Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18754 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 10/09/2020), n.18754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6102/2013 R.G. proposto da:

Pelati Sud s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro –

tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Manlio Lubrano di

Scorpaniello, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio

dell’Avv. Ugo Primicerj Piazza Martiri di Belfiore n. 3, giusta

procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 399/3/2012, depositata il 20 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 13 giugno 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1-La società Pelati sud s.a.s. impugna una cartella esattoriale emessa a seguito di notifica di due atti di contestazione di violazione di norme tributarie ed irrogazione di sanzioni per inesatta indicazione della voce doganale in due bollette di importazione. Sostiene che, essendo stata autorizzata alla rispedizione all’estero della merce indicata nelle bollette, perchè non conforme alle pattuizioni contrattuali, gli atti presupposti della cartella esattoriale dovevano intendersi revocati in autotutela dall’Agenzia delle dogane.

1.2- La Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiara il ricorso inammissibile perchè non riguarda vizi propri della cartella esattoriale (sentenza n. 96/28/12 del 26.1/14.2.2012).

1.3- Propone appello la società, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 399.3.12 depositata il 20.12.2012. La sentenza evidenzia possibili profili di inammissibilità dell’appello, con riferimento alla legittimazione attiva ed alla specificità dei motivi, che però non dichiara espressamente. Rigetta nel merito l’appello in quanto non contiene alcuna controdeduzione avverso la definitività degli atti presupposti alla cartella, argomento ritenuto decisivo nella sentenza di primo grado. Rigetta espressamente la tesi dell’appellante per cui gli atti di autorizzazione alla riesportazione delle merci dichiarate equivarrebbero ad annullamento in autotutela degli atti presupposti.

1.3- La società ricorre per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 135, 136, 137 e 139, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, gli atti di autorizzazione alla rispedizione all’estero della merce costituirebbero dei “controatti” ovvero quanto meno atti di autotutela implicita rispetto ai precedenti atti di contestazione. I rapporti fra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a buona fede, e le sanzioni non vanno irrogate nel caso di violazioni solo formali senza alcun debito di imposta.

2.2- Il secondo motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la definitività dell’accertamento non impugnato, mentre invece la caducazione dell’atto presupposto non consentirebbe la sopravvivenza della sanzione.

3.- i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; essi riproducono le medesime doglianze già formulate nel giudizio di merito e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata, che ha osservato che l’Amministrazione doganale ha negato di avere mai emesso atti di annullamento in autotutela, anzi per una delle due bollette era stato negato il rimborso dei dazi, e che l’autorizzazione alla riesportazione di merci ha natura diversa dall’annullamento in autotutela degli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. Affermazioni che non hanno costituito oggetto di specifici motivi di doglianza in questa sede da parte della contribuente. La riesportazione della merce, inoltre, è avvenuta per volontà della parte e non dell’Agenzia, per cui appare priva di fondamento la tesi prospettata ostinatamente dalla ricorrente che l’autorizzazione alla riesportazione sia equiparabile ad annullamento in autotutela, atto del quale non possiede nè l’requisiti di forma nè quelli di sostanza.

4.- Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con aggravio di spese ed accessori per la ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600,00 complessive oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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