Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18757 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18757 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10608-2017 proposto da:
3B DEI F.LLI BUSCAINO S.N.C. P.I.00322120817, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE LA
FRANCESCA;

– ricorrente contro
GENERALI ITALIA S.P.A. C.F.00409920584, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.28, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/07/2018

dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e
difende;

– controri corrente contro
COLOR S.A.),

– intimata avverso la sentenza n. 3014/2016 del TRIBUNALE di TREVISO,
depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La 3B dei F.11i Buscaino s.n.c. propone un motivo di ricorso
per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.
3014 del 15.12.2016, notificata il 3.2.2017, regolarmente depositata
in copia notificata, con la quale è stata dichiarata improcedibile
l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente nei
confronti di Beta Color s.r.l. in liquidazione e di Generali Italia
s.p.a.
Generali Italia resiste con controricorso.
Questa la vicenda, per quanto qui interessa:
– l’attuale ricorrente procedeva ad un pignoramento presso
terzi, nei confronti del proprio debitore Beta Color s.r.l. in

Ric. 2017 n. 10608 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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BETA COLOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già BETA

liquidazione, e del terzo pignorato Generali Italia s.p.a. La
dichiarazione del terzo veniva ritenuta negativa. Il giudizio di
opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione veniva dichiarato improcedibile, in accoglimento

ruolo, assumendo che la stessa società attrice avesse indicato
nell’atto di opposizione l’udienza del 7.7.2016, e poi avesse
notificato l’atto il 19 maggio 2016, e quindi che si fosse avvalsa
della riduzione dei termini di comparizione, per cui aveva l’onere
di iscrivere a ruolo la causa in un termine dimezzato, mentre la
causa era stata iscritta a ruolo il decimo giorno dopo la notifica.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato,
sulla base della ritenuta inapplicabilità dell’art. 163 bis c.p.c. ad
ipotesi in cui la riduzione del termine a comparire è imposta dalla
legge ed in particolare dall’art. 618 c.p.c., in mancanza di espresso
richiamo.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di rimettere
la trattazione della questione se la necessità, a pena di
improcedibilità, di iscrivere la causa a ruolo nel termine dimezzato
prescinda dall’aver fatto la parte stessa richiesta di riduzione dei
termini a comparire o se , nel caso previsto dall’art. 618 c.p.c., ove
è la legge stessa a precisare che i termini a comparire sono
dimezzati, l’art. 163 bis c.p.c. non si applichi, alla pubblica
udienza della Terza Sezione.

Ric. 2017 n. 10608 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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delle richieste della convenuta, per tardività della iscrizione a

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11

Dep«ositata in rmleelleria

CL,

Ric. 2017 n. 10608 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-4-

aprile 2018

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