Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18751 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27866 – 2013 R.G. proposto da:

B.S. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Fernando Pepe e dall’avvocato Salvatore Scuto ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Quintino Sella, n. 41, presso lo

studio dell’avvocato Margherita Valentini.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. (OMISSIS) – in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2532 dei 18.6/2.7.2013 della corte d’appello

di Milano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

aprile 2016 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giuseppe Piccolo, per delega dell’avvocato Fernando

Pepe, per il ricorrente, Udito l’avvocato Isabella Corsini, per

l’Avvocatura dello Stato, per il controricorrente,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 87400 del 25.10.2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva a B.S., direttore della filiale n. (OMISSIS) di (OMISSIS) della banca “Bipop Carire”, in solido con la medesima “Bipop Carire” s.p.a.. il pagamento della somma di Euro 82.650,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. n. 197 del 1991, art. 3.

In particolare, sulla scorta delle risultanze del verbale redatto in data 25.10.2006 dalla Guardia di Finanza, Comando Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, si imputava all’ingiunto l’omessa segnalazione “di un’operazione finanziaria sospetta per Euro 826.500,00, consistente nell’apertura del c/c n. (OMISSIS) presso filiale n. (OMISSIS) di (OMISSIS) della Bipop Carire s.p.a. intestato a C.A., tramite versamento di n. 80 assegni circolari di Lit. 20.000.000 cadauno privi della clausola di non trasferibilità e successiva chiusura del medesimo c/c in data 5 febbraio 2002” (così controricorso, pagg. 1 e 2).

Avverso l’ingiunzione con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6 depositato il 29.11.2011 B.S. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con sentenza n. 7092/2012 il tribunale di Milano rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.

B.S. proponeva appello.

Resisteva il Ministero.

Con sentenza n. 2532 dei 18.6/2.7.2013 la corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, rideterminava l’ammontare della sanzione nella minor misura di Euro 41.325,00, confermava in ogni altra sua parte la gravata sentenza, compensava fino a concorrenza di un mezzo le spese del grado e condannava il ministero appellato a rimborsare all’appellante la residua metà.

Evidenziava la corte distrettuale che il primo giudice aveva “proceduto ad una valutazione delle emergenze probatorie esente da errori” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, più esattamente, alla stregua della incontestata natura “sospetta” dell’operazione e della violazione del dovere di vigilanza e di controllo incombente sull’opponente, il tribunale aveva in termini condivisibili riscontrato la colpevolezza di B.S.; che, in particolare, correttamente era stata reputata l’irrilevanza della gestione dell’operazione “sospetta” ad opera di altri soggetti, rispetto ai quali l’appellante era gerarchicamente sovraordinato, e della mancata segnalazione di anomalie ad opera del sistema informatico.

Evidenziava ulteriormente che i motivi di gravame si riducevano “alla riproposizione degli assunti difensionali a ragione disattesi” (così sentenza d’appello, pag. 6) nè ponevano “capo a una penetrante confutazione argomentativo del primo Giudice” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza B.S. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

11 Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione o falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 3 comma 1 e della L. n. 689 del 1981, art. 3 in connessione con l’art. 115 c.p.c. e con l’art. 2697 c.c. relativamente all’affermazione della responsabilità per culpa in vigilando del ricorrente” (così ricorso, pag. 9).

Adduce che la corte d’appello, al pari del tribunale, benchè abbia riconosciuto che la responsabilità ascrittagli non sia di natura oggettiva, di fatto lo ha reputato responsabile in via oggettiva, giacchè ha negato qualsivoglia rilevanza alla prova dell’assenza di un suo diretto coinvolgimento nell’operazione sospetta, alla prova che l’operazione fu compiuta da altri soggetti e con modalità che ne escludevano la conoscibilità da parte sua, “alla prova dell’assenza di segnalazioni da parte del sistema operativo Gianos” (così ricorso, pag. 10).

Adduce che del resto la pronuncia di legittimità menzionata dalla corte di merito, contrariamente all’assunto della medesima corte, “giunge ad affermare la responsabilità del direttore di una filiale bancaria solo in ragione del suo diretto coinvolgimento nella specifica operazione sospetta non segnalata e, quindi, in ragione (…) di una sua colpa diretta” (così ricorso, pag. 11); che, dunque, la corte territoriale non ne ha fatto corretta applicazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5 “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all’inesistenza dell’elemento soggettivo della colpa o dolo in capo al sig. B.” (così ricorso, pag. 14).

