Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18756 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18756 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5103-2017 proposto da:
COMUNE DI CORTENO GOLGI C.F.00855280178, in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE
ARTI n.7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
GATTAMELATA, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIERPAOLO CAMADINI;

– ricorrente contro
MORASCHINI ALESSANDRO, e GIANCARLO
MORASCHINI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MARCELLO PRESTINARI n.13, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 13/07/2018

PAOLA RAMADORI, rappresentati e difesi dall’avvocato
FRANCESCO PIROMALLI;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 57/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Comune di Corteno Golgi propone un motivo di ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.
57 del 2016, depositata il 19 gennaio 2016, non notificata, nei
confronti di Alessandro e Giancarlo Moraschini, che resistono
con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. eiv., su

propona del relatore, mina base di ufià nel
manifesta fondatezza in cui si richiamava Cass. 11. 21788 del 2015,
secondo la quale “In tema di danni da cose in custodia, poiché la
responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e
materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario
dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati
a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui
conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo
conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori
e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua
disponibilità. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la
Ric. 2017 n. 05103 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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BRESCIA, depositata il 19/01/2016;

responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d’acqua
a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico,
sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri)”.

Questa la vicenda, per quanto qui interessa :
-il Comune di Corteno Golgi agiva per il risarcimento del

acque di un torrente all’interno del territorio comunale,
provenienti dall’impianto termico di un albergo, nei confronti
della proprietaria dell’albergo, Gam s.r.1. 1e della conduttrice Euro
Blues Stars 2000 s.r.1.; veniva evocata in giudizio la società di
assicurazioni Royal and Sunalliance Assicurazioni s.p.a., la quale a
sua volta previa autorizzazione chiamava in causa i signori
Moreschini, proprietari dell’immobile ove si svolgeva l’attività
alberghiera. Il fatto si era verificato allorché, in conseguenza di un
guasto alla caldaia sita al piano interrato dell’albergo era
fuoriuscito del combustibile che, grazie alla presenza di uno
scarico sito a filo del pavimento di tale locale e direttamente
collegato alla fognatura comunale, si era immesso nella conduttura
andando così a confluire nel depuratore comunale;
– in primo grado, il tribunale dichiarava inammissibile la
domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni e rigettava
la domanda nei confronti della società titolare dell’attività
alberghiera e dei Moraschini, proprietari dell’immobile,
condannando al risarcimento solo la società locatrice;
– la corte d’appello confermava la decisione di primo grado,
rigettando sia l’appello principale della società locatrice sia
l’appello incidentale del Comune, volto ad ottenere la condanna
Ric. 2017 n. 05103 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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danno ambientale derivante dallo sversamento di idrocarburi nelle

solidale dei Moraschini ed una più congrua liquidazione del
danno. In particolare, quanto alla società locatrice, rilevava che la
stessa non risultava aver formulato espressamente l’azione di
regresso nei confronti dei proprietari dell’immobile, dei quali

onerata per poter ripartire con altri la propria accertata
responsabilità, non aveva fornito la prova che lo sversamento del
carburante, che si era accertato provenisse da un foro nel
pavimento del locale caldaia, dal quale partiva un tubo posto a filo
del pavimento che sversava il liquido direttamente nel condotto
adducente al pozzetto esterno e, per questo, alla fognatura
comunale, fosse concausato da un vizio strutturale dell’immobile
attribuibile al soggetto titolare del diritto di proprietà, ovvero che
quel foro fosse preesistente alla locazione e fosse stato aperto dagli
stessi proprietari.
In relazione all’appello incidentale del Comune, volto ad
ottenere la condanna solidale dei proprietari dell’immobile, la
corte territoriale rigettava la domanda facendo semplicemente
riferimento al passo della motivazione su riportato, relativo alla
posizione del locatore.
I Moraschini rimanevano contumaci in primo grado e in
appello, mentre si sono costituiti con controricorso nel presente
giudizio di legittimità.
Il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere la trattazione della causa
alla pubblica udienza della terza Sezione.
P.Q.M.

Ric. 2017 n. 05103 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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allegava la corresponsabilità, e che comunque essa, che ne era

Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza
Sezione civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione
aprile 2018

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