Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18759 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10894-2010 proposto da:
EMAIL SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso
lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSTO DANIELE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO FMO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
curatore, selettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI
46, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA DINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANZI CESARE PIETRO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 648/2010 del TRIBUNALE di MILANO del 14.1.2010,
depositato il 20/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
Il Tribunale di Milano, con decreto emesso il 20 gennaio 2010, rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento F.M.O. s.r.l. con la quale l’Email s.r.l. chiedeva l’ammissione al passivo, in via chirografaria, del credito da essa vantato, di Euro 215.232,24, già negata dal giudice delegato.
Motivava:
– che non costituivano prova del credito le schede contabili dell’impresa fallita, non assimilabili a scritture regolarmente tenute ai sensi dell’art. 2710 cod. civ. e prodotte solo in modo incompleto;
che nessun altro documento dimostrava l’esistenza dell’obbligazione, incluse le scritture contabili della stessa società opponente.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’Email s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 2710 cod. civ. e la carenza di motivazione nel mancato apprezzamento di documenti decisivi e nel rigetto dell’istanza istruttoria testimoniale.
La curatela del fallimento F.M.O. s.r.l. in liq. depositava controricorso.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.
L’esclusione dell’efficacia probatoria della schede contabili, definite dal Tribunale di Milano incomplete e prive dei requisiti di cui all’art. 2710 cod. civ., non appare contrastata con argomentazioni pertinenti, non essendo in discussione la qualità di terzo rivestita dalla curatela, valorizzata invece dalla ricorrente.
Per di più, la ratio decidendi riposa anche sull’assenza di documenti di riscontro, che non appare adeguatamente confutata nel ricorso.
La prova testimoniale di cui si lamenta l’esclusione, benchè non preclusa in linea di principio nei confronti del fallimento fuori dei casi di formalismo ad probationem (Cass., sez. 1, 9 Aprile 1994 n. 3347), appare in concreto manifestamente inammissibile in considerazione dell’ingentissima eccedenza del credito da provare rispetto agli ordinari limiti di valore di cui agli art. 2721 e 2726 cod. civ., nonchè dell’estrema genericità del capitolo di prova che si compendia in una conferma onnicomprensiva delle risultanze delle schede contabili già ritenute inidonee nel decreto impugnato.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
che prima dell’udienza camerale le parti hanno depositato, rispettivamente, atto di rinunzia al ricorso ed atto di accettazione della rinunzia, con accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011