Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18755 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6040-2015 proposto da:

COMP SRL, in persona del legale rappresentante sig. O.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., A.M.F., A.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO DEL TORRE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 254/2014 della CORTE D’APPELLO di

TRIESTE, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 23 settembre 2014, per quello che qui ancora interessa, in riforma della sentenza dì primo grado, ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato l’8 ottobre 1997 fra locatori F.C., A.C. e A.M.F., questi ultimi quali eredi della madre P.A., e la conduttrice Comp s.r.l. per inadempimento di quest’ultima, condannandola al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società Comp con tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso F.C., A.C. e A.M.F..

Il Collegio ha invitato l’estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed in particolare l’omesso esame e valutazione del fatto che il locatore aveva manifestato il proprio consenso scritto all’esecuzione dei lavori per cui è causa, come accertato dalla consulenza tecnica di ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed in particolare l’omesso esame e valutazione di quanto riferito dai testi R. e S. in relazione al consenso manifestato dal locatore all’esecuzione dei lavori in contestazione-tettoia.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 23-9-2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

4. Il ricorrente,nel formulare la denunzia di vizio di motivazione,non ha rispettato i requisiti richiesti per censurare il vizio secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente, richiedendo di fatto una nuova rivalutazione degli elementi probatori in relazione al circostanza che il locatore aveva fornito il suo consenso alla costruzione della tettoia,rivalutazione inammissibile in sede di legittimità.

Non ricorre l’omesso esame di fatti decisivi in quanto gli stessi sono stati presi in esame dalla Corte e ritenuti non idonei a provare il consenso del locatore alla costruzione della tettoia.

5. Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed in particolare della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Sostiene la società ricorrente che la Corte d’appello ha erroneamente applicato la L. n. 392 del 1978, art. 36, secondo il quale il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore. Tale articolo ipotizza una responsabilità concorrente nei confronti del locatore da parte del cedente l’azienda in riferimento alle obbligazioni assunte. Non contempla il caso in cui il cessionario di propria iniziativa, e quindi dopo l’avvenuto trasferimento dell’azienda e per di più con il consenso comunque ricevuto dal locatore, realizzi un’opera che però gli eredi del locatore si rifiutano di riconoscere.

6. Il motivo è infondato.

Infatti la Corte d’appello ha applicato correttamente l’art. 36 della L. del 78 secondo il quale il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda,dandone comunicazione scritta al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo nel caso di inadempimento del cessionario.

La Corte di merito ha accertato che non vi era la prova che la società avesse assolto all’onere di preventiva comunicazione scritta del contratto di sublocazione e di affitto di azienda e che non era mai intervenuta alcuna liberazione del cedente da parte del locatore, che dunque poteva legittimamente agire nei confronti dello stesso,anche per gli inadempimenti posti in essere dal cessionario.

Il ricorso va rigettato e le specie e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA