Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18756 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16283-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BIANCHI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., MA.MA.MA., T.A., B.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6513/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo l’inammissibilità del ricorso interposto avverso la

sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di ROMA e depositata in

data 3 dicembre 2013, quanto alla censura relativa alla violazione

di legge, proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),

per difetto del requisito di autosufficienza, e quanto alla censura

proposta come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per

come formulata dal ricorrente, trattandosi di ricorso interposto

avverso sentenza depositata successivamente al settembre 2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sig.ra C.R. convenne dinanzi al Tribunale di Latina la società Bar La Fenice s.a.s. di A.T. & Co., Ma.Ma.Ma., M.F., T.A. e B.U., deducendo di aver stipulato con la società un contratto di affitto di azienda, con la previsione del diritto di prelazione, in caso di cessione, in favore di essa affittuaria; che i soci della società La Fenice, T. e B., avevano ceduto l’intero pacchetto delle quote societarie a Ma. e M., aggirando il diritto di prelazione; chiese pertanto che il Tribunale, previa declaratoria di simulazione del contratto di cessione delle quote societarie, le riconoscesse il diritto di retratto ed il risarcimento del danno.

Costituitosi il contraddittorio con Ma., M. e la società La Fenice, rimasti contumaci T. e B., il Tribunale di Latina condannò i convenuti in solido, tranne la società, a pagare alla C., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 51.782,15.

Ma. e M. hanno proposto allora appello lamentando, per quanto qui ancora rileva, che il Tribunale avesse travisato le loro dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nel quale, pur dando atto di conoscere l’esistenza del contratto di affitto di azienda, avrebbero negato di essere a conoscenza del diritto di prelazione.

La Corte d’Appello ha accolto questo motivo dichiarando, in parziale riforma della sentenza impugnata, che non si era giunti alla prova dell’intentum fraudis di M. e Ma. perchè ignari dell’esistenza del diritto di prelazione convenzionale in favore della C. e comunque ignari dell’avvenuta denuntiatio.

Avverso la sentenza la C. ha notificato ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, quanto alla censura relativa alla violazione di legge, per difetto del requisito dell’autosufficienza, e, quanto alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per formulazione non conforme a quella vigente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità del terzo per cooperazione nell’inadempimento, violazione o falsa applicazione dei princìpi sulla responsabilità aquiliana, ex artt. 2043 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente la Corte d’Appello escluso, nel caso in esame, la concorrente responsabilità dei sigg.ri Ma. e M. nell’aggirare il diritto di prelazione della C..

Il motivo di ricorso si concentra sulla parte della sentenza di appello che ha escluso la responsabilità solidale dei sigg.ri Ma. e M. perchè non conoscevano l’esistenza del diritto di prelazione; e perchè, ove pure lo avessero conosciuto, non avrebbero potuto rispondere ex art. 2043 c.c. per difetto dell’elemento soggettivo del dolo. Il capo impugnato della sentenza è il seguente: “In primo luogo si può osservare che la conoscenza dell’esistenza di un contratto non implica necessariamente anche la conoscenza di ogni singola clausola dello stesso. Non è perciò condivisibile quanto afferma il primo Giudice laddove ritiene provata la consapevolezza degli appellanti di agire fraudolentemente in danno della C. solo per avere conoscenza dell’esistenza del contratto di affitto di azienda. Vale poi osservare che gli appellanti non avrebbero realizzato la fattispecie dell’art. 2043 c.c. anche se avessero saputo dell’esistenza dello specifico factum prelationis. La semplice conoscenza del diritto di prelazione in favore dell’affittuario non può essere fonte di responsabilità extracontrattuale; occorre almeno che il terzo sappia anche che l’alienante abbia ritualmente comunicato all’affittuario la volontà di vendere e che l’affittuario abbia manifestato la volontà di acquistare. Solo in questo caso il terzo è consapevole di pregiudicare il diritto dell’affittuario pretermesso.”

In sostanza la ricorrente assume che la sentenza sarebbe censurabile sia nella parte in cui ha escluso che la conoscenza del contratto implicasse necessariamente la conoscenza della clausola di prelazione sia nella parte in cui ha richiesto non solo la conoscenza del contratto in capo ai cessionari ma anche l’effettivo esercizio della denuntiatio da parte dei locatori.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione, da parte di questa Corte, sulla conoscenza della clausola di prelazione convenzionale da parte del terzo, e quindi sull’accertamento della sua colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c., elemento costitutivo della dedotta responsabilità extracontrattuale, qualificata in tal senso la domanda da parte del giudice del merito. Questa valutazione è rimessa per l’appunto al giudice del merito e non è possibile riproporre a questa Corte un proprio autonomo apprezzamento dell’elemento soggettivo della fattispecie.

Per quel che riguarda la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 di omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, per avere escluso la concorrente responsabilità dei signori Ma. e M., essa è pure inammissibile in quanto formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 abrogato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che, come è noto, ha ridotto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale, consentendo soltanto il sindacato sull’omessa motivazione o motivazione apparente o motivazione inficiata da un gravissimo vizio logico.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle riferite ipotesi, in quanto la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente in riferimento all’esclusione della responsabilità dei terzi Ma. e M., non ritenendo di poter ritenere provata la consapevolezza dei medesimi di agire fraudolentemente in danno della C. solo per avere conoscenza dell’esistenza del contratto di affitto di azienda.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine a spese del giudizio di Cassazione, accessori e raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA