Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18756 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 12/07/2019), n.18756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6249-2019 proposto da:

D.H.K.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 23494/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che visti gli

artt. 42 e ss. c.p.c. chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale in relazione ad un ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il trasferimento del cittadino straniero D.H.K.O. in Svezia. Il ricorrente al momento della presentazione del ricorso si trovava ospite presso il centro di accoglienza ubicato presso un centro di accoglienza (CAS) di Trieste.

Da tale elemento di fatto il Tribunale ha fatto conseguire la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, sezione specializzata per l’immigrazione, ritenendo applicabile il criterio di radicamento territoriale della competenza stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, secondo il quale:

“Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”.

Secondo questa disposizione quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata nella circoscrizione nella quale ha sede la struttura o il centro.

Il ricorrente contesta la decisione ritenendo che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato dal Tribunale non si applichi al ricorso in oggetto ma solo a quelli relativi alle domande di protezione internazionale in quanto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio del diritto è affidato alle Commissioni Territoriali, in numero di 20 (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2), diffuse sul territorio. Solo in relazione a questa distribuzione geografica può trovare applicazione la norma processuale secondo la quale quando il cittadino straniero sia ospitato presso una struttura od un centro di accoglienza, la competenza territoriale sia quella della circoscrizione della Commissione territoriale ove il centro o la struttura sono ubicati.

Nel ricorso in questione la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato è unica ed ha sede a Roma. Solo con il D.L. n. 113 del 2018, ratione temporis non applicabile, il legislatore ha previsto un’articolazione territoriale delle cd. “Unità Dublino”.

Il procuratore generale nelle conclusioni rassegnate ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l’iter argomentativo seguito nel provvedimento del Tribunale di Roma.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e la competenza territoriale sia da radicare presso il Tribunale di Roma, per le ragioni che seguono:

le sezioni specializzate hanno competenza sui ricorsi in questione D.L. n. 13 del 2017, ex art. 3, comma 1, lett. e bis). Il Tribunale decide in composizione collegiale. La norma prevede nella formulazione attuale, dovuta all’interpolazione del D.L. n. 113 del 2018, (ma la competenza delle sezioni specializzate è stata introdotta dal D.L. n. 13 del 2017), la competenza inderogabile per materia delle sezioni specializzate per l’immigrazione “per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Reg. (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013” (D.L. n. 13 del 2017, art. 3 comma 1, e bis).

Il criterio determinativo della competenza territoriale deve, invece, essere desunto dall’interpretazione congiunta del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, nonchè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e 3 bis.

Il D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, stabilisce, in via generale che le controversie di cui all’art. 3 (tra le quali, come già esaminato, anche quelle relative ai provvedimenti emessi dall’Unità Dublino) sono di competenza delle sezioni specializzate nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, comma 3, nella versione ratione temporis applicabile stabilisce che:

L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del Reg. (UE) n. 604//2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

Nel successivo comma 3 bis si precisa che:

“contro le decisioni di trasferimento adottate dall’autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea e si applicano gli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dai commi seguenti”.

L’esame coordinato delle tre disposizioni determina in modo chiaro il radicamento della competenza territoriale nella sezione specializzata per l’immigrazione territorialmente situata nella circoscrizione ove è ubicata l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero l’Unità Dublino, ratione temporis operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

La situazione non muta, peraltro, con la successiva previsione dell’articolazione territoriale delle autorità amministrative preposte all’adozione dei provvedimenti in oggetto. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, nella formulazione attuale prevede che all’Unità Dublino operante presso il Dipartimento delle Libertà civili e dell’Immigrazione si aggiungano “le articolazioni territoriali operanti presso le Prefetture individuate con decreto del Ministro dell’Interno in misura non superiore a tre”. Ne consegue che anche nel nuovo regime normativo non è prevista una diffusione territoriale delle autorità preposte comparabile con quella delle Commissioni territoriali, così da giustificare l’adozione del criterio correttivo di prossimità contenuto nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, erroneamente applicato dal Tribunale di Roma.

Nel caso di specie, non può operare alcun collegamento territoriale tra la struttura di accoglienza e l’autorità che ha emesso il provvedimento perchè tale autorità ha un’unica sede ed anche per il futuro il legislatore ha escluso un’articolazione distribuita territorialmente secondo il modello delle Commissioni territoriali, ma soltanto una ripartizione delle competenze in tre prefetture.

In conclusione, il criterio utilizzato dal Tribunale, stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, non è applicabile se non alle controversie relative alla protezione internazionale nelle quali è prevista ex lege una ripartizione per circoscrizioni delle Commissioni territoriale che consente di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura od il centro di accoglienza dove si trova il cittadino straniero e l’autorità amministrativa ratione materie destinata all’esame delle domande.

Per i provvedimenti adottati dalla (ed in futuro da una delle tre) Unità Dublino non può, pertanto che trovare esclusiva applicazione il criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ed affermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma cui rimette la causa anche perle spese processuale del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma cui rimette la causa anche in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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