamente vincolata e come tale non può essere sottratta alla sua destinazione. Rileva in ogni caso che trattasi di area rientrante nella previsione dell’art. 1051 c.c., u.c., sicchè, anche per tale ragione, non può essere adibita a servitù di passaggio e poi rileva che spettava all’attore dimostrare una eccedenza dell’area rispetto a quella minima ai fini della realizzazione di un parcheggio. Infine, lamenta l’omesso esame di una richiesta istruttoria (rinnovo della CTU) e l’omesso esame del settimo motivo di appello e della domanda indicata col n. 2 lett. c nel citato atto.

Il motivo è inammissibile laddove richiama genericamente la normativa in materia di parcheggio e i principi giurisprudenziali senza indicare quali sarebbero le norme e i principi violati: l’onere di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, è violato (v. in proposito, Sez. U, Sentenza n. 17555 del 18/07/2013 Rv. 627252).

E’ inammissibile anche laddove lamenta l’omesso esame di istanze istruttorie (rinnovo CTU) perchè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u.) per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. tra le varie, sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009 Rv. 606517; Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013 Rv. 625610): ma oggi il vizio di motivazione non è dedotto e neppure più deducibile in cassazione (v. art. 360 c.p.c., n. 5).

Per il resto, la censura è infondata perchè tende ad una alternativa interpretazione delle risultanze istruttorie finalizzata all’accoglimento della tesi della inclusione dell’area nella previsione dell’art. 1051, comma 4 (in quanto spazio annesso alle case) o dell’altra tesi della destinazione inderogabile dell’area a parcheggio per ragioni urbanistiche, questioni prese in esame dal giudice di merito e decise in senso sfavorevole sotto il profilo dell’onere probatorio con una motivazione adeguata (v. pagg. 11 e ss.) e che – come si è visto – oggi non è più neppure censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In conclusione, il ricorso va respinto e l’assenza di controricorrenti esonera dal provvedere sulle spese.

Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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