Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18753 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCNINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30310/2011 proposto da:

ASR DI A.E.A. & C. SAS, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PAC 2000 A SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANILO ARENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SAVARESE Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FORTUNA Francesco Saverio, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ARENI Danilo difensore del resistente che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società A.S.R. di A.E.A. & C. Sas ricorre contro la società PAC 2000 A soc. coop. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Perugia, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua opposizione avverso un Decreto Ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di merce in favore della PAC 2000 A soc. coop. a r.l..

Il primo giudice aveva revocato detto decreto, condannando la A.S.R. a pagare alla controparte solo una fornitura non contestata e affermando che la causa della residua domanda – per Lire 164.382.919, di cui alla fattura n. (OMISSIS), rimessa alla A.S.R. dalla società Etruria Lazio, dante causa della PAC 2000 A soc. coop. a r.l. – non era stata dimostrata dalla creditrice, non avendo quest’ultima provato nè la conclusione del contratto nè la consegna della merce.

La corte d’appello ha ritenuto che il primo giudice avesse ricostruito erroneamente i fatti di causa e ha posto a fondamento della propria decisione la seguente catena argomentativa:

a) le merci in questione si trovavano, come accertato nelle operazioni inventariali su cui ha riferito un testimone, nel magazzino della Blu Market, precedentemente acquisito dalla A.S.R. nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda effettuata della prima in favore della seconda;

b) le suddette merci non erano comprese dell’oggetto della cessione di ramo d’azienda, avendo un valore di circa 10 volte superiore alla somma che, nel menzionato contratto di cessione Blu Market – A.S.R., era stata imputata a prezzo delle merci trasferite;

c) Blu Market cedette tali merci a Etruria Lazio soc. coop. a r.l. (poi incorporata da PAC 2000 A soc. coop. a r.l.) con fattura (OMISSIS) e questa a propria volta le cedette alla A.S.R., per lo stesso prezzo, con la suddetta fattura n. (OMISSIS), senza bolla di accompagnamento perchè le merci erano già fisicamente nella custodia della A.S.R., in quanto contenute nel magazzino facente parte del ramo d’azienda da quest’ultima acquistato.

La corte distrettuale ha ulteriormente argomentato che la suddetta ricostruzione di fatto trovava conferma nell’assenza di deduzioni e di prove documentali in ordine alla sussistenza di eventuali contestazioni mosse dalla A.S.R. alla fattura n. (OMISSIS) rimessale da Etruria Lazio.

Il ricorso della A.S.R. si articola su 6 motivi; con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia sull’autonoma e specifica eccezione con cui la A.S.R. aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva dell’appellante PAC 2000 A soc. coop.; con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa pronuncia e di violazione di legge, con riferimento agli artt. 81 e 100 c.p.c., sempre relativamente all’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’appellante; con il terzo motivo si deduce ll vizio di insufficiente motivazione e di violazione di legge, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa fondando la propria decisione sul rilievo che la A.S.R. avrebbe omesso di contestare la fattura oggetto del pagamento controverso; con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 633 e 634 c.p.c., art. 167 c.p.c. e art. 2697 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa confermando un decreto ingiuntivo emesso senza che fosse stata offerta la prova scritta del credito vantato; con il quinto motivo si deduce il vizio di insufficiente e illogica motivazione e di violazione di legge, con riferimento agli artt. 115, 116 e 645 c.p.c., art. 2697 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nella ricostruzione dei fatto di causa; con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione dl legge, con riferimento all’art. 2721 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa fondando la propria decisione su deposizioni inammissibili e inattendibili.

La PAC 2000 A soc. coop. si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 26.4.16, per la quale solo la contro ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo di ricorso è fondato e va accolto.

Nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello la A.S.R. aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’appellante PAC 2000 A soc. coop., evidenziando come questa avesse una denominazione sociale diversa da quella della società che aveva preso parte al giudizio di primo grado – PAC 2000 A soc. coop. a r.l. – e come nell’appello non venissero forniti elementi per “capire se trattasi di soggetto diverso e distinto, se l’originaria società sia stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, se vi sia stata una trasformazione con estinzione del primo soggetto o di fusione per incorporazione”. Su tale eccezione, che peraltro era rilevabile anche d’ufficio (cfr. SSUU n. 2951/16: “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”) la corte distrettuale era dunque tenuta a pronunciarsi e, non avendola l’esaminata, è incorsa nel denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia.

Nè all’accoglimento del motivo ostano i rilievi prospettati nella memoria ex art. 378 c.p.c., della controricorrente, concernenti l’avvenuto cambio di denominazione della società (fermo restando il numero di partita Iva) da “PAC 2000 A soc. coop. a r.l.” a “PAC 2000 A soc. coop.”. In primo luogo, tali rilievi concernono questioni di fatto, che non possono formare oggetto di accertamento in questa sede di legittimità. In secondo luogo, la produzione documentale allegata a detta memoria per comprovare le circostanze ivi dedotte va giudicata inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., giacchè, come più volte precisato da questa Corte, le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale (cfr. sentt. nn. 23026/06 e 15073/14, nella quale ultima si è giudicata inammissibile la produzione di documentazione comprovante le vicende societarie del Gruppo Ferrovie dello Stato, depositata, unitamente al ricorso, per dimostrare la legittimazione ad impugnare, esclusa dalla corte territoriale).

In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto la sentenza gravata va conseguentemente dichiarata nulla, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, dichiara la nullità della sentenza gravata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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