Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18754 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/09/2011), n.18754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27394-2009 proposto da:
ERREBI SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI
11, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI FABRIZIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAVALIERE ANGELO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ROSSI MECCANICA SRL in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avv.
EMANUELE CARLONI, rappresentata e difesa dall’avv. FALCONI ARNALDO,
giusta procura ad litem in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
MAGIC FORM SRL;
– intimata –
– ricorrenti incidentali –
avverso l’ordinanza n. 5292/09 del TRIBUNALE di LATINA dell’8.10.09,
depositata il 15/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere relatore Dott. RENATO BERNABAI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
Con ordinanza (rectius: decreto) emessa il 15 ottobre 2009 il Tribunale di Latina ha respinto il reclamo proposto ex art. 26, L. Fall. dalla Errebi s.r.l. avverso il decreto reso in data 17 luglio 2009 dal giudice delegato, con il quale era stata dichiarata ammissibile l’offerta in aumento di quinto presentata dalla Magie Form s.r.l. a seguito di aggiudicazione provvisoria in favore della Errebi s.r.l. di un immobile della società fallita, in sede di incanto.
Motivava:
– che, contrariamente a quanto eccepito dalla società reclamante, il deposito della cauzione da parte dell’offerente era tempestivo e conforme all’ordinanza di vendita del giudice delegato, che erroneamente aveva determinato l’aumento nella misura di 1/6 (secondo la previgente disciplina), anzichè di 1/5: cosicchè la conforme esecuzione da parte della Magie Form s.r.l. non poteva essere considerata illegittima ed era stata, comunque, integrata fino alla concorrenza richiesta alla legge;
– che non era invece dovuta, ai fini della validità dell’offerta, anche la prestazione di somme a copertura delle presumibili spese di vendita.
Avverso il provvedimento proponeva reclamo l’Errebì s.r.l., deducendo la violazione degli artt. 576 e 584 cod. proc. civ..
Resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato la curatela del fallimento Rossi Meccanica s.r.l..
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso principale sembra, prima facie, inammissibile, perchè riferito ad un provvedimento meramente interinale e privo di contenuto decisorio con cui il giudice delegato si è limitato a dichiarare corretta l’offerta in aumento depositata dalla Magie Form s.r.l.;
apparendo impugnabile, invece, solo la successiva ordinanza dispositiva della gara tra aggiudicatario e offerente in aumento (art. 584 cod. proc. civ.), resa in data 27 agosto 2009;
– che la decisione anzidetta preclude la disamina del ricorso incidentale condizionato;
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale della Errebi s.r.l. e del ricorso incidentale condizionato proposto dal fallimento Rossi Meccanica s.r.l., concernenti entrambi il medesimo provvedimento (art. 335 cod. proc. civ.);
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
– Riunisce i ricorsi;
– dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna l’Errebi s.r.l. alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011