Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18757 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7676-2010 proposto da:

EQUITALIA SESTRI SPA (OMISSIS) – Agente della Riscossione per le

province di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona,

Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola ed appartenente al gruppo

Equitalia spa in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAVINO ERSILIO, CALISI

GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FONDERNOVA SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 714/09 del TRIBUNALE di VERBANIA del 14.1.2010,

depositato il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Con ricorso depositato ex art. 98, L. Fall. l’Equitalia Sestri s.p.a., quale agente della riscossione dei tributi per le province di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Fondernova s.r.l. pendente dinanzi al Tribunale di Verbania, per ottenere l’ammissione al rango privilegiato – anzichè chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di Euro 354.289,69 vantato a titolo di I.r.a.p..

Nella contumacia della curatela, il Tribunale di Verbania con decreto 2 febbraio 2010 rigettava l’opposizione, motivando che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e quindi insuscettibili di analogia, e che l’art. 2752 cod. civ., nel testo anteriore alla sua novellazione con D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), non menzionava l’Irap tra te imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.

Avverso il provvedimento l’Equitalia Sestri s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato il 12 marzo 2010 con unico motivo.

Il fallimento Fondernova s.r.l. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti, il ricorso appare prima facie manifestamente fondato (art. 375 c.p.c., n. 5).

Come già statuito da questa Corte, il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con emendamenti dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto ai detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell’I.l.o.r. e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass, sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861).

– che la relazione è stata comunicata a Pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione della novità ed incertezza della fattispecie all’epoca dell’insorgere della controversia.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, ammette il credito al privilegio di cui all’art. 2752 cod. civ.;

– dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 Maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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