Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18759 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 10/09/2020), n.18759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7977/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Stella Polare s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1275, depositata il 15 settembre 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 13 giugno 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria Liguria n. 1275 dep. il 15-9-2017 che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia n. 81 del 21.2.2014, che aveva annullato un atto di contestazione di sanzioni dell’Ufficio dogane di (OMISSIS) per impiego soltanto virtuale da parte della contribuente del deposito Iva della società compagnia lavoratori portuali s.r.l., in cui una imbarcazione risultava introdotta solo cartolarmente. La sentenza di appello aveva motivato con riferimento alla non attribuibilità alla contribuente del comportamento sanzionato, dovendosi escludere la sua consapevolezza dell’utilizzo virtuale del deposito, essendo stata emessa regolare fattura dalla compagnia lavoratori portuali per i servizi resi. La ricorrente chiede cassarsi parzialmente la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

1.2- La società intimata non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente la Commissione tributaria regionale ha argomentato dalle sentenze (non definitive) che hanno annullato l’avviso di rettifica per escludere l’applicazione anche delle sanzioni, che sono previste invece da una norma interna compatibile con la legislazione unionale; erra inoltre nell’escludere l’attribuibilità del comportamento al contribuente, che invece non ha ottemperato all’onere di fornire la prova della sua mancanza di colpa;

2.2- Il secondo motivo denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che l’emissione di fattura per servizi da parte della compagnia lavoratori portuali escludesse la colpevolezza dell’importatore, mentre invece quest’ultimo avrebbe dovuto fornire prova delle circostanze che ne escludessero la colpa, in quanto l’esiguo importo della fattura non consente di presumere che si riferisse ai servizi di alaggio e varo di un’imbarcazione.

3.1- Con riferimento al primo motivo di ricorso, rileva la Corte che la censurata affermazione della sentenza impugnata, non è stata esposta chiaramente nella sua premessa. Per altro, il motivo di ricorso appare fondato, dato che, in conformità alle decisioni già adottate sul punto da questa Corte “in tema di depositi fiscali, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50 bis, conv., con modif., nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione applicabile all’importatore che si avvalga del sistema di sospensione del versamento dell’I.v.a. senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l’omesso o ritardato versamento del tributo – non rinvenibili nè nel Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, nè nel Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 -, nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, che è norma di carattere generale, atteso che l’I.v.a. all’importazione è un tributo interno (Cass. Sez. V 11 aprile 2019 n. 10127).

3.2- Il secondo motivo di ricorso è fondato. Infatti in materia di trattamenti fiscali agevolativi, in base ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova, il soggetto che richiede l’applicazione del trattamento agevolativo è gravato dalli onere di fornire prova esauriente delle circostanze di fatto che ne giustificano l’applicazione, consistente, nel caso in esame, nella materiale introduzione dell’imbarcazione nel deposito. Nè detta prova può consistere, come ritenuto dal giudice di appello, solo nella fattura emessa dalla Compagnia lavori portuali per un importo talmente esiguo (Euro 27,11) da risultare incompatibile con l’ipotesi che si riferisca alle operazioni di alaggio e varo di una imbarcazione di 40 tonnellate di stazza.

4.- Il ricorso pertanto deve essere accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per un nuovo giudizio in cui il giudice si atterrà ai principi di cui sopra, e valuterà anche le rimanenti questioni prospettate in sede di merito dalle parti, e non esaminate. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sul regime delle spese processuali ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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