Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18752 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8057-2012 proposto da:

R.U., (OMISSIS) in proprio nonchè in qualità di legale

rappresentante pro tempore della “OLEIFICIO Ri.UM. S.r.l. p.iva

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78,

presso lo studio CORSO – FORTUNATO ROSSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SABINO FORTUNATO;

– ricorrenti-

contro

ORTOFRUTTICOLI EXPORT di C.N. & FIGLI S.r.l., in

liquidazione, p.iva (OMISSIS), in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA SERRANI (studio

Pessi & Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONIO D’AMORE, MARIO SPINELLI;

– c/ricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 83/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato VALENTINA PANNUNZIO, con delega dell’Avvocato SABINO

EORTUNATO difensore dei

ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GALLO, con delega dell’Avvocato MARIO

SPINELLI difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali,

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e/o per il

rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 3 febbraio 2011, che ha confermato le sentenze non definitiva e definitiva pronunciate dal Tribunale di Trani nel giudizio promosso da R.U., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Oleificio Ri.UM., nei confronti di Ortofrutticoli Export C.N. e Figli s.r.l.

1.1. – Nel 1990 R.U. aveva agito, nella duplice qualità, per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare del 17.6.1988, con cui la società Ortofrutticoli Export gli aveva promesso in vendita un complesso immobiliare destinato a stabilimento vinicolo in agro di (OMISSIS), in cambio dell’accollo del debito di circa un miliardo di lire nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro.

La convenuta Ortofrutticoli aveva domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità del contratto preliminare per simulazione e, in subordine, la rescissione per lesione o la risoluzione per inadempimento, oltre alla restituzione degli immobili, al rimborso dei frutti ed al risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità processuale aggravata.

In sede di precisazione delle conclusioni, l’attore aveva modifica la domanda, chiedendo la risoluzione del preliminare per colpa della convenuta e la condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute e al pagamento della penale contrattualmente stabilita ovvero, in subordine, alla restituzione delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento.

1.2. – Il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva dichiarato improponibile la domanda di risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, e inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulate da R., e aveva accolto la domanda riconvenzionale di rescissione per lesione del preliminare, ordinando la restituzione alla società Ortofrutticoli dei beni nel frattempo sottoposti a sequestro. Con la sentenza definitiva, il Tribunale aveva riconosciuto a favore della società Ortofrutticoli la somma di complessiva di Euro 1.071.250 (Euro 800.000 per spese di ripristino ed Euro 271.250 per mancato utilizzo dei beni).

2. – La Corte d’appello rigettava i gravami proposti da entrambe le parti osservando, per quanto ancora di rilievo in questa sede: a) che non sussistevano elementi di prova, nemmeno di carattere presuntivo, che deponessero per l’esistenza di un patto commissorio tra le parti, sicchè la domanda di simulazione non poteva essere accolta; b) che ricorrevano i requisiti della rescissione per lesione del preliminare, che no n era aleatorio, nè vi era stata un’offerta del promissario acquirente idonea a superare la sproporzione tra il valore effettivo dei beni e il corrispettivo pattuito; c) che l’azione di rescissione non era prescritta; d) che la domanda di ingiustificato arricchimento era tardiva e quella di ripetizione dell’indebito oggettivo non era stata mai proposta; e) che era condivisibile la liquidazione del danno in favore della società Ortofrutticoli operata dal primo giudice; f) che era infondata la censura proposta da R. con riferimento alla mancata sua estromissione dal giudizio, poichè non aveva dato prova di aver comunicato in forma scritta, prima dell’instaurazione del giudizio, la designazione del terzo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.U., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Oleificio Ri.UM. s.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Ortofrutticoli Expert C.N. & Figli s.r.l. in liquidazione, che propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

La società resistente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale è infondato.

1.1. – Con il primo motivo (indicato con la lettera A) è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 cod. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo, assumendosi che la Corte d’appello avrebbe considerato provati i requisiti necessari a configurare la rescissione per lesione ultra dimidium sulla base delle risultanze della CTU, oltretutto contestate.

