Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18755 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5238-2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

SALEMI ANNIBALE RENATO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO MANIFATTURE INDUSTRIALI TESSILI SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cron. 966/09 del TRIBUNALE di MARSALA,

depositato il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Annibale Renato Salemi che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Con decreto 19 Novembre 2009 il Tribunale di Marsala liquidava in favore del dr. G.A. il compenso complessivo di Euro 13.291,8 per l’opera prestata, quale curatore del fallimento Manifatture Industriali Tessili s.r.l.; oltre ad Euro 467,98 per spese di chiusura del fallimento ed Euro 275,92 per anticipazioni.

Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il dottor G. con atto notificato il 19 febbraio 2010, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione nella determinazione del compenso in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il fallimento M.I.T., in persona del curatore speciale nominato ex art. 80 cod. proc. civ., non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, manifestamente fondato, dal momento che il Tribunale di Marsala ha operato una liquidazione non rispettosa dei minimi tariffari, senza addurre alcuna motivazione specifica, al di là di un richiamo generico ai parametri astratti fissati dalla legge.

Il decreto deve essere dunque cassato con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, per una nuova liquidazione.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore delle parte ricorrente, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia la causa al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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