Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18751 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18751 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 27450-2013 proposto da:
ARTONI

TRASPORTI

S.P.A.

UNIPERSONALE

P.IVA

02248020352, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO COSMELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIULIO CESARE BONAZZI, giusta delega in
atti;
– ricczwente –

2018
contro

1655

BUENANO GUERRERO JORGE WASHINGTON, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N.58, presso lo
studio

dell’avvocato

SAVINA

BOMBOI,

che

lo

Data pubblicazione: 13/07/2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO
DONEGA’ e BRUNO COSSU, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

IL QUINTO CONTINENTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.,

IMPRESA INDIVIDUALE BARALDI MORENO;

intimati

avverso la sentenza n. 183/2013 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 27/05/2013, R. G. N.
830/2012.

G.T.S. S.C., U SOLE MIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,

RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Genova, con sentenza del 27 maggio 2013,
in parziale riforma della decisione del locale Tribunale – che aveva
condannato in solido la s.p.a. Artoni Trasporti e Baraldi Moreno al
pagamento, in favore di Buenano Guerrero, dell’importo di euro

dell’attività di trasporto formalmente gestita dal Baraldi, una
interposizione fittizia di prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi
contemplate dal d. Igs. 276/03 – limitava la responsabilità solidale
della Artoni Trasporti s.p.a. con il Baraldi, ai sensi dell’art. 29, comma
2, d. Igs. 276/2003, all’importo di C 19.100,70 (per differenze
retributive) di cui C 3025,30 per TFR, ritenendo che dal 2.1.2007
fosse documentalmente provata l’esistenza di un rapporto
contrattuale tra Baraldi e la Artoni Trasporti s.p.a. in virtù del quale il
primo aveva gestito a proprio rischio, avvalendosi della propria
organizzazione imprenditoriale, il trasporto di merci per conto della
seconda, come previsto da regolare contratto di appalto ai sensi
dell’art. 1655 c.c.;
2. di tale sentenza domanda la cassazione la s.p.a. Artoni Trasporti,
affidando l’impugnazione a due motivi di impugnazione, cui ha
resistito, con controricorso, il Baraldi;
3. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380
bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo, vengono denunziate violazione e falsa
applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e dell’art. 29, comma 2, d. Igs.
276/2003, sul rilievo che la Corte, dopo avere precisato che dal
complesso delle clausole contrattuali emergeva un assetto dei
rapporti tra Artoni Trasporti e Baraldi Moreno del tutto compatibile
i

27.390,69 sul presupposto che si fosse realizzata, nell’ambito

con la tipologia contrattuale scelta e che le modalità di svolgimento
del rapporto non fossero dissonanti con le previsioni contrattuali, ha
contraddittoriamente ritenuto che, in relazione alla natura
imprenditoriale dell’attività svolta dal Baraldi, i rapporti tra i due
soggetti configurassero un contratto d’appalto;

imprenditoriale del soggetto cui sia demandata l’attività di trasporto a
qualificare come appalto il rapporto intercorso tra le parti, dovendo
aversi riguardo all’oggetto del contratto concluso tra le stesse, ossia
al trasporto di merci (nello specifico, “tipologia: collettame vario;
quantità: compatibile con la massa caricabile prescritta per il
veicolo”), ai fini della sua qualificazione, con conseguente applicabilità
delle norme di cui agli artt. 1678 e ss. cc ., nonché della normativa
speciale (tra cui il D. Igs. 286/05);
3. oggetto del contratto era, invero, il trasferimento di cose da un
luogo ad un altro e non un

facere, e pertanto doveva ritenersi

inapplicabile, anche in via analogica, l’art. 29 d. Igs. 276/03;
4. la stessa Corte aveva rilevato che le modalità di svolgimento del
rapporto non erano divergenti dalle previsioni contrattuali e che le
modalità di esecuzione non travalicavano le previsioni dello schema
contrattuale, onde doveva ritenersi esclusa la ravvisata responsabilità
dell’Artoni ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo richiamato;
5. con il secondo motivo, si lamenta omesso esame dell’esistenza di
un formale contratto di trasporto del 2.1.2007 tra la s.p.a. Artoni
Trasporti e l’impresa individuale Baraldi Moreno ed omesso esame
delle modalità concrete di estrinsecazione del rapporto contrattuale,
non essendo spiegati i motivi per cui le condizioni della convenzione
contrattuale e le modalità di estrinsecazione del rapporto avrebbero
dovuto essere ritenute espressione di un contratto di appalto, avente

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2. si evidenzia, in particolare, come non sia sufficiente la natura

ad oggetto l’effettuazione di trasporti, piuttosto che di un genuino e
regolare contratto di trasporto;
6. il ricorso – notificato alle parti intimate diverse dal lavoratore a fini
di mera denuntiatio litis e non per l’integrità del contraddittorio anche
nella presente sede – è infondato quanto ad entrambi i motivi, che

