Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18758 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 28/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18758

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19616-2014 proposto da:

C.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LETIZIA BANCHELLI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LETIZIA BANCHELLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella procedura di espropriazione immobiliare intrapresa da B.A. iscritta al R.G.Es. 74/2010 del Tribunale di Firenze, la debitrice esecutata C.L. eccepì l’inefficacia del pignoramento, poichè l’istanza di vendita era stata depositata (in data 4 maggio 2010) oltre il termine stabilito dall’art. 497 c.p.c. di novanta giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento (avvenuta il 20 gennaio 2010).

L’adito Giudice dell’esecuzione dichiarò l’estinzione della procedura, con ordinanza che venne però annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto, ex art. 630 c.p.c., comma 3, dal creditore pignorante.

Con la sentenza n. 254/2014 del 7 febbraio 2014, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello spiegato da C.L., rilevando che il termine per il deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell’atto di pignoramento e che, pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, nel caso effettuata con le modalità previste dall’art. 143 c.p.c..

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione C.L., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso B.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità o nullità del controricorso per difetto di sottoscrizione con firma digitale e per inesistenza o nullità della notifica, eseguita a mezzo PEC ma sprovvista nella relazione di firma digitale.

La contestazione è infondata.

Trova applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte in relazione al ricorso per cassazione, secondo cui “l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale dell’atto, mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore” (in tal senso Cass. Sez. U., 29/07/2003, n. 11632, ribadita da Cass. 22/06/2005, n. 13385; Cass. 24/02/2011, n. 4548; Cass. 18/02/2014, n. 3791).

Nella specie, l’originale del controricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno dal ricorrente, quale difensore di sè medesimo; l’atto da notificare era pertanto costituito da un documento cartaceo (e non già informatico) e la modalità notificatoria prescelta (mediante PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non cagiona incertezza sull’identificazione della parte e del difensore, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.

Ad ogni buon conto, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di una puntuale ed articolata memoria di replica al controricorso: come già affermato dal giudice della nomofilachia, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”).

Versandosi in ipotesi di controricorso costituito da documento originale cartaceo, non è pertinente l’evocazione operata dal ricorrente delle disposizioni della L. n. 53 del 1994 inerenti la mancata redazione secondo le specifiche tecniche del processo telematico e l’assenza di firma digitale sulla dichiarazione di conformità e sulla relazione di notifica.

Invero, trattandosi di atto notificato a mezzo PEC in data 26 agosto 2014, trovano applicazione la L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 6 nella formulazione modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, lett. d), (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), ratione temporis non operando invece l’ulteriore novella apportata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (e dunque non applicandosi D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies nè le specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia in data 8 gennaio 2016).

Sulla scorta dell’individuata disciplina, si appalesa la conformità del controricorso de quo e della sua notificazione al modello normativo: risulta infatti che il difensore ha estratto copia informatica dell’originale cartaceo del controricorso, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, (applicabile attesa la mancata introduzione, all’epoca, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies) ed ha allegato la copia, attestata conforme, al messaggio di posta elettronica certificata.

Al fascicolo sono stati allegati (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso difensore notificante, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9,comma 1-bis) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6,comma 2, (richiamato dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3): detta produzione fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del controricorso con modalità telematica nei confronti del destinatario (per una fattispecie analoga, Cass. 19/12/2016, n. 26102).

2. Con il primo motivo, per “violazione o erronea applicazione degli artt. 100 e 343 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente rileva come la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla eccezione, da lei sollevata, di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da B.A..

La censura – correttamente riconducibile, in quanto lamentante un presunto error in judicando per omessa pronuncia su un’eccezione, nell’ambito della ragione di ricorso prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (senza peraltro che l’erronea intestazione del motivo produca effetti invalidanti: Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124) è infondata.

Come pacificamente risulta ex actis (ed è dedotto dallo stesso ricorrente), l’appello incidentale di B.A. è stato proposto in via condizionata, ciò implicandone il vaglio (anche ai soli fini di una declaratoria di inammissibilità) nella eventualità dell’accoglimento dell’appello principale ex adverso formulato: ben legittimamente, pertanto, la Corte fiorentina, avendo disatteso l’impugnazione principale, non ha proceduto all’esame di quella incidentale.

3. Con il secondo motivo, per “violazione o erronea applicazione dell’art. 555 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si assume che il dies a quo del termine per il deposito dell’istanza di vendita debba essere considerato la data di notifica dell’atto di pignoramento, e non già l’epoca della sua trascrizione nei pubblici registri.

Con il terzo motivo, per “violazione o erronea applicazione dell’art. 143 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si deduce che la sentenza impugnata, nel valutare la tempestività dell’istanza di vendita in relazione alla notifica del pignoramento, abbia tenuto conto dell’epoca di perfezionamento di detta notifica e non già della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, come invece imposto dal principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.

4. I motivi – suscettibili di congiunta disamina per la stretta connessione tra essi – non possono condurre alla richiesta cassazione della sentenza impugnata, di cui tuttavia occorre emendare la motivazione.

E’ corretta l’affermazione del ricorrente che correla alla notifica del pignoramento (e non alla trascrizione, come sostenuto dalla Corte fiorentina) il decorso del termine per il deposito dell’istanza di vendita, la cui inosservanza cagiona cessazione degli effetti del pignoramento ed estinzione dell’esecuzione.

Sull’argomento, assume valenza dirimente la ricostruzione della struttura del pignoramento immobiliare offerta da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 20/04/2015, n. 7998, già ribadita da Cass. 11/03/2016, n. 4751), cui si intende dare continuità.

All’esito di un’approfondita analisi delle opinioni dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema, il citato arresto, in prospettiva dichiaratamente nomofilattica (con argomentato dissenso da precedenti difformi), ha chiarito che il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell’esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perchè il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.

Muovendo da queste premesse, con peculiare riferimento alla questione qui controversa, Cass. n. 7998 del 2015 ha precisato che il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 c.p.c. (che è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento) ed alla considerazione che la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l’art. 555 c.p.c. alcun termine per compiere detta formalità (in maniera conforme, sullo specifico tema, si erano espresse, in passato, Cass. 16/09/1997, n. 9231 e Cass. 27/03/1965, n. 525).

5. Merita invece conferma la seconda, autonoma ratio decidendi che sostiene la motivazione della gravata sentenza, attinta con il terzo motivo di ricorso sopra brevemente sintetizzato.

Ad avviso di questa Corte, la locuzione “compimento” con cui l’art. 497 c.p.c. segna l’exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacchè in quel momento si producono (si “compiono”, appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

Nè in direzione contraria può opinarsi sulla base del principio, invocato dal ricorrente, della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.

Come già puntualizzato dal giudice della nomofilachia, la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (principio affermato in relazione al decorso del termine per la costituzione dell’appellante o per il deposito del ricorso per cassazione: Cass. 11/05/2007, n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n. 1662).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha computato il termine per il deposito dell’istanza di vendita non dalla data di consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall’art. 143 c.p.c., comma 1: in relazione a tale epoca (10 febbraio 2010) l’istanza di vendita (del 4 maggio 2010) era di certo tempestiva.

6. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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