Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18758 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9978-2010 proposto da:
B.R. (OMISSIS) in proprio nonchè quale socio
accomandatario e legale rappresentante della Nomeco s.a.s. di Roberto
Botta & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI
47,
presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VAGAGGINI ROBERTO, giusta delega a
margine della seconda pagina del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DI NOMECO SAS DI ROBERTO BOTTA & C. E DI
B.R.;
CEV LACUCINARTE SNC DI CAON E VACCARO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 545/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
11.2.2010, depositata il 26/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
Con sentenza emessa il 26 febbraio 2010 la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da B.R., in proprio e quale rappresentante della NOMECO s.a.s. di ROBERTO BOTTA & C., avverso la sentenza 26 ottobre 2009 del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso della C.E.V. LACUCINARTE s.n.c. di CAON e VACCARO. Motivava che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, la società aveva superato nel biennio 2006-2007 il limite dell’attivo previsto dalla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi relative: senza che si potesse attribuire valore probatorio, in senso esimente, alle rettifiche di valore, riprodotte solo in documenti contabili di carattere strumentale, quali il registro dei beni ammortizzabili e il cosiddetto “bilancino”, e non pure nei bilanci ufficiali della società, nè in istanze formali di correzione delle predette dichiarazioni dei redditi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il B., nella sua duplice qualità, deducendo la carenza di motivazione e la violazione di legge sostanziale e processuale.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, manifestamente infondato.
Con il primo motivo si sostiene di nuovo la tesi dell’errore materiale nella redazione delle due dichiarazioni dei redditi, respinta dalla corte territoriale con argomentazioni di tipo presuntivo, immuni da vizi logici: omessa produzione dei bilanci ed inesistenza di istanze di rettifica delle dichiarazioni dei redditi asseritamente viziate da errore (oltre alla valutazione dei beni in leasing).
Sul punto, le allegazioni difensive, a prescindere dal problema della verosimiglianza del medesimo errore materiale reiterato in due occasioni, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori, avente natura di merito che non può trovare ingresso di questa sede.
Inammissibile appare, infine, la doglianza circa l’error in procedendo nell’omessa acquisizione del fascicolo fallimentare, di contenuto generico ed esplorativo, tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova di non eccedere i limiti del piccolo imprenditore previsti nell’art. 1, L. Fall..
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che ha depositato, nei termini, una memoria di replica;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano, non ravvisando nella memoria di replica argomenti nuovi, idonei a giustificare una diversa decisione;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011