Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18750 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3780-2015 proposto da:

M.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CORRONCA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 334/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato STEFANIA SARACENI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte d’appello di Cagliari – in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.P. avverso la sentenza in data 27 settembre 2012 del Tribunale di Oristano – ha condannato S.R.D. al pagamento dei canoni dovuti per la locazione un immobile ad uso non abitativo dal mese di gennaio 2000 al mese di aprile 2003, dichiarando prescritti i canoni fino a dicembre del 1998 e compensati tutti quelli relativi all’anno 1999 con un credito reciproco del conduttore.

Contro tale decisione ricorre il M. allegando due motivi. Il S. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione dei canoni anteriori al 1999 fosse stata tempestivamente proposta.

Il ricorrente deduce, in particolare, che il S., costituendosi in primo grado, non solo non aveva dedotto alcunchè in ordine alla prescrizione, ma aveva addirittura assunto una linea difensiva incompatibile con la formulazione di una simile eccezione, sostenendo che il capannone per il quale il M. pretendeva il pagamento del canone di locazione fosse stato oggetto, invece, di un comodato gratuito. L’eccezione di prescrizione, invece, sarebbe stata proposta per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello.

La censura è fondata, in quanto l’eccezione di prescrizione doveva essere formulata, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi degli artt. 447-bis e 416 c.p.c.. Infatti, costituisce oramai vero e proprio ius receptum il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione costituisce un eccezione in senso stretto e va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 3375 del 08/03/2001, Rv. 544564). Il principio vale, ovviamente, anche per il rito locatizio, stante l’espresso richiamo contenuto nell’art. 447-bis c.p.c..

Poichè, nel caso di specie, l’eccezione di prescrizione risulta effettivamente formulata per la prima volta solamente con l’atto d’appello, il motivo è fondato e va accolto.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 436 e 437 c.p.c.: poichè il giudice di primo grado aveva rigettato sia la domanda principale del M., sia quella riconvenzionale del S. e quest’ultimo non aveva proposto appello incidentale, la corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare la compensazione fra i canoni di locazione dovuti per l’anno 1999 e un credito dell’appellato sulla cui inesistenza si era oramai formato giudicato interno.

Anche questa censura è fondata.

Dalla sentenza d’appello risulta che il S. avrebbe opposto, in primo grado, al M. due crediti: l’uno per migliorie all’immobile e l’altro per lavori da autocarrozzeria eseguiti su due veicoli di proprietà della controparte. La corte territoriale aggiunge (pag. 4), che il locatore avrebbe riconosciuto la consistenza dei lavori eseguiti sui propri automezzi, ma tale circostanza evidentemente non è ritenuta rilevante ai fini della decisione. Infatti, la corte d’appello ha escluso che fosse dovuto solamente il canone dell’anno 1999, di importo (Lire 9.600.000) pressochè corrispondente al valore dei soli lavori di miglioria (Euro 5.000,00).

La corte d’appello basa l’esistenza di quest’ultimo credito sulla deposizione del teste C., il quale ha sostenuto che il S. gli riferì di non aver pagato il canone perchè aveva eseguito “dei lavori sull’impianto elettrico del capannone, che sarebbero dovuti gravare sul locatore, circostanza niente affatto smentita da quest’ultimo”.

Alla luce di quanto sopra, sebbene la corte d’appello non qualifichi giuridicamente l’istituto in base al quale esclude il diritto del locatore alla percezione del canone del 1999, non si è in presenza di un limitato accoglimento della domanda attorea, bensì di una domanda attorea, bensì di una compensazione in senso atecnico.

Si sarebbe potuto trattare di un ridotto accoglimento della domanda del M. solo qualora i due crediti avessero avuto il medesimo titolo; ad esempio, se le parti si fossero accordate covenendo che il conduttore avrebbe eseguito i lavori di miglioria portandone i costi a deconto dal canone. Ma nel caso di specie non c’è traccia di un simile accordo, anzi al contrario la corte d’appello afferma espressamente che la competenza ad eseguire quei lavori sarebbe dovuta essere del locatore.

Si tratta quindi di crediti per titoli diversi. Ma la sussistenza del titolo del conduttore era stata espressamente esclusa dal giudice di primo grado. In mancanza di appello proposto dal S., si è dunque formato sul punto un giudicato interno che risulta violato dalla corte d’appello.

3. In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

PQM

 

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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