Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18752 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18752 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso 27010-2014 proposto da:
ZAMPAGLIONE FRANCESCA, ZAMPAGLIONE ANTONINO, VIOLI
GIOCONDA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO PELLICANO’, che li rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2018
1831

contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.IVA 01585570581,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13,
presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che

Data pubblicazione: 13/07/2018

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso
D’APPELLO

sentenza

la
di

REGGIO

1653/2013

n.

CALABRIA,

della
depositata

CORTE

il

05/11/2013, R. G. N. 715/2011;

udienza del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

tu i’ Avvoc a to 7111TnNlNU Ph:, LLiANCJ’;
udito l’Avvocato LEONARDO ALESII;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

n. r.g. 27010/2014

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza resa pubblica il
5/11/2013, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con cui
era stata accolta l’opposizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
all’esecuzione promossa da Gioconda Violi, Antonino Zampaglione e
Francesca Zampaglione nella qualità di eredi di Domenico Zampaglione, ex
dipendente della società, riconosciuto affetto da malattie dichiarate
ascrivibili a causa di servizio di cui alla tabella B del d.p.r. n.834/1981,

Nel proprio incedere argomentativo la Corte condivideva gli approdi ai
quali era pervenuto il primo giudice in tema di procedibilità del ricorso in
opposizione promosso dalla società. Questa, clOpo aver ritualmente
depositato il ricorso in riassunzione entro il termine fissato dal giudice
dell’esecuzione, aveva omesso di notificare il ricorso alla controparte,
rimanendo assente all’udienza fissata per la discussione. Comparsa
all’udienza successiva del 2 aprile 2008, aveva, quindi chiesto ed ottenuto
la remissione in termini per la notifica dell’atto agli eredi del lavoratore, i
quali si erano successivamente costituiti difendendosi nel merito.
Siffatto iter procedimentale era da ritenersi conforme a diritto, perché
coerente con l’orientamento giurisprudenziale prevalente all’epoca della
emanazione del!a ordinanza di rimessione in termini, non potendo
rinvenire applicazione i principi successivamente affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la sentenza n.20604 del luglio 2008. In caso di
contrasto giurisprudenziale, infatti, le decadenze non operano in ragione
della tutela dell’affidamento delle parti sulla apparenza del diritto fondata
su di un consolidato orientamento interpretativo.
Nel merito, la Corte distrettuale osservava che la sentenza con cui era
stata accertata la dipendenza da causa di servizio delle patologie
diagnosticate a carico del lavoratore, non recava alcuna pronuncia di
condanna alla corresponsione dell’equo indennizzo, e non era, quindi,
idonea ad integrare valido titolo esecutivo.
Avverso tale decisione gli eredi Zampaglione interpongono ricorso per
cassazione affidato a due motivi, successivamente illustrati da memoria ex
art.378 c.p.c.. Resiste con controricorso la società intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt.181, 309 618 bis c.p.c. ex art.360 comma primo
n.3 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma primo n.4
1

con sentenza del Tribunale reggino n.1223/2005.

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c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art.360 comma primo
n.5 c.p.c..
Lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto legittima la rimessione
in termini della opponente in mancanza di notifica del ricorso nei termini
di legge, stante l’impossibilità di procedere alla rinnovazione di un atto
giuridicamente inesistente.

Occorre rilevare che esso contiene la contemporanea deduzione di
violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale,
nonché di vizi di motivazione, oltre all’invocazione della “violazione di ogni
norma e principio di diritto”, senza alcuna specifica indicazione di quale
errore, tra quelli dedotti, sia riferibile al n. 3 o al n. 4 ovvero al n. 5 del
comma 1 dell’art.360 c.p.c., non consentendo una adeguata
identificazione del devolutum.
Invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art.360 c.p.c., deve essere
articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed
inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla
citata disposizione.
Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme
processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare
ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di
diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla
pronuncia di merito (Cass. n.23675 del 2013), in quanto è solo la
esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e
qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (ex alíis, vedi
Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del
2007;).
L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva
rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui
mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al
rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (vedi Cass.
n. 19100 del 2006) ed è dunque inammissibile un motivo che non
consenta di individuare in che modo e come le numerose norme
richiamate nella rubrica sarebbero state violate nella sentenza impugnata,
quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti
2