1.2. – La doglianza è inammissibile, per carenza di autosufficienza, nella parte in cui contesta la sussistenza della sproporzione tra il valore effettivo dei beni oggetto del contratto preliminare e il corrispettivo pattuito. La mancata trascrizione della CTU, anche limitatamente ai passaggi salienti, preclude l’esame delle questioni poste, che hanno ad oggetto le valutazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio.

La doglianza è infondata nella parte in cui contesta la valutazione degli ulteriori requisiti della rescissione.

I ricorrenti assumono che lo stato di bisogno non si identificherebbe nella “condizione di difficoltà economica di un soggetto”, e richiamano a conferma della tesi la sentenza di questa Corte n. 2328 del 2010 che, invece, nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, individua lo stato di bisogno richiesto dall’art. 1448 cod. civ. ai fini della rescissione proprio nella “contingente situazione di difficoltà economica” (in questo senso, ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 3646 del 2009), il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass., sez. 2, sentenza n. 2328 del 2010), come nel caso in esame.

Quanto al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, la Corte d’appello ha evidenziato che il sig. R. era a conoscenza della difficile condizione in cui si trovava la società Ortofrutticoli, essendosi tra l’altro recato nella sede della BNL a Roma verificare l’entità della esposizione debitoria della società promittente alienante, ed era in grado, in quanto imprenditore del medesimo settore, di comprendere il valore dei beni oggetto della promessa di vendita. Anche su tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo fatto applicazione del principio consolidato secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’azione generale di rescissione per lesione, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre (Cass., sez. 2, sentenza n. 5133 del 2007).

2. – Con il secondo motivo (indicato con la lettera D) è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1450 cod. civ., e si contesta che la Corte d’appello aveva ritenuto corretta la decisione del Tribunale, di accoglimento della domanda subordinata di rescissione del contratto preliminare per lesione, nonostante il sig. R. avesse formulato offerta per ricondurre il contratto stesso ad equità, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Era inoltre erronea la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui aveva ritenuto che la riduzione ad equità non si fosse concretizzata “nell’offerta di una somma che copra la differenza fra il valore del bene nell’atto di costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito”.

2.1. – La doglianza è inammissibile per carenza di autosufficienza, stante la mancata trascrizione dell’offerta formulata nel corso del giudizio di primo grado, che non consente di verificare se tale offerta fosse o non idonea a ricondurre ad equità il contratto preliminare.

3. – Con il terzo motivo (indicato con la lettera E) è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c., comma 3 (in realtà, il riferimento è da intendersi al comma 4), nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo, e si contesta che la Corte d’appello ha escluso il carattere di aleatorietà del contratto preliminare in oggetto.

3.1. – La doglianza, che involge in realtà soltanto il profilo motivazionale, è infondata.

La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare, oltre che congrua sul piano logico-formale, corretta dal punto di vista giuridico. Invero, oltre a richiamare due pertinenti precedenti giurisprudenziali (Cass., sez. 2, sentenze n. 10 del 1993 e n. 6452 del 1991), la Corte d’appello ha evidenziato che la prestazione prevista a carico del promissario acquirente R. era determinabile in quanto si sostanziava nell’assunzione dell’intero debito che la Ortofrutticoli aveva in quel momento nei confronti della BNL. Non sussisteva pertanto alcun profilo di incertezza sul rapporto tra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio (Cass., sez. 2, Sentenza n. 17399 del 2004).

4. – Con il quarto motivo (indicato con la lett. F) è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1449 cod. civ. e si contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di rescissione.

4.1. – La doglianza è infondata.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, afferma che la rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione, nel termine di un anno dalla stipula, può essere richiesta in via riconvenzionale nel giudizio promosso dal promissario acquirente con la domanda di esecuzione specifica, poichè il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, che è allo stato potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo (Cass., sez. 3, sentenza n. 15139 del 2000; Sez. 2, sentenza n. 10666 del 1990).

5. – Con il quinto motivo (indicato con la lettera G) è dedotto vizio di motivazione su un punto decisivo, assumendosi che la Corte d’appello non avrebbe considerato che la domanda di ingiustificato arricchimento, reputata inammissibile in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, era conseguente alla domanda di rescissione del contratto proposta dalla controparte, la quale, peraltro, aveva accettato il contraddittorio. Si contesta, inoltre, la mancata qualificazione della domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. come restituzione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., tenuto conto che il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto dichiarato inefficace conseguiva automaticamente, pur in assenza di apposita domanda, alla pronuncia di rescissione.

