Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18759 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 28/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18759

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26510-2014 proposto da:

P.B., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,

rappresentati e difesi dagli avvocati TIZIANA LOMBARDI, MASSIMO

GARZILLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO

105, presso lo studio dell’avvocato ALDO FALCONE, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9981/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARINI MARIA MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO GARZILLI;

udito l’Avvocato ALDO FALCONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza n. 9981/1014 pronunciata il 6 maggio 2014, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 1, proposta da D.G.M. avverso il precetto intimatole da P.B. e M.E. e dichiarato la nullità del precetto poichè notificato a mezzo posta da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, nullità ritenuta non sanata per effetto dell’opposizione.

Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione P.B. ed M.E., affidandosi a due motivi; resiste con controricorso D.G.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, per violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente assume la validità della notifica del precetto, costituente atto stragiudiziale, come tale suscettibile di essere notificato a mezzo del servizio postale da ogni ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali.

L’esame della doglianza involge l’individuazione della natura dell’atto di precetto, definito dall’art. 480 c.p.c., come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.

Ad avviso della Corte, il precetto è un atto di carattere stragiudiziale, presupposto estrinseco all’esecuzione, atto preparatorio preliminare indefettibile del procedimento esecutivo, che ha inizio nell’espropriazione forzata con il pignoramento, nell’esecuzione per consegna o rilascio con la notifica del preavviso di rilascio, nell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare con il ricorso per la determinazione delle modalità.

Depongono nel senso della enunciata conclusione, in modo univoco e concorde, pregnanti argomenti inferibili dalle seguenti disposizioni del codice di rito:

– l’art. 479, comma 1, per cui l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del tritolo esecutivo e del precetto;

– l’art. 480, comma 1, a mente del quale con il precetto si avverte che, in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà ad esecuzione forzata;

– l’art. 481, comma 1, che sancisce l’inefficacia del precetto se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione;

– l’art. 491, secondo cui l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento e l’art. 608, comma 1, secondo cui l’esecuzione per consegna o rilascio inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica alla parte obbligata il giorno e l’ora in cui procederà.

Le menzionate norme escludono, con nettezza, che il precetto sia configurabile come atto introduttivo del processo di esecuzione: esso non contiene alcuna domanda di tutela rivolta ad un giudice (e, in tal senso, rileva significativamente la non necessità di indicare i beni da sottoporre ad espropriazione, a differenza di quanto statuito dall’abrogato codice di procedura civile del 1865), concreta una mera minaccia di esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l’adempimento spontaneo dell’obbligato (e ciò spiega perchè vada notificato alla parte personalmente: art. 480 c.p.c., comma 4) e non già contro la sua volontà attraverso l’attività dell’organo giurisdizionale.

In sintesi estrema, il precetto “sta fuori e prima del processo esecutivo” (Cass. 10/11/1992, n. 12084).

Sotto il profilo sistematico, poi, lo svolgimento di un’attività stragiudiziale, prodromica e condizionante l’accesso all’esecuzione forzata, soddisfa l’esigenza, presidiata da norme di rango primario, di impedire un inutile dispendio di risorse giurisdizionali.

Posto che il processo esecutivo serve ad adeguare la realtà materiale al comando contenuto nel titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale) mediante l’impiego del potere giurisdizionale, è ragionevole la previsione legislativa di una fase preliminare stragiudiziale in cui il titolare del diritto manifesti la volontà di intraprendere l’esecuzione forzata all’obbligato, allo scopo, in ultima analisi, di evitare un ricorso alla giurisdizione statuale che potrebbe rivelarsi inutile (qualora l’intimato soddisfi spontaneamente la pretesa creditoria richiesta) oppure ingiustificata (qualora l’intimato sollevi vittoriosamente contestazioni in ordine al diritto di procedere in executivis oppure sulla regolarità formale degli atti, esperendo i rimedi oppositivi ad hoc previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.).

Va pertanto data espressa continuità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di nomofilachia (risalente, quale sua prima espressione, a Cass. 21/06/1949, n. 1557), che attribuisce natura di atto preliminare stragiudiziale al precetto ed esclude l’applicazione allo stesso (se non espressamente prevista dalla legge: art. 125 c.p.c.) della disciplina dettata per gli atti processuali, da tale premesso riconoscendo, ad esempio, la validità della sottoscrizione del precetto ad opera della parte personalmente o di un suo procuratore ad negotia (cfr. Cass. 24/05/2012, n. 8213; Cass. 23/02/2006, n. 3998; Cass. 05/04/2003, n. 5368; Cass. 19/07/1991, n. 8043) o la legittimità della intimazione delle spese e competenze inerenti il precetto stesso, autodeterminate dal precettante senza preventiva liquidazione giudiziale (Cass. 10/10/2008, n. 25002; Cass. 29/07/2002, n. 11170; Cass., Sez. U, 24/02/1996, n. 1471).

Dalla esposta qualificazione del precetto come atto preliminare stragiudiziale discende, quale conseguenza dirimente nella vicenda in esame, la possibilità di una sua notificazione a mezzo del servizio postale ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, in piana applicazione del disposto del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107,comma 2, che abilita gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti stragiudiziali (negli stessi termini, Cass. 06/03/1971, n. 608).

Ha errato il Tribunale di Roma nel dichiarare la nullità del controverso precetto con la sentenza impugnata, la quale va pertanto cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con pronuncia di rigetto della opposizione agli atti proposta da D.G.M., per l’acclarata la validità della notifica dell’intimazione.

2. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame della seconda censura, concernente la sanatoria per effetto dell’opposizione della (inesistente) nullità della notificazione del precetto.

3. La novità delle questioni affrontate giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da D.G.M. nei confronti di P.B. ed M.E..

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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