Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18756 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/06/2008; n. 1017/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 29/5/2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Si e’ costituito , ma non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.998,00, per un periodo di anni 8 e mesi 1, cui va detratto un triennio di ragionevole durata;

procedimento presupposto: aprile 2000 – pendente alla data del provvedimento impugnato, maggio 2008).

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 4.300,00, per un ritardo di 5 anni e 1 mesi, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.300,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generati ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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