Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18753 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 10/09/2020), n.18753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12887-2017 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 91,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;

– ricorrente –

contro

ADM AGENZIA DOGANE MONOPOLI AREA DOGANE UFFICIO DOGANE DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9864/2016 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– D.P.A. proponeva opposizione, innanzi alla C.T.P. di Benevento, avverso l’atto di contestazione notificatogli su istanza dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio di (OMISSIS), la quale – in base alle risultanze del verbale di verifica redatto dai tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. – comminava al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 2.338,00 per aver manomesso il misuratore di corrente elettrica;

– la C.T.P. di Benevento accoglieva il ricorso escludendo la responsabilità del D.P. per i fatti a lui addebitati e posti a fondamento dell’atto impugnato;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 9864/23/16 del 10/11/2016, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Dogane; in particolare, il giudice d’appello rilevava che non era contestata l’avvenuta manomissione del contatore e che il D.P. “aveva un preciso dovere di vigilanza del contatore relativo alla propria abitazione, dalla cui manomissione… ha tratto vantaggio…. In definitiva l’ufficio ha proceduto del tutto correttamente ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, disposizione che prescinde dalla responsabilità penale e che presuppone – semplicemente – la colpa ex art. 2043 c.c., (anche per omesso controllo).”;

– avverso tale decisione D.P.A. propone ricorso per cassazione (affidato a due motivi)); al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con entrambi i motivi il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 2043 c.c., e D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 59, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), per avere la C.T.R. ritenuto corretta la contestazione formulata dall’Agenzia delle con riguardo alla responsabilità, anche solo colposa (per omesso controllo), del D.P. in ordine alla manomissione del contatore a servizio della sua abitazione.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono fondati nei termini di seguito esposti.

La norma di riferimento applicata nella fattispecie è costituita dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 59, il quale stabilisce:

“Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 Euro, i soggetti obbligati di cui all’art. 53 che:

a) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonchè i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 8, e art. 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’art. 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’art. 58, commi 3 e 4;

d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’art. 53, comma 4;

e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 58.

E’ punito con la sanzione di cui al comma 1, l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’art. 53, per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.

La sanzione di cui al comma 1, si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta….”.

Se è vero che, ai fini della sanzione amministrativa, è sufficiente l’elemento psicologico della colpa (peraltro presunta, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 5, in capo a colui che abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere l’atto vietato), la C.T.R. ha però mancato di individuare, tra le condotte contemplate dalla norma succitata, quella riferibile al D.P., limitandosi ad affermare che la mera colpa sia di per sè idonea a supportare l’atto dell’Amministrazione.

Si deve invece osservare che le condotte previste dal comma 1, e, in particolare, quella della lett. b), (“manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonchè l’contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio”) costituiscono trasgressioni proprie dei “soggetti obbligati di cui al medesimo Testo unico n. 504 del 1995, art. 53”; tra questi ultimi non può essere annoverato l’odierno ricorrente.

Al D.P. potrebbero essere astrattamente addebitate le condotte contemplate dai commi 2 e 3, relative all’utente “che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’art. 53, per misurazione” oppure “a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta”; a riguardo la sentenza della C.T.R., che ravvisa la fondatezza della contestazione sul solo elemento soggettivo, è in effetti lacunosa.

3. Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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