Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18751 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 26/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14082-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato GEMMA SASSO,

rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato GEMMA

SASSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7109/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO udito l’Avvocato P.G..

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato P.G. il 9/3/2010 convenne, dinanzi il Tribunale di Roma, il collega C.M., deducendo di aver preso in locazione con il medesimo un immobile al fine di adibirlo a studio professionale, con l’accordo, nei rapporti interni, del pagamento di canoni ed oneri accessori nella misura del 50% ciascuno. Lo stesso P. dichiarò che, in data 1/05/2008, il C. aveva comunicato con raccomandata a.r. ad esso attore e alla parte locatrice il recesso dalla locazione, con contestuale rilascio dell’immobile, precisando altresì che la parziale quota dei canoni ed oneri accessori dei mesi di marzo e di aprile 2008 andava scomputata da quanto da lui anticipato nella fase di allestimento dello studio.

Pertanto il P. chiese la condanna del C. alla restituzione di Euro 22.940, pari al 50% dei canoni versati nel periodo da marzo 2008 a febbraio 2010, comprese le ulteriori competenze attinenti la registrazione del contratto e gli oneri accessori.

Il Tribunale, con sentenza del 22/2/2011, ritenuta la legittimità del recesso del C. ex art. 5 del contratto di locazione e considerato che, accettato il recesso da parte della locatrice, nessun ulteriore obbligo sussisteva nei riguardi del ricorrente, nè diritto di regresso del P., condannò il C. al pagamento della somma di Euro 2.966,92 relativa alla metà di canoni, oneri e spese di registrazione fino alla data del rilascio – maggio 2008 – e alla rifusione delle spese processuali.

Il C. ha presentato appello in relazione ad una domanda riconvenzionale che il Tribunale ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 418 c.p.c. e comunque infondata e il P. ha proposto appello incidentale, reiterando tutti gli argomenti difensivi del primo grado.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 26/11/2014, ha dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale ma l’ha rigettata nel merito per inidoneità della documentazione a sostegno del controcredito e della prova dedotta; con riguardo all’appello incidentale del P., lo ha rigettato interpretando l’art. 5 del contratto quale fonte del recesso unilaterale per ciascuno dei due conduttori; ha altresì ritenuto che la lettera del 1 maggio 2008, con cui era stato esercitato il recesso del C., fosse stata accettata espressamente dalla locatrice e tacitamente dal P.. Quest’ultimo, infatti, non contestando il recesso, si era limitato ad esercitare il proprio diritto a rivendicare dal C. la metà delle spese sostenute per la locazione sino al febbraio 2012, ed oltre, senza peraltro mai mettere a disposizione dello stesso la metà dell’immobile da lui utilizzato in via esclusiva.

Il Giudice d’Appello ha, dunque, condiviso la decisione del primo giudice di riconoscere dovuti al P. i canoni soltanto fino a maggio 2008, data di riconsegna dell’immobile alla locatrice, negando qualsiasi altro danno economico del medesimo che, non solo aveva continuato a gestire la propria attività professionale nell’immobile, ma che aveva anche percepito compensi da altri legali dello studio.

Avverso detta sentenza l’avvocato P. propone ricorso dinanzi questa Corte, affidato a nove motivi.

Il C. non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1372 e 1373 c.c., la L. n. 392 del 1978, art. 27, penultimo e u.c. e del combinato disposto degli artt. 115,414,416 e 447 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Interpretazione illegittima del rapporto di locazione e della clausola che attribuiva il recesso. Interpretazione difforme dalla volontà delle parti secondo la quale il recesso doveva esercitarsi congiuntamente, quale desumibile dalla facoltà contrattualmente concessa al “conduttore”, da intendersi come parte conduttrice nella sua unitarietà, per il principio di non contestazione e per la comunanza di interessi, essendo irrilevante l’accettazione della locatrice.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1298,1299,1362,1363 e 1366 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Interpretazione e valutazione illegittima della domanda sostanziale in quanto non fondata sul contratto di locazione oggetto della decisione. Vizio di extrapetizione in ordine al capo della sentenza inerente la mancanza di danno economico.