questioni che ne costituiscono l’oggetto, pur nella prospettata
diversità del vizio denunziato (violazione di legge e vizio di cui all’art.
360, n. 5, c.p.c.);
7. il richiamo alla mancanza di ogni dissonanza tra le modalità di
esecuzione del rapporto e le previsioni contrattuali asseritamente
contenuto nella sentenza impugnata, deve intendersi, diversamente
da quanto prospettato dalla società ricorrente, come affermazione
coerente con l’oggetto del giudizio di gravame, inteso a dimostrare
l’inesistenza di unqfattispecie di interposizione fittizia di prestazioni
lavorative riconosciuta, invece, dal giudice di primo grado;
8. l’interposizione è stata esclusa dalla Corte del merito attraverso
l’esame di circostanze quali l’utilizzo di propri mezzi e di proprio
personale da parte del Baraldi per l’effettuazione dell’attività di
trasporto e la valutazione della scarsa significatività di elementi, al
contrario valorizzati dal lavoratore, attinenti ai rapporti diretti
intrattenuti per alcune operazioni dai dipendenti della Baraldi con i
referenti della Artoni Trasporti;
9. tali elementi sono stati ritenuti, invero, del tutto compatibili con le
previsioni contrattuali, in un’ottica diversa da quella adombrata dalla
ricorrente, che prescindeva, in una prima disamina, dalla
qualificazione giuridica del contratto del 2.1.2007, per essere
dirimente ai fini considerati solo la riconducibilità dell’organizzazione
dei viaggi in capo al Baraldi e l’esclusione di un’intermediazione illecita

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vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione delle

di manodopera, in cui ogni rapporto lavorativo formalmente facente
capo a quest’ultimo, fosse di fatto sussistente con committente, quale
effettivo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369;
10. diversa questione è quella che costituisce specifico oggetto del

instauratosi tra il Baraldi e la Artoni Trasporti s.p.a., qualificazione
effettuata dal giudice del gravame una volta esclusa la
intermediazione vietata di manodopera ed affermata la genuinità
dello schema contrattuale;
11. la valutazione compiuta dalla Corte territoriale è esente dai profili
di violazione di legge prospettati dalla ricorrente, essendo
riscontrabile, oltre che una corretta applicazione dei criteri
ermeneutici

in tema di interpretazione dei contratti in sede di

disamina delle clausole contrattuali (riferite al rischio nella gestione
dei trasporti, alla responsabilità nei confronti dei terzi, alla
manutenzione dei mezzi da utilizzare, alla piena autonomia gestionale
organizzativa ed imprenditoriale, pur nell’osservanza da parte del
vettore delle direttive impartite dall’ Artoni Trasporti spa – correlata al
tipo di contratto prevedente specifiche condizioni di tempo e di luogo
di esecuzione-, alla esclusiva direzione e responsabilità da parte del
sub vettore dei propri lavoratori), interpretazione per vero neanche
censurata, un esame rispettoso delle norme di legge che regolano il
trasporto e l’appalto, in linea con i principi giurisprudenziali affermati
in materia da questa Corte di seguito enunciati;
12. la ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto,
postula la presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata
dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione
all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati
rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi
4

presente ricorso, relativa alla qualificazione del rapporto contrattuale

nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un
corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione
dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass.
14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980,
n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620); che la presunzione di

anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere
utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti
medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da
evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi
predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed
onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione
delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926) e che, ai
fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di
trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi
rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una
serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato
complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche
prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di
trasferimento di carattere continuativo;
12. nel caso di specie, secondo la linea tracciata dal menzionato
orientamento giurisprudenziale lo svolgimento in concreto dei rapporti
tra le parti è stato valutato, alla stregua delle risultanze istruttorie,
come pienamente rispecchiante le peculiarità del contratto di appalto,
essendo state accertate l’esistenza di un’organizzazione
imprenditoriale del Baraldi per l’effettuazione dei trasporti per conto
dell’Artoni spa, con dotazione da parte del primo dei camion/furgoni
da utilizzarsi per il trasporto, nonché l’adibizione dei propri dipendenti
alla attività relativa con gestione da parte del primo del servizio a
proprio rischio, anche quanto alle perdite o avarie delle merci,
assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi per i danni causati
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esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto,

nell’esecuzione del trasporto ed obbligo sempre del Baraldi di
assicurare il buono stato dei mezzi di trasporto da utilizzare;
13. le doglianze non appaiono idonee a scalfire sul punto l’impianto
argomentativo, risultando per quanto evidenziato corretta la
valutazione di ritenuta coerenza del rapporto intercorso tra le parti

dell’appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo di denaro – art. 1655 c.c.-), in presenza della riscontrata
avvenuta pianificazione tra le parti dell’esecuzione di una serie di
trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una
disciplina unitaria, per il cui adempimento il sub vettore – appaltatore
disponeva di un’organizzazione di mezzi propri, finalizzata al
raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze
del committente, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche
prestazioni di trasporto, ma volto a garantire un servizio di
trasferimento di carattere continuativo, con tacito rinnovo del
contratto in caso di mancata disdetta e con previsto pagamento del
compenso a cadenza periodica mensile (in tal senso le clausole
contrattuali esaminate dal giudice del merito);
14. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere
respinto;
15.

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da
dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari;
16. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115 del 2002;
P.Q.M.

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con lo schema contrattuale dell’appalto (assunzione da parte

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore
del Buenano Guerrero, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge,
nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con

Nulla nei confronti degli altri intimati.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma1bis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2018

attribuzione agli avv.ti Bruno Cossu, Franco Donegà e Savina Bomboi.

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