Adduce che la corte territoriale ha ignorato “totalmente la valutazione di assenza di colpa (…) effettuata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze” (così ricorso, pag. 14), siccome può agevolmente ricavarsi sia dalla lettura del provvedimento sanzionatorio sia dalla lettura degli atti difensivi del Ministero; che, in particolare, il secondo giudice “ha anche omesso di rilevare che lo stesso Ministero aveva (ed ha) addirittura ammesso pacificamente l’impossibilità (…) di conoscere e quindi si segnalare l’operazione sospetta” (così ricorso, pag. 15).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11 (già L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12) in connessione con l’art. 2697 c.c. relativamente all’affermazione della sussistenza della prova della culpa in vigilando” (così ricorso, pag. 16).

Adduce che la corte milanese ha errato allorchè non ha reputato che in dipendenza della previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11, – “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente” – fosse l’autorità amministrativa ad esser gravata dall’onere di dimostrare la sua responsabilità; che in applicazione di tale principi la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la totale carenza di prova dell’elemento soggettivo.

Si giustifica l’esame contestuale dei motivi tutti del ricorso.

Invero, pur il primo e pur il terzo motivo si qualificano essenzialmente, se non esclusivamente, in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (si condivide, quindi, la prospettazione del controricorrente secondo cui il ricorrente ambisce ad “una diversa lettura del quadro probatorio non ammissibile in questa sede”: così controricorso, pag. 7).

Occorre tener conto. da un lato, che anche con il primo ed il terzo motivo B.S. censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui il tribunale, dapprima, e la corte di merito, dipoi, hanno atteso in ordine cd ai fini del riscontro della sua responsabilità per colpevole inottemperanza al dovere di vigilanza e di controllo che gli incombeva in qualità di direttore della filiale n. (OMISSIS) di Milano della banca “Bipop Carire” (l’assoluta sua estraneità “all’operazione sospetta e la sua ignoranza incolpevole della medesima risultano tanto provate documentalmente, quanto ammesse a più riprese (…) dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze”: così ricorso, pag. 13: “la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare la totale carenza di prova sotto il profilo dell’elemento soggettivo – della responsabilità del sig. B.”: così ricorso, pag. 18); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione. da parte del provvedimento impugnato, della.fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

In questi termini i motivi tutti sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta previamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo dei documenti ed il tenore delle asserite ammissioni del Ministero, cui è riferimento a pagina 13 del ricorso.

Si rappresenta a) contempo che i vizi motivazionali veicolati coi motivi in disamina rivestono valenza nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), quale introdotta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso di specie: la sentenza della corte d’appello di Milano è stata depositata in data 2.7.2013).

Evidentemente, in siffatti limiti, rileva l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez.. un. 7.4,2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In questo quadro è da escludere che i passaggi della motivazione che sorreggono il dictum della corte distrettuale ed a cui si indirizzano i motivi del ricorso principale, integrino taluna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) è incontrovertibile che la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Più esattamente la corte milanese, sulla scorta di motivazione in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua ed esaustiva sul piano logico – formale, ben lungi dall’addossare a B.S. una responsabilità oggettiva, ha ritenuto che gli esiti probatori valessero a dar sufficiente riscontro in chiave presuntiva della culpa in vigilando del ricorrente, il quale, siccome rimarca il controricorrente, “non può invocare l’acritico affidamento sul sistema informatico nè la circostanza che l’operazione era stata eseguita da altri soggetti” (cosi controricorso, pag. 8).

Si rappresenta in ogni caso quanto segue.

In primo luogo, che (siccome d’altronde questa Corte già univocamente riconosceva in epoca antecedente alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012), ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle pani, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli clementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023; Cass. sez. luv. 21.7.2010, n. 17097).

In secondo luogo che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice; cosicchè il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. 18.4.2007, n. 9245).

In terzo luogo, in ordine al rilievo del ricorrente secondo cui la corte distrettuale del tutto ingiustificatamente non ha ammesso la prova testimoniale all’uopo invocata (cfr. ricorso, pag. 11), che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 11.8.2000, n. 10719; cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396; cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078, secondo cui altresì, la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo).

Infine, che il principio posto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente (cfr. Cass. sez. lav. 7.9.2006, n. 19242; cfr. Cass. sez. un. 30.9.2009, 20930, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 190, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ancora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertatnento della “suità” della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volto integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza).

In dipendenza del rigetto del ricorso B.S. va condannato a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

Si dà atto che il ricorso e stato notificato in data 28.11.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente B.S. a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che il rigetto del ricorso determina l’obbligo per il ricorrente B.S. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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