Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18756 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIUALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25891-2011 proposto da:

C.A.U., (OMISSIS), CE.AL. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI 81, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FORNARO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO BERTOLI;

– ricorrenti –

contro

B.C., B.F., BO.CA., elettivamente

domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

LOVISETTO;

– controricorrenti –

e contro

B.M.A., B.M.F., B.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato FORNARO Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Federica MANZI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANZI difensore dei resistenti che ha chiesto

l’improcedibilità, l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.G. e Bo.Ca., proprietari di appartamento posto al terzo piano dello stabile condominiale di via (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di quella stessa Città C.A.U. e Ca.Al., a loro volta proprietari di appartamento posto sullo stesso piano ed attiguo al loro.

Parti attrici, lamentando un impossessamento di parte comune di immobile ad opera dei convenuti, chiedevano l’accertamento della proprietà condominiale del cavedio posto fra i due appartamenti con condanna dei convenuti alla rimessione in pristino del medesimo.

Resistevano all’avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, i convenuti, i quali deducevano intervenuto acquisto con rogito del 1968 del detto cavedio e domandavano in via riconvenzionale l’accertamento che la proprietà del cavedio stesso era stata in ogni caso acquistata per intervenuta usucapione.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 487/2004 rigettava le domande proposte dagli attori, nonchè quella svolta in via riconvenzionale dai convenuti, regolando le spese di lite secondo soccombenza.

Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza interponevano appello principale gli originari attori, nonchè – in via incidentale – le parti in origine convenute in giudizio.

Con sentenza n. 888/2011 l’adita Corte di Appello di Venezia disponeva la separazione della causa avente ad oggetto l’impugnazione principale ed incidentalè relativa alla domanda di accertamento della proprietà del cavedio e quella relativa alla domanda svolta dagli attori di ripristino del cavedio.

Ciò statuito la medesima adita Corte territoriale dichiarava, in ordine alla prima causa, la nullità sul punto della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini litisconsorti necessari, rimettendo la causa ai sensi dell’art. 354 c.p.c. al Tribunale di Padova.

Il tutto con condanna degli appellati alla refusione delle spese in favore degli appellanti.

Quanto all’anzidetta individuata seconda causa, la Corte distrettuale accoglieva l’appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma dell’appellata sentenza di primo grado, ordinava agli appellati di ripristinare il cavedio ad uso esclusivo di illuminazione e areazione degli appartamenti con le necessarie individuate opere (ivi inclusa la rimozione di accessori ad uso lavanderia con lavatrice e vasca di bucato), rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti nei confronti degli appellati, condannando quest’ultimi alla refusione dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, previa compensazione per un terzo delle medesime spese.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono il C. e la Ca. con atto affidati a quattro ordini di motivi.

Resistono con controricorso Bo.Ca. e B.M.F. e C., quest’ultimi quali eredi del defunto originario attore.

Non hanno attività difensiva le rimanenti parti intimate a titolo di eredi ovvero B.M.A. e M.L..

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quelle controricorenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 102 e 354 c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente addebitato le spese, in ordine alla causa per la quale veniva statuita la nullità della sentenza di primo grado, a carico dei convenuti.

In estrema sintesi gli odierni ricorrenti, già a suo tempo convenuti in giudizio, prospettano il vizio di legge della gravata decisione in punto di regolamentazione delle spese: tanto in quanto, data la natura della sentenza, essi non potevano ritenersi soccombenti e, come tali, condannati alle spese.

La prospettazione delle parti ricorrenti non può essere ritenuta fondata.

La statuita decisione in punto di regolamentazione di spese non può, come rilevato anche dal P.G. in sede di illustrazioni nella pubblica udienza delle proprie conclusioni, ritenersi illegittima. La controversia ha visto la necessità della chiamata in causa di altre parti (ovvero dei rimanenti condomini) per conseguenza della domanda riconvenzionale dei convenuti che invocavano l’accertamento della di loro esclusiva proprietà del cavedio per cui è causa.

Pertanto la decisione, ancorchè nulla (per difetto di integrazione del contraddittorio) della causa relativa all’accertamento della proprietà derivava dalla pretesa svolta dai convenuti in riconvenzionale (e comunque disattesa dalla stessa decisione) di acquisto per usucapione del cavedio.

Appare, pertanto, legittima ed immune dal denunciato vizio la gravata sentenza in punto di regolamentazione delle spese.

Il motivo va, pertanto, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione degli artt. 187, 277, 103, 104, 279 e 354 c.p.c. in relazione al punto della sentenza gravata che disponeva la separazione delle cause.

Parti ricorrenti adducono, a tal proposito, una “mancata considerazione della questione pregiudiziale di merito relativa all’accertamento della condominialità” con conseguente asserita necessità di una preliminare integrazione del contraddittorio ed impossibilità di decisione in ordine alle ulteriori questioni sollevate in causa dagli attori.

Il motivo è infondato.

La necessità della integrazione del contraddittorio e del preventivo esame della questione pregiudiziale non si rendevano necessarie nella concreta fattispecie in esame in quanto gli attori agivano in qualità di comproprietari della cosa comune senza la pretesa di esclusione degli altri comproprietari dalla cosa (viceversa coltivata dai resistenti che deducevano la di loro proprietà esclusiva del cavedio per cui è causa).

Il motivo deve, dunque, essere rigettato.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza in quanto “il giudice di seconde cure (avrebbe)… pronunciato ultra petita” in virtù del fatto che, nell’atto di citazione del 2.4.1992, “mai in realtà era stata formulata dagli attori ed appellanti la domanda” relativa alla eliminazione dette immissioni.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto in quanto tende ad una (ri)definizione delle domande svolte dagli originari attori non perseguibile in questa sede poichè “spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti” (Cass. civ., Sent. 15 aprile 2010, n. 9052) e tale compito risulta opportunamente svolto dalla Corte di merito.

In secondo luogo deve rammentarsi come il richiesto accertamento del “ripristino del cavedio ad uso esclusivo di illuminazione e (per l’appunto di) aereazione” ben poteva essere valutato, al fine della detta aereazione, anche come istanza di eliminazione delle dette immissioni.

Il motivo, in quanto inammissibile, non può dunque essere accolto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria in ordine al presunto danno da immissioni sofferto dagli appellanti Parti ricorrenti deducono e contestano, in sostanza, che il “Giudice di secondo grado ha giudicato sussistenti le asserite immissioni di fumo e di odori provenienti dal cavedio ai danni della proprietà degli appellanti sulla solo base delle considerazioni svolte dal CTU in primo grado”.

Deve, al riguardo, evidenziarsi – in breve – come dalla stessa prospettazione del motivo emerge indubbia l’impropria istanza di riesame (in questa sede non ammissibile) di una valutazione, in fatto, congruamente svolta dalla Corte di merito, per di più sulla scorta di risultanze peritali già acquisite nel corso del giudizio. Discende da tale profilo la palese inammissibilità del motivo in esame in quanto finalizzato ad una revisione del ragionamento decisorio del Giudice del merito (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608; Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna li ricorrenti al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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