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

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della motivazione specificamente viziati (cfr.Cass. n. 17178 del 2014 e

In particolare, poi, questa Corte, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo
che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi
tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria
giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per
cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al
medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da … irredimibile
eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n.
17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016).
Infatti tale modalità di formulazione risulta irrispettosa del canone della
specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della
parte argomentativa, non risulti possibile scindere le ragioni poste a
sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di
inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di
interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010,
Cass. n. 20355 del 2008, Cass. n. 9470 del 2008).
Nello specifico, per quanto sinora detto, la censura si espone, dunque, per
le modalità in base alle quali risulta formulata, ad un giudizio di
inammissibilità.
3. Sotto altro versante, non può sottacersi che la pronuncia impugnata si
palesi comunque, immune da censure laddove ha escluso la sussistenza di
ragioni di improcedibilità della opposizione all’esecuzione spiegata dalla
società.
Ed invero, con riferimento alla tematica in questa sede delibata, non può
sottacersi che all’epoca in cui si è svolto il giudizio di primo grado, la
giurisprudenza da molti anni era costantemente orientata nel senso della
sanabilità nel rito del lavoro della omessa tempestiva notificazione del
ricorso in appello (cfr. Cass. 4259 del 16/3/2012), sulla base del principio
secondo cui in tale tipo di controversie la proposizione dell’appello si
perfeziona, ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini
previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice “ad quem”,
che impedisce ogni decadenza dall’impugnazione; con la conseguenza che
ogni eventuale vizio o inesistenza – giuridica o di fatto – della notificazione
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si
comunicava all’impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al
giudice che rilevasse il vizio, di indicarlo all’appellante ex art. 421 cod.
proc. civ., comma 1, e di assegnare allo stesso, previa fissazione di
un’altra udienza di discussione, un termine – necessariamente perentorio 3

giurisprudenza ivi richiamata).

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Si può quindi affermare che la parte nel non attribuire rilievo preclusivo
del buon fine dell’impugnazione al rigoroso rispetto del termine indicato
dal codice di procedura civile per la notificazione del ricorso in appello, ha
ragionevolmente confidato nell’interpretazione della disciplina sulla
notificazione del ricorso in appello nel rito di lavoro risultante da
giurisprudenza consolidata, affermatasi in base a pronunce della stessa
Cassazione a sezioni unite.
Del resto sulla base dello stesso orientamento giurisprudenziale venne
accolta dal Tribunale la richiesta di assegnazione di un nuovo termine per
la notificazione dell’atto. Si ritiene quindi che possa trovare applicazione il
principio enunciato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n.
15144 del 2011, secondo cui il valore del giusto processo impone che,
quando interviene un non prevedibile mutamento di interpretazione di
norme processuali – nella specie il revirement di cui a Cass. S.U. n. 20604
del 2008, sulla (immediata) improcedibilità dell’appello nel rito del lavoro
in caso di mancata notificazione del relativo ricorso – sia esclusa
l’operatività di preclusioni o decadenze derivanti dalla norma nella portata
di cui all’innovativa interpretazione, nei confronti della parte che abbia
confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa.
Il principio del giusto processo che impone di fare salvo, in materia di
regole processuali, l’affidamento delle parti sull’apparenza del diritto
conseguente ad una consolidata interpretazione giurisprudenziale, può
dunque trovare diretta attuazione, secondo la richiamata sentenza delle
Sezioni unite, quando viene in rilievo un problema di tempestività
dell’atto, attraverso l’esclusione dell’operatività della preclusione derivante
dalla nuova interpretazione della legge. Nei casi in cui venga in questione
in problema di tempestività dell’atto, deve, quindi,. farsi applicazione, nel
concorso delle previste condizioni di scusabilità, della regola processuale
così come ritenuta vigente prima del mutamento di giurisprudenza (c.d.
overruling).
Nell’ottica descritta la pronuncia della Corte distrettuale, conforme agli
enunciati principi, si sottrae alla censura all’esame.
4. Il secondo motivo prospetta violazione dell’art.474 c.p.c. ed omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti ai sensi dell’art.360 comma primo nn.3 e 5 c.p.c..
4

