Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18757 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18757

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11976-2015 proposto da:

ERGO ASSICURAZIONI SPA, già BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato AMALIA MARIA BLOISE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.E., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI LIMINA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, N.A.,

P.A., PR.AL., PUBBLICO MINISTERO CA CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1548/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TULLIA TORRESI per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNI LIMINA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 14 ottobre 2014, in riforma della decisione pronunziata dal Tribunale di Rossano, ha accolto la querela di falso proposta da U.E., dichiarando la falsità della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Trezzano sul Naviglio in data (OMISSIS) e del rilevamento tecnico descrittivo steso dai medesimi Carabinieri in data 30 luglio 2001, nella parte in cui indicano l’ U. come conducente del veicolo Fiat Punto targato (OMISSIS) al momento di un sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza la Ergo Assicurazioni s.p.a. (già Bayerische Assicurazioni s.p.a.) propone ricorso articolato in tre motivi. L’ U. resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 221 c.pl.c. e ss. e dell’art. 2700 c.c. In particolare, la ricorrente prospetta che l’oggetto della querela di falso su cui si è pronunciata la corte d’appello è costituito da documenti privi dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell’art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/04/1999, Rv. 525078).

Nella specie, nè la relazione di servizio redatta dai Carabinieri in data (OMISSIS), nè il successivo rilevamento tecnico descrittivo del 30 luglio 2001 hanno natura di atto pubblico. Entrambi gli atti, infatti, non sono espressione di una funzione pubblica certificativa e, dunque, costituiscono semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova. In particolare, tali atti fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all’attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni; queste circostanze fattuali, difatti, non costituiscono – come s’è già detto – oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell’ordine (diversamente da come accade per i verbali di constatazione della violazione delle norme del codice della strada).

Consegue l’originaria non proponibilità della querela di falso relativa all’individuazione della persona del guidatore del veicolo al momento del sinistro.

Sul punto dell’improponibilità della querela non si formato a differenza di quanto sostenuto dal controricorrente – alcun giudicato interno.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio e i documenti impugnati restano acquisiti al materiale probatorio del giudizio principale, dove potranno essere liberamente apprezzati dal giudice.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, si provvede alla liquidazione delle spese anche dei precedenti gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e liquida le spese di tutti i giudizi in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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