Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18751 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 20/08/2010), n.18751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIRONE GIROLAMO,

ROBERTO VARRICCHIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M.A.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI depositato il

16/06/2008, n. 156/08 c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.M.A., con ricorso del 15 settembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 16 giugno 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della R. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, ha condannato il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale non si e’ costituito nel giudizio – a corrispondere alla R. la somma di Euro 8.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, compensando integralmente le spese processuali tra le parti;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, richiesto nella misura di Euro 10.000,00, proposta con ricorso del 17 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti:

a) la R., con ricorso al T.a.r. per la Puglia in data 24 dicembre 1996, aveva impugnato un ordine di servizio della ASL (OMISSIS), con il quale era stata assegnata ad altra scuola;

b) il T.a.r. adito aveva deciso la causa con la sentenza n. 203 dell’11 febbraio 2008;

che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha motivato la decisione di riconoscimento del danno non patrimoniale, osservando, in particolare, che:

a) la condotta della parte ricorrente nel giudizio presupposto “non risulta abbia, in alcun modo, influito negativamente sui tempi di definizione del giudizio”;

b) fermo il periodo di ragionevole durata del processo presupposto – pari a tre anni -, il periodo eccedente tale ragionevole durata va determinato, nella specie, in otto anni;

c) l’indennizzo spettante alla ricorrente puo’ essere determinato, a titolo di danno non patrimoniale ed in via equitativa, nella misura complessiva di Euro 8.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di irragionevole durata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., il ricorso principale ed il ricorso incidentale, proposti contro lo stesso decreto;

che, con il primo (con cui deduce: “Violazione dell’art. 156, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), e con il secondo motivo (con cui deduce: “Di fatto o quanto meno vizio di motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – la ricorrente principale critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo della sua motivazione, nella parte in cui provvede sul regolamento delle spese, sostenendo che, nella motivazione, la Corte barese ha affermato: “Le spese del giudizio … seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo”, mentre, nel dispositivo, ha contraddittoriamente affermato: “compensa integralmente le spese processuali tra le parti”, con conseguente nullita’ del decreto impugnato, in parte qua, per insanabile contraddittorieta’ tra motivazione e dispositivo, ovvero, in via subordinata, il difetto assoluto di motivazione in riferimento alla statuizione di compensazione delle spese contenuta nel dispositivo;

che il controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ dei due motivi del ricorso principale per errata formulazione dei quesiti di diritto;

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “Contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – quantificazione dell’indennizzo in concreto liquidato L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 alla luce del comportamento tenuto dalla parte nel corso del giudizio presupposto”), il ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, sostenendo – sulla premessa che la R., nel predetto giudizio presupposto dinanzi al T.a.r. per la Puglia, ha presentato l’istanza di prelievo soltanto in data 30 maggio 2007 – che sarebbe ravvisabile un insanabile vizio di contraddittorieta’ della motivazione, laddove i Giudici a quibus hanno affermato, da un lato, che la condotta della parte ricorrente nel giudizio presupposto “non risulta abbia, in alcun modo, influito negativamente sui tempi di definizione del giudizio” e, dall’altro contraddittoriamente -, in sede di determinazione del quantum dell’indennizzo, che va “considerata … anche la mancanza di condotta sollecitatoria da parte della ricorrente, ai fini dell’apprezzamento dell’entita’ dell’asserito pregiudizio”;

che il ricorso incidentale – il quale deve essere scrutinato prima del ricorso principale, in quanto involge una questione logicamente preliminare – e’ inammissibile;

che, infatti, costituisce diritto vivente il principio per cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 20603 del 2007, pronunciata a sezioni unite, e 27680 del 2009);

che, nella specie, il motivo del ricorso incidentale, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis, e’ totalmente privo del detto “momento di sintesi”;

che il ricorso principale merita, invece, accoglimento, dovendosi preliminarmente affermare che il quesito di diritto, di cui al primo motivo, ed il “momento di sintesi”, di cui al secondo motivo, sono stati correttamente formulati;

che, in particolare, sussiste – come denunciato dalla ricorrente – un’insanabile contraddizione tra “motivazione” di condanna alle spese e “dispositivo” di compensazione integrale delle stesse spese, vizio che comporta la nullita’ del decreto, in parte qua (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 27780 del 2008);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, nella parte in cui statuisce che “compensa integralmente le spese processuali tra le parti”;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

accoglie il ricorso principale in parte qua, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; condanna altresi’ il Ministro dell’economia e delle finanze alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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