Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18757 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 10/09/2020), n.18757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11177/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Lamcar Iperauto s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 189/10/2012, depositata il 9 marzo 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 13 giugno 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1-L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo Sez. staccata di Pescara n. 189/10/12 dep. il 9.3.2012 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 56/3/2009, che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Lamcar Iperauto relativo a maggiori imposte (Irpeg, Irap e Iva) per l’anno 2004, perchè partecipe ad una c.d. “frode carosello”. La sentenza della Commissione tributaria regionale evidenzia l’insufficienza della prova fornita dall’accertamento (che si fonda su di un PVC della Guardia di Finanza) limitata alla natura non operativa della società interposta Emme Supercar, ed ai rapporti commerciali intercorsi fra quest’ultima e la contribuente – acquirente di autoveicoli.

1.2- La Lamcar Iperauto s.r.l., intimata, non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, e art. 2697 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 52, comma 1); sarebbe errata la sentenza per avere ritenuto che l’assenza di una effettiva organizzazione aziendale non è di per sè sufficiente a dimostrare che vi sia stato un accordo fraudolento volto all’evasione dell’Iva.

2.2 Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1971, n. 633, art. 19, in relazione all’art. 1321 ss., e art. 2697 c.c. ss., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 62, comma 1). La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la buona fede della contribuente “in assenza di ulteriori elementi probatori” che evidentemente ritiene avrebbero dovuto essere forniti dall’Ufficio, mentre invece la falsità delle fatture escluderebbe qualsiasi rilevanza dello stato soggettivo dell’acquirente.

3.- Le c.d. “frodi carosello” sono caratterizzate da un rapporto trilatero, in cui un soggetto economico fittiziamente interposto importa merce (in genere veicoli usati) da un venditore residente in un Paese comunitario in esenzione dall’Iva, e la rivende ad un terzo, apparentemente con aggravio dell’Iva, che però non versa, mentre il terzo la contabilizza in detrazione, in violazione del principio della neutralità dell’imposta.

4.- Questa Corte si è occupata ripetutamente degli aspetti tributari del fenomeno e dei criteri di ripartizione dell’onere della prova fra l’Amministrazione Finanziaria ed il contribuente formulando i principi di diritto che seguono, cui occorre dare continuità: 1) “in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”; 2) “la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” 3) “incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. V 20 aprile 2018 n. 9851).

4.1- La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, omettendo di accertare se il contribuente, in relazione alla sua qualità professionale ed alle concrete modalità dell’operazione commerciale effettuata, avrebbe potuto sapere che questa si inseriva in una complessiva condotta mirata all’evasione della imposta.

5.- Il ricorso pertanto deve essere accolto, con rinvio al giudice di appello, che riesaminerà il merito attenendosi ai principi sopra indicati, decidendo anche sul regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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