Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18752 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 492-2015 proposto da:

M.N., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UGO MALATESTA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN MARIA

FURLAN giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

A.O., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA,

S.A., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1236/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 2013, la Corte d’appello di Genova, in ordine ad un incidente stradale di cui il primo giudice aveva attribuito la responsabilità esclusiva ad A.O. condannando quest’ultimo e la sua società assicuratrice AXA a risarcire il danno riportato da M.N. e S.O., ha confermato la decisione in ordine alla responsabilità ed all’entità del danno, modificandola parzialmente solo in relazione agli accessori, vale a dire alla rivalutazione, agli interessi ed alla liquidazione delle spese.

Avverso questa decisione propone ricorso M.N. con due motivi.

Resiste con controricorso la AXA Assicurazioni. Il collegio invita l’estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo di ricorso si viene dedotta omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha dato maggior credito alla risultanze della c.t.u. che a quelle del suo consulente di parte.

2. Con il secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente contesta genericamente la liquidazione delle spese di lite.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente e sono inammissibili.

In virtù della data di pubblicazione della sentenza, al giudizio si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

La ricorrente nel formulare la denunzia di vizio di motivazione non rispetta requisiti richiesti per la formulazione del vizio, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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