Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18758 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 10/09/2020), n.18758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15619/2015 R.G. proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dalli Avv. Giovanni Del Vechio

elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Giampaolo De

Simone in Roma via Ubaldo Comandini n. 29/A giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 11304/29/2014, depositata il 16 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 13 giugno 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1- I.A. ricorre per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11304/29/14 depositata il 16.12.2014 che ha rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva rigettato il suo ricorso avverso una richiesta di rimborso di un credito Iva per Euro 8.483,00 presentata il 26.10.2011. La sentenza impugnata rileva che il presunto credito era relativo all’anno di imposta 2003, per il quale non era stata presentata la dichiarazione (presupposto sia per la detrazione che per il rimborso) ed inoltre che la istanza di rimborso era tardiva perchè proposta dopo la scadenza del termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 comma 2. Il ricorrente chiede cassarsi la sentenza impugnata, vinte le spese.

1.2- L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso, e rifondersi le spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il termine di decadenza, nel caso specifico, decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 378/34/11 che ha dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per revocazione proposto nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2004;

2.2- Con il secondo motivo sì denunzia violazione del L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè in applicazione del principio di leale collaborazione l’ufficio avrebbe dovuto riconoscere il credito sulla base della idonea documentazione probatoria prodotta;

2.3- Il terzo motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè per il disconoscimento di un credito Iva sarebbe indispensabile una procedura di accertamento.

3.1- E’ pacifico in causa che il contribuente nella dichiarazione presentata per l’anno 2004 indicò in compensazione un credito Iva relativo all’anno precedente, in cui però non aveva presentato alcuna dichiarazione.

3.2- Pertanto in sede di liquidazione automatizzata il credito indicato fu escluso, con conseguente emissione di cartella di pagamento. Il ricorso presentato da I. avverso detta cartella fu rigettato con sentenza ormai definitiva, per cui il predetto presentò in data 26 ottobre 2011 la richiesta di rimborso da cui ha avuto origine il presente giudizio.

4.- Tanto premesso, passando all’esame congiunto dei motivi qui proposti, la Corte ritiene il ricorso infondato.

4.1- Il ricorrente infatti presenta sotto forma di ricorso per cassazione i medesimi argomenti già da lui prospettati alla Commissione tributaria regionale in sede di appello e da questa motivatamente respinti. Si tratta, in altre parole di mera reiterazione e non di valutazione critica della decisione sfavorevole.

4.2- In particolare, non può che ritenersi tardiva, per scadenza del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in accordo con il giudice di appello, l’istanza di rimborso presentata dal contribuente nell’anno 2011 per un credito che si assume maturato nell’anno 2003, nè rileva la circostanza che sia stato separatamente avviato, con esito sfavorevole, altro contenzioso in ordine alla cartella di pagamento. Non opera il termine ordinario della prescrizione, perchè il credito non è stato esposto nella dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2003. Nè rileva il richiamo al principio di leale collaborazione, da cui non può derivare la pretesa che l’Amministrazione Finanziaria operi in violazione di precise norme di legge. E’ fuorviante, infine, il richiamo alla necessità di emissione di avviso di accertamento, perchè l’oggetto del contendere è costituito dal disconoscimento di una somma chiesta a rimborso dal contribuente, questione ben diversa dall’accertamento di una imposta ulteriore rispetto a quella dichiarata.

5.- Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con le pronunzie che ne conseguono in tema di spese processuali e di contributo unificato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’esistenza dei presupposti processuali, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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