Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18751 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/07/2019), n.18751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29488/2018 R.G. proposto da:

A.A., A.L. e A.F., rappresentati e

difesi dall’avvocato Fausto Antonucci;

– ricorrenti –

contro

C.M. (in proprio e quale erede di C.E.),

S.L. e S.G., quali eredi di C.E.,

appresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Di Lorenzo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 21915/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/09/2017 R.G.N. 25031/2015;

vista l’istanza di ricusazione presentata nella memoria depositata

dal difensore dei ricorrenti e provvedendo su di essa;

rilevato che non è comparso alcuno all’odierna adunanza e che

nemmeno il Consigliere ricusato ha chiesto di essere sentito;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata presentata nell’interesse dei ricorrenti istanza di ricusazione del Cons. Enrico Scoditti in relazione al procedimento iscritto al n. 29488 del 2018 R.G.;

sono state eseguite le comunicazioni come da decreti in data 3 giugno 2019 e 1 luglio 2019;

quale motivo di ricusazione si adduce che il Consigliere ricusato avrebbe “agito con dolo o colpa grave” e si sarebbe “dimostrato assolutamente assai di parte, con relatore e consigliere delegato dal Presidente quasi certamente affiliati all’A.N.M. e corrente legata politicamente al difensore di c/p ovvero sodali della c/p Cancelliere del Tribunale di Pescara e magistrati di merito impugnati” nonchè “per avere già conosciuto i fatti di causa parzialmente e proposto l’inammissibilità manifestamente erronea e infondata…nonchè per sotteso contro-interesse associativo/corporativo…mostrando evidente parzialità ingiustificabile evidentemente per pregiudicare il giudizio nei confronti di questa parte ed indebitamente avvantaggiare l’altra nella presente causa, ovvero per ragioni corporative-associative contrarie a legge”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c. non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4, in capo al giudice relatore autore della proposta di cui alla citata disposizione, comma 1, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (Cass. 16/03/2019, n. 7541);

in base all’art. 52 c.p.c. devono essere indicati con l’istanza, quale condizione di ammissibilità della stessa, motivi specifici, e tali motivi debbono a loro volta fondarsi su quei fatti specifici che la legge processuale indica come ipotesi di ricusazione;

nella specie l’istanza difetta del carattere di specificità dei motivi, avuto riguardo alla generica indicazione di parzialità del Consigliere relatore, oltre che di specificità di fatti, a sostegno del motivo e da sussumere nelle ipotesi previste dall’art. 52;

l’istante va condannato alla pena pecuniaria indicata in dispositivo;

per i contenuti dell’istanza di ricusazione si rende opportuna la trasmissione degli atti del presente procedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti per le opportune valutazioni circa l’osservanza del dovere di probità e la conformità alla dignità ed al decoro della professione prescritto dall’art. 88 c.p.c..

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia degli atti del procedimento in questione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti per le determinazioni di sua competenza.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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