Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18753 del 13/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 13/09/2011), n.18753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1650-2010 proposto da:
V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NICASTRO, 11 presso lo studio dell’Avvocato SILVIA STIVALI,
rappresentata e difesa dagli avvocati STRACUZZI ATTILIO, STRACUZZI
OTTAVIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PARIOLI 60, presso lo studio dell’avvocato MARULLO DI
CONDOJANTNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale ad litem per atto notaio Claudio Rocca di Palermo, rep. n.
7923 del 1/03/2010, allegata in atti che s;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
MESSINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 648/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
2/11/09, depositata il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Marullo Di Condojanni Francesco, difensore del
resistente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza 18/11/2009, nell’ambito di un procedimento di divorzio (cessata la materia del contendere per delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio) rigettava le impugnazioni di entrambi i genitori V.S. e A.M., in ordine al mantenimento del figlio.
Ricorre per cassazione la V..
Si costituisce, ma non svolge attività difensiva scritta l’ A., che ha partecipato alla discussione orale, lamentando l’assenza di notifica del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per nullità della notifica.
Come emerge dalla sentenza impugnata, l’ A. aveva eletto domicilio in Messina, Via Cavalieri della Stella 33, presso l’Avv. Marnilo. Il ricorso è stato invece notificato al Dott. ALAJMO, in Messina Via Jaci n. 23 (Studio Sacca); va precisato che l’altro difensore Avv. Coppolino risulta del foro di Barcellona P.G..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011