Nella prospettiva del ricorrente vi era un accordo tra i conduttori, sottostante al contratto di locazione ma ad esso collegato, secondo il quale la gestione dello studio era condivisa anche con i sublocatori, pure ai fini della ripartizione delle obbligazioni solidali tra condebitori. Di tale contratto collegato, in cui non era previsto il recesso, non vi è pronuncia nella sentenza di appello, nonostante la questione fosse stata sollevata, con conseguente nullità della sentenza stessa. Inoltre la pronuncia secondo cui non vi era danno per il P. doveva essere considerata extra petita partium.

Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1298,1299,1362,1363,1372 e 2697 c.c.. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Per il ricorrente il recesso contrattuale può avere soltanto fondamento convenzionale perchè l’art. 1372 c.c. è derogabile soltanto nell’ ipotesi dell’ art. 1373 c.c., e alle condizioni ivi indicate. Ciò posto esso era convenzionalmente previsto solo per l’avv. Mosca, che stava andando in pensione, e non anche per C.. Il Giudice avrebbe dovuto evidenziare se ed in quale maniera al C., disgiuntamente dal P., fosse stata attribuita la facoltà di recesso sicchè la sentenza, non contenendo tale accertamento, avrebbe violato anche gli artt. 1298 e 1299 c.c., in ordine ai rapporti interni tra i diversi condebitori, essendo stata prevista la solidarietà nella locazione, stante la comunanza di interessi presente nel contratto.

Con il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321,1326,1362 e ss. 1372 e 1373 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Forma e contenuto del recesso e/o dello scioglimento per mutuo consenso. Difetto di consenso di tutte le parti. Silenzio non significativo. Insussistenza di accettazione implicita o esplicita del recesso. Violazione dei criteri di ermeneutica.

In sostanza il ricorrente, con tale motivo reitera la doglianza sull’interpretazione del recesso unilaterale anche in relazione alla ritenuta accettazione da parte della locatrice o a quella presunta del P., alla luce della necessità, desumibile dal contratto, che tutti i professionisti acconsentissero al recesso unilaterale del C., laddove il P. non solo non vi aveva fatto tacita acquiescenza, come erroneamente motivato dalla Corte d’Appello, ma vi si era chiaramente opposto rivendicando il pagamento di canoni ed accessori.

I motivi, connessi, sono fondati.

Come si evince dagli accertamenti di fatto i rapporti tra i co-conduttori erano disciplinati da un contratto distinto ma collegato a quello di locazione che aveva la propria causa nell’esercizio in comune dell’attività professionale, tale che ciascun legale, pur mantenendo la propria autonomia professionale, condivideva con gli altri oneri e spese richieste, non limitate al canone di locazione.

Questo contratto era vincolante sia ai sensi dell’art. 1372 c.c., sia per la comunione di scopo.

E’ chiaro che, se rispetto alla parte locatrice i due o più co-conduttori costituivano una sola parte, definita infatti dal contratto “conduttore”, nell’ambito dei rapporti interni trovavano applicazione gli artt. 1298 e 1299 c.c., a norma dei quali l’obbligazione in solido, quale era certamente quella del pagamento del canone e delle altre spese, era divisa tra i diversi debitori, in misura uguale in assenza di diversa determinazione.

Ciò precisato in ordine ai rapporti interni, nè la lettera del contratto nè il comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto di locazione, avrebbero potuto indurre il Giudice a ritenere legittimo il recesso unilaterale di uno dei più co-conduttori dal sottostante contratto di cogestione del bene locato non potendo il contratto sciogliersi se non per mutuo consenso anche del P. il quale, con il proprio comportamento successivo al recesso unilaterale del C., aveva ampiamente dato prova di non accettare affatto detto recesso.

Perciò l’interpretazione data dalla Corte d’Appello senza considerare il contratto sotteso alla locazione è censurabile in relazione sia gli artt. 1372 e 1373 c.c., per aver ritenuto che un solo conduttore potesse esercitare il recesso unilaterale, sia agli artt. 1298 e 1299 c.c..