per provvedere a notificare il ricorso – decreto (in tal senso Cass. S.U. n.
6841, Cass.9331 del 1996, Cass. n.7901 del 2003, e numerosissime
sentenze della sezione lavoro e di altre sezioni semplici).

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Si critica la sentenza impugnata per aver denegato valenza di titolo
esecutivo alla sentenza di accertamento della dipendenza da causa di
servizio delle patologie contratte dal dante causa.
5. Il motivo
che presenta le medesime criticità evidenziate sotto il
profilo della inammissibilità nel motivo precedente – è privo di
fondamento.
Non può prescindersi dal rilievo, in via di premessa„ che il procedimento di
riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di
servizio è prodromico e autonomo rispetto a quello di concessione dei
consequenziali benefici di legge, precedendolo logicamente e
cronologicamente; nell’ottica descritta questa Corte ha affermato il
principio in base al quale l’amministrazione, che abbia riconosciuto la
dipendenza da causa di servizio, non può pronunciarsi di ufficio sulla
concessione dell’equo indennizzo, che presuppone necessariamente
l’espressa domanda dell’interessato, la quale può essere contestuale o
successiva alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento,
ma deve essere specifica e precisare il tipo di prestazione richiesta, non
potendo essere invece ritenuta implicitamente inclusa nella generica
richiesta di riconoscimento “di tutti i benefici di legge” (vedi ex plurimis,
Cass. n.13222 del 2013).
In materia di causa di servizio ed equo indennizzo, la normativa dettata
per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato prevede infatti un procedimento
articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della
causa di servizio e la successiva alla concessione dell’ equo indennizzo,
con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza
dell’infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del
conseguente equo indennizzo (cfr. Cass. n. 20006 del 2004 ).
Nello specifico è dato incontroverso che Domenico Zampaglione abbia
conseguito esclusivamente una pronuncia di accertamento della
dipendenza da causa di servizio, delle patologie diagnosticategli
“spondilartrosi cervicale con discopatia C5-C6-C7 e spondilartrosi lombare
con discopatia L5-51”. Nessuna condanna della società al pagamento di un
equo indennizzo era stata emessa in suo favore, né alcuna espressa
domanda dell’interessato risulta sia stata mai proposta al riguardo.
Del tutto conformi a diritto sono, pertanto, gli approdi ai quali è pervenuta
la Corte di merito, la quale ha escluso che la sentenza dichiarativa della
dipendenza da causa di servizio delle patologie contratte dal dante causa

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dei ricorrenti, potesse integrare valido titolo esecutivo secondo i dettami
dell’art.474 c.p.c., diversamente dalla pronuncia di condanna che, per la

Va poi rimarcato che secondo l’insegnamento di questa Corte (vedi Cass.
n. 15363 del 2011), il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a
compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la
prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo
esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia
l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta
caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione
forzata con effetto “ex tunc”, in quanto l’esistenza di un valido titolo
esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (vedi anche,
da ultimo, Cass. n.20789 del 2017).
Anche sotto tale profilo la pronuncia impugnata si palesa conforme a
diritto così sottraendosi alla formulata censura.
6. Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
6

funzione che le è propria, ha attitudine a fondare l’esecuzione forzata.

11 Funzionario
Dott.ssa

Dopositat.
oggi,

13 LUG. 2018

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