5.1. – La doglianza è infondata.

Quanto alla prospettata derivazione della domanda di indebito arricchimento da quella riconvenzionale di rescissione, in disparte il rilievo che la questione non è trattata nella sentenza impugnata, e che pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di averla sottoposta alla Corte di merito, la domanda ex art. 2041 cod. civ. avrebbe dovuto essere proposta all’udienza di prima comparizione delle parti, mentre risultava proposta in sede di precisazione delle conclusioni, e la Corte d’appello ha espressamente rilevato che sulla nuova, tardiva domanda la controparte non aveva accettato il contraddittorio (cfr. pag. 11 della sentenza).

Per sottoporre all’esame di questa Corte la relativa questione, i ricorrenti avrebbero dovuto – in ossequio al principio di autosufficienza – trascrivere il verbale di udienza o l’atto processuale del quale emergesse che il difensore della Ortofrutticoli aveva accettato il contraddittorio.

Con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 – per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990, la violazione del divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non era sanzionabile in presenza di un atteggiamento di non opposizione della controparte, che doveva consistere nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implicasse l’accettazione.

5.2. – Il secondo profilo di censura, concernente la mancata qualificazione della domanda di indebito arricchimento come domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, pone una questione priva di rilievo a fronte della tardività della domanda stessa.

5.3. – Quanto all’ulteriore profilo di censura, riguardante il diritto alla restituzione come conseguenza automatica della pronuncia di rescissione, si richiama in senso contrario l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui la domanda di restituzione di quanto erogato in esecuzione di un contratto poi dichiarato inefficace, sia pure retroattivamente, presuppone un’apposita domanda della parte (ex plurimis, Cass. sez. 3, sentenza n. 2075 del 2013; sez. 2, sentenza n. 2562 del 2009).

6. – Con il sesto motivo (indicato con la lettera H) è dedotto vizio di omessa motivazione con riferimento al rigetto delle critiche avanzate dagli appellanti alla liquidazione del danno effettuata dal Tribunale, e alle inesattezze e omissioni denunciate.

6.1. – La doglianza è inammissibile.

I ricorrenti, che non hanno trascritto nel ricorso le critiche ed i rilievi formulati con l’atto di appello, si limitano a contestare apoditticamente le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, ma non sollevano specifiche censure, sicchè il motivo si risolve nella sollecitazione di un riesame della liquidazione del danno, che non è consentito in sede di legittimità.

Va soggiunto che la decisione sul punto non si è tradotta in un’acritica ricezione della richiesta di parte convenuta, poichè i giudici del merito hanno applicato significativi fattori di ammortamento e detrazioni forfetarie a riduzione della pretesa risarcitoria, oltre ad avere rigettato le richieste di danno da perdita del valore economico dello stabilimento vinicolo, di danno non patrimoniale e di danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..

Con il settimo motivo (indicato con la lettera I) è dedotto vizio di motivazione su un punto decisivo e si contesta la mancata estromissione dal giudizio del sig. R., nonostante la controparte non avesse negato che, prima dell’instaurazione del giudizio, era intervenuta la nomina del terzo beneficiario degli effetti del contratto preliminare, individuato nella società Oleificio Ri.UM..

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.

In disparte il rilievo che i ricorrenti non indicano da quali comportamenti processuali della convenuta dovesse desumersi la non contestazione del fatto allegato – avvenuta nomina del terzo -, si osserva che il sig. R. ha proposto la domanda di estromissione dal giudizio con la comparsa conclusionale, sicchè la controparte neppure avrebbe potuto prendere posizione sul fatto tardivamente introdotto, e la tardività della domanda costituisce la ratio decidendi, non censurata dai ricorrenti, sulla quale è basato il rigetto (ex plurimis, Casa., sez. 1, sentenza n. 2811 del 2006).

Al rigetto del ricorso principale, che comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato, segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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