Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1876 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14480-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimata –

avverso il Decreto del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA del 04/12/2014,

depositato il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso del 30.11.2012, D.G. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica dello stato di invalida al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento. Il CTU officiato accertava lo stato di invalida della predetta nella misura del 100% e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso, con ricorso in base al sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c..

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% dalla data della domanda amministrativa del 27.1.2012) e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di procedura.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’INPS impugna il provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione. La D. è rimasta intimata.

L’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 e della violazione e falsa applicazione degli stessi articoli, nonchè dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5.

Osserva, quanto al primo motivo, che la D. era stata riconosciuta solo invalida al 100%, ma non necessitante di assistenza continua, e che pertanto erano stati ritenuti insussistenti i presupposti sanitari dell’indennità di accompagnamento, unica provvidenza chiesta nel ricorso introduttivo, sicchè il giudice avrebbe dovuto, nel decreto di omologa, prendere a riferimento esclusivamente l’accertamento sanitario relativo a detto beneficio assistenziale, ai fini della liquidazione delle spese di lite.

In tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084 del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo che non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre, Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015).

Simmetricamente, è stato ritenuto) improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Cass. 8932 del 2015).

Nella specie, il ricorso straordinario è quindi ammissibile ed è anche fondato.

Come già rilevato, infatti, il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU rilevato la sussistenza solo delle persistenti gravi difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% dalla data della domanda amministrativa del 27.1.2012. Dal tenore delle conclusioni riportate in ricorso si evince, invero, che era stata esclusa la sussistenza di elementi clinici tal da mettere in discussione la valutazione della Commissione Medica dell’ASP di Vibo Valentia e che il quadro clinico era compatibile con il mantenimento di una sufficiente capacità di autogestione nelle attività vegetative e relazionali rapportate alle attività quotidiane.

Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico) preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., volto all’accertamento del presupposto sanitario utile al riconoscimento) del solo beneficio dell’indennità di accompagnamento, non essendo stata avanzata alcuna domanda subordinata e non essendovi spazio per ogni questione relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire in relazione a diverso beneficio richiesto da soggetto ultrasessantacinquenne. Pertanto l’Istituto non poteva essere condannato al pagamento delle spese, posto che la pronuncia di cui all’art. 445 – bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (cfr., Cass. 8 giugno 2015, n. 11781; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550 e, da ultimo Cass. 10.6.2016 n. 12028).

Si propone, pertanto, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, laddove il secondo è inconferente per avere il decreto accollato le spese di CTU all’INPS in quanto ritenuto soccombente e non disposto l’esonero della parte privata senza che ne sussistessero i presupposti di legge. Alla cassazione del provvedimento in parte qua, consegue che le spese di procedura e quelle di ctu, che seguono la diversa soccombenza, vanno accollate alla originaria ricorrente, ove si accerti l’assenza nel ricorso di ogni dichiarazione personalmente sottoscritta dalla D., ex art. 152 disp. att. c.p.c.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta l’accoglimento del ricorso dell’INPS, cui consegue la cassazione del decreto di omologa quanto al capo sulle spese. E’ possibile poi la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso che le spese del procedimento di ATP, nella stessa misura indicata nel decreto di omologa, e quelle di ctu in via definitiva vanno poste a carico della D., che non ha rilasciato in ricorso dichiarazione conforme alle prescrizioni di legge per l’esonero dal relativo pagamento ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, in considerazione del comportamento processuale della D., che, rimanendo intimata, non ha contrastato le ragioni poste dall’istituto a fondamento del presente ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato quanto alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, dispone la condanna della D. al pagamento delle spese dell’ATP nella stessa misura liquidata dal Tribunale di Vibo Valentia Euro 900,00, oltre IVA e cap), ponendo definitivamente a carico della predetta le spese di CTU.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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