Ed infatti, da un lato, nessuno dei contraenti aventi comunione di scopo può recedere senza l’accordo di tutte le parti; dall’altro a norma dell’art. 1373 c.c., il recesso unilaterale è possibile solo se alla parte è espressamente attribuito il relativo diritto potestativo (ove per parte si intendono i co-conduttori d’accordo tra loro), a nulla rilevando l’accettazione della locatrice, terzo rispetto al contratto tra i professionisti sotteso alla locazione.

Invero, comma già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui più soggetti siano titolari, quali conduttori, della locazione di un immobile ed abbiano tra loro convenuto le modalità di utilizzazione dello stesso, essi danno luogo ad una comunione di interessi che scaturisce dalla contitolarità di un rapporto di natura meramente obbligatoria, non solo nei confronti del locatore ma anche nei loro rapporti interni, che può essere modificato soltanto con il consenso di tutti (Cass. 2n. 11 del 10/1/1990).

Da quanto esposto consegue che il primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo di ricorso, tra loro connessi, sono fondati e vanno accolti. Il giudice di rinvio si uniformerà ai principi suesposti.

Si procede ora all’esame degli ulteriori motivi.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 2697, 1324, 1334, 1335, 1372 e 1373 e 27, artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Onere della prova circa l’esistenza, l’efficacia e gli effetti del recesso che ha natura recettizia e quindi effetto dalla ricezione. Mancato assolvimento. Persistenza delle obbligazioni solidali fino alla scadenza contrattuale ovvero comunque al termine del periodo di preavviso (sei mesi).

In sostanza il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sull’erroneo presupposto del legittimo recesso del C., avrebbe violato le norme relative alla natura recettizia del recesso, la norma sul riparto dell’onere probatorio, e quella sulla decorrenza degli effetti del recesso.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi che precedono.

Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115,155,416,434,437 e 447 bis c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 4 e lamenta la tardività della costituzione in giudizio – 29 maggio 2010 per l’udienza fissata l’8 giugno 2010 – con conseguente decadenza dalle eccezioni, produzioni documentali e richieste istruttorie.

Ad avviso del ricorrente il C., avendo presentato domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto costituirsi di venerdì, e non di sabato. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo passata in giudicato la statuizione di infondatezza della domanda riconvenzionale.

Con il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 e 434 c.p.c., e art. 414 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 360 n. 4 e in combinato con gli artt. 1373 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta l’omessa indicazione, da parte dell’appellante C., di prove e documenti, che ne avrebbero precluso l’utilizzabilità nel giudizio. Il motivo è inammissibile per preclusione da giudicato interno.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 e 434 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, art. 416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 447 bis c.p.c., nonchè artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Giudizio fondato su documento mai acquisito al giudizio.

Il ricorrente si duole della circostanza che il Giudice d’Appello abbia basato la propria decisione sulla lettera del legale della locatrice Ca. che non sarebbe stata acquisita ritualmente in giudizio: nè prodotto in prime cure, dove non risulta allegato all’elenco dei documenti, nè in appello dove peraltro l’acquisizione sarebbe stata comunque preclusa ai sensi dell’art. 437 c.p.c..

Il motivo, che peraltro prospetta un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (Cass., 3, n. 2412 del 4/2/2014: “La circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume non utilizzabile, perchè non ritualmente prodotto in giudizio, ove non vi sia controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”), è assorbito dalla statuita irrilevanza dell’accettazione del recesso da parte della locatrice.

Con il nono motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice non poteva riformare la statuizione di primo grado sulle spese di lite in mancanza delle condizioni di cui all’art. 92 c.p.c.. Insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c..

Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

Conclusivamente la Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo; rigetta il quarto ed il quinto, ritiene assorbiti il sesto e il nono motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai predetti motivi e rinvia la causa per un nuovo esame, alla luce dei principi innanzi esposti